A proposito di personale inidoneo:
questioni aperte e gestione di alcuni problemi
Per quanto riguarda
alcune situazioni in cui potrebbe venirsi a trovare il personale
inidoneo, ritorniamo sugli aspetti principali fornendo alcuni
chiarimenti:
Nuove
dichiarazioni di inidoneità
Il personale della scuola con
contratto a tempo indeterminato può chiedere in qualsiasi momento
di essere sottoposto a visita medico-collegiale per accertare
l’eventuale inidoneità al servizio.
Qualora venga riconosciuta
l’inidoneità permanente a svolgere qualsiasi lavoro si deve
procedere alla dispensa dal servizio per infermità. In questi casi
si ha diritto al trattamento di pensione sulla base degli anni
effettivamente maturati, alla sola condizione che si possano
vantare almeno 15 anni di contribuzione. Inoltre, nei casi di
infermità più gravi, si può richiedere il riconoscimento
dell’inabilità, una sorta di inidoneità più “pesante” che produce
effetti più vantaggiosi sul trattamento pensionistico. In mancanza
del requisito minimo, se sussistono le condizioni di reddito
richieste, si può ottenere l’integrazione al trattamento minimo
INPS.
Se invece l’inidoneità non è
estesa ad ogni attività lavorativa ma, pur essendo permanente, è
limitata alle mansioni del profilo o a parte di esse, il
lavoratore ha due possibilità:
1.
può andare in pensione alle condizioni sopra richiamate
2.
può optare per l’utilizzazione in altri compiti
Cosa accade se
si sceglie di essere utilizzati?
Se si tratta di personale ATA
la condizione giuridica è identica a quella del personale che era
già stato dichiarato inidoneo e che la finanziaria dello scorso
anno ha restituito ai ruoli. Si dovrà quindi sottoscrivere un
contratto individuale che prevede l’utilizzazione in mansioni
compatibili con la certificazione medica, fermo restando che viene
pienamente mantenuta la titolarità nella scuola di servizio.
Inoltre sarà necessario intervenire sul contratto di scuola per
adattare l’organizzazione del lavoro del restante personale alle
nuove condizioni.
Diverso è il caso del
personale docente. Come abbiamo più volte ricordato, richiamando
anche un parere del Consiglio di Stato, non c’è nessuna relazione
automatica tra inidoneità e collocamento fuori ruolo. Pertanto
l’utilizzazione in altri compiti può avvenire, a domanda, con o
senza collocamento fuori ruolo (Attenzione! se l’inidoneità e
temporanea l’utilizzazione è disposta comunque senza collocamento
fuori ruolo).
In ogni caso, però, poiché
l’inidoneità comporta che non possa più essere esercitata la
funzione docente, dovrà essere sottoscritto un contratto
d’utilizzazione e il posto precedentemente occupato si renderà
disponibile per le supplenze o per le immissioni in ruolo.
Sia ai docenti che agli ATA va
ricordato che al momento della visita medico-collegiale possono
essere assistiti da un medico di propria fiducia; la sua presenza
è sempre utilissima, a volte può risultare determinante!
Esiti delle
visite di controllo
La Legge Finanziaria prima
ricordata ha previsto che il personale inidoneo debba essere
sottopoto a visita di controllo dalle Commissioni per le
invalidità civili operanti presso i dipartimenti provinciali del
Ministero del Tesoro. Anche per queste visite è bene, a maggior
ragione, che gli interessati si facciano accompagnare dallo
specialista di fiducia. Se la Commissione conferma lo stato
d’inidoneità preesistente, riferito cioè alle sole mansioni del
profilo, non cambia nulla. Può però accadere che il lavoratore
venga dichiarato pienamente idoneo o, al contrario, totalmente
inidoneo a qualsiasi lavoro. Nella prima ipotesi la conseguenza è
il venir meno del contratto di utilizzazione, con la
riattribuzione di tutte le mansioni del profilo per gli ATA,
mentre per i docenti scatta la riattribuzione della titolarità
nella classe di concorso con le procedure stabilite dal contratto
sulla mobilità.
La seconda ipotesi comporta la
risoluzione del rapporto di lavoro, ma poiché la causa risiede
nell’inidoneità per motivi di salute non si tratta di
licenziamento ma di dispensa dal servizio per infermità con
attribuzione del trattamento di pensione alle condizioni
richiamate nel punto precedente (è utile ribadire che, per gli
stessi motivi, è sbagliato parlare di licenziamento al termine
dei cinque anni).
In entrambi i casi, qualora il
lavoratore voglia impugnare gli esiti della visita di controllo
può ricorrere al giudice del lavoro, opponendo al responso della
Commissione adeguata documentazione medica. Infatti, nella logica
della privatizzazione del rapporto di lavoro, la Commissione non
svolge un ruolo super partes bensì quello di consulente del
datore di lavoro, cui legittimamente può essere contrapposto un
parere diverso; sarà il giudice a decidere se dare maggior credito
all’uno o all’altro orientamento, ovvero affidarsi ad un
consulente tecnico d’ufficio. |