"L" come lavoro

a cura dell'Ufficio Handicap della CGIL

 

A questa voce della GUIDA si è ritenuto opportuno dedicare uno spazio maggiore per permettere una illustrazione più dettagliata delle normative che regolamentano la materia. Di fatto, abbiamo realizzato una "guida all'interno della guida stessa".     

La ragione del nostro soffermarci sulla voce lavoro deriva dalla radicata convinzione che, per un disabile, lavorare non significa soltanto acquisire l'indipendenza economica, ma significa la positiva conclusione di una battaglia per l'integrazione sociale. O come altri hanno detto: rappresenta la realizzazione del "Sé" come individuo e il passaggio da ragazzo ad adulto.

Nel nostro paese la ricerca di un'occupazione è sempre stata un problema difficile da risolvere. Molti  ricordano i milioni di italiani costretti ad emigrare per cercare un lavoro, nonostante che la nostra costituzione, (art. 4), riconosca questo diritto a tutti i cittadini. Di qui l'esigenza del legislatore di dettare norme  che agevolassero l'ingresso nel mondo del lavoro, a fasce deboli della popolazione tra cui gli invalidi, ( artt. 3 e 38 della Costituzione).

Cronologicamente i primi provvedimenti legislativi vennero emanati, per inserire nel mondo del lavoro, migliaia di mutilati di guerra  provenienti dal fronte  o dai campi di prigionia, al termine della prima guerra mondiale, in seguito si sono aggiunte le altre categorie, a seconda della causa invalidante: invalidi del lavoro, invalidi per servizio, ed infine, invalidi civili.

La legge attualmente in vigore ( L.68/99), abbandona la logica burocratico/assistenziale delle precedenti disposizioni, scegliendo un’impostazione basata sul concetto di collocamento mirato, (sul principio dell’uomo giusto al posto giusto). Generalizzando esperienze locali di inserimento al lavoro di disabili attraverso accordi, (spesso promossi dal sindacato), che prevedevano periodi di formazione e stage aziendali finalizzati a all’assunzione definitiva del lavoratori disabili. Utilizzando, per questo scopo, la legge 56/87 art 17 che ha istituito quello strumento d’inserimento “dolce” al lavoro che è la convenzione.

 

Chi può usufruire del collocamento obbligatorio

Riportiamo qui di seguito, le categorie tutelate dalla legge 68/99 art. 1

  • Invalidi militari di guerra

  • Invalidi per servizio (appartengono alla categoria tutti quei lavoratori dipendenti pubblici, compreso i corpi militarizzanti, che per motivo di lavoro abbiano acquisito una malattia professionale o infortunio).

  • Invalidi del lavoro (come detto sopra, ma dipendenti da aziende private)

  • Invalidi civili (appartengono a questa categoria tutti coloro che, per motivi diversi da cause di guerra, servizio, lavoro, abbiano perduto una certa percentuale di capacità lavorativa).

  • Privi della vista.

 

                                      Collocamento disabili

   Legge 68/99 – art. 1- AVENTI DIRITTO

                                 

Categorie disabili          

   Soglia di  accesso

  Ente preposto al

  Riconoscimento

     Note e leggi      di riferimento

Invalidi civili

              46%

 Aziende Sanitarie Locali

D.Leg. 509/88 art.2

Invalidi del lavoro           

              34%

        INAIL

Dpr 1124/64

Persone non udenti (sordomuti)

                    _

Aziende Sanitarie Locali

Legge 381/70 e successive modifiche

Persone non vedenti (ciechi civili)

Cecità assoluta o residuo visivo di 1/10

Aziende Sanitarie Locali

Legge 382/70 e successive modifiche

Invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio

dalla 8a categoria

 alla  1a categoria

 

Ministero del Tesoro

T.U. pensioni di guerra Dpr 915/78 e successive modifiche

 

 

Nota :

L’articolo 18 ( norme transitorie) prevede che, in attesa di una normativa specifica, i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere : vedove e orfani del lavoro, per sevizio, di guerra e i profughi italiani( questi ultimi riconosciuti ai sensi della legge 763/81); nella misura di una unità nel caso di aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti, l’1% per le restanti ( assunzioni non sostitutive della quota d’obbligo riservata ai disabili).                                                     

 

      Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge 302/1990).

 

 

Motivi di esclusione dal diritto

 

Tutti coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa (non necessariamente questo fatto coincide con il grado di invalidità riconosciuto del 100%) ove dal certificato rilasciato dalle U.S.L. ed ente medico competente risulti che: ".....per la natura particolare dell'invalidità possa riuscire di pregiudizio per sé e per gli altri e danno agli impianti dell'azienda....»

 

Cosa debbono fare gli aventi diritto?

 

Per avere diritto ad un collocamento obbligatorio,  l’avente diritto, oltre al riconoscimento del grado di invalidità, rilasciato dall'Ente preposto, deve iscriversi agli elenchi speciali  presso i servizi provinciali per l’impiego ( articolo 8 legge 68/99)

 

N.B.

In base al decreto legislativo 469/97 le competenze del servizio di collocamento sono state trasferite alle Provincie

 

I documenti necessari sono:

 

1) Attestato di invalidità ( in fotocopia !!!. Ricordiamo a questo proposito che l’attestato di invalidità rilasciato dalle ASL è un documento unico e l’Ente non concede duplicati) ;

 

2) Attestato di disoccupazione (cartellino rosa), che si ottiene iscrivendosi alle liste dei disoccupati della propria circoscrizione.

 

ATTENZIONE!!!

Il cartellino deve essere sempre timbrato una volta entro e non oltre il 30 novembre dl ciascun anno altrimenti si perde il diritto di iscrizione alle liste speciali.

 

3) Stato di famiglia.

 

4) Modello di domanda (da ritirarsi presso  i servizi provinciale per l’impiego)

 

5) Attestato del  dell'USL (idoneità al lavoro). Il modulo per richiedere la visita in base all’art. 1 comma 4 della legge 68/99 viene consegnato, solitamente, dall’agenzia provinciale per l’impiego) al momento della richiesta di iscrizione.

 

Tutti i documenti sopra elencati possono essere presentati in carta semplice, in originale o in copia conforme.

I criteri con i quali viene determinato il punteggio , ai fini della posizione di graduatoria provinciale , tengono conto del reddito soggettivo dell'interessato, del numero di persone a carico dell'interessato e dell'anzianità di iscrizione (salvo disposizioni locali particolari)

Nota importante :

·        anche i cittadini extracomunitari  che si trovano regolarmente in Italia e sono in possesso  di riconoscimento d’ invalidità rilasciato da un’Ente italiano, possono usufruire del collocamento obbligatorio e possono iscriversi all’elenco dei disabili disoccupati  sentenza Corte Costituzionale e circolare Ministero Lavoro 11/99).

·        Ribadiamo!!! Anche gli invalidi al 100% possono iscriversi ed essere avviati al lavoro in base alle residue capacità lavorative ( circolare Ministero del Lavoro     prot. N° 6/13966/A  del 28/10/69, e circolare ministero Sanità n° 3 del 11/2/870.

 

 

                              Come avviene materialmente l’avviamento

 

L’art. 9 della legge recita testualmente:  I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti ( agenzie provinciali per l’impiego)  la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili. In caso di impossibilità di avviare lavoratori  con la qualifica richiesta,  l’agenzia per l’impiego avvia lavoratori di qualifiche simili nel rispetto dell’ordine di graduatoria.

Occorre notare che la nuova legge ( art.7 commi a,b,c ) regolamenta nel modo seguente le modalità di avvio al lavoro:

  •  assunzione in aziende con organico compreso fra 15 e 35 dipendenti nominativa

  • assunzione in azienda che occupa dai 36 a 50 dipendenti : 50% nominativa e 50% avviamento numerico

  • assunzione in azienda che occupa oltre 50 dipendenti : 60% nominativa, 40% avviamento numerico

  • gli invalidi psichici sono assunti sempre con chiamata nominativa

Occorre precisare che, nel caso in cui il datore di lavoro stipuli una convenzione ( art.11) con i servizi per l’impiego, che preveda: la copertura in tempi certi dell’aliquota d’obbligo, le tipologie  di figure professionali, progetti d’inserimento anche attraverso corsi di formazione professionale e stage aziendali. Il datore di lavoro acquisisce la facoltà della chiamata nominativa per tutto il contingente di disabili da assumere. La stessa facoltà gli viene concessa nel caso intenda assumere disabili particolarmente gravi attraverso la convenzione prevista dalla legge 56/87 art. 17 e per i disabili psichici.

 

Avviamento d'ufficio (aziende private)

 

Il servizio provinciale per l’impiego provvede, in collaborazione con la commissione provinciale di cui all’art.6, alla compilazione di una scheda attinente le caratteristiche del disabile: e capacità lavorativa,  e abilità, e competenze e  inclinazioni, oltre a riportare il grado d’invalidità. Inoltre indica le caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare (per favorire l’incontro domanda e offerta). Gli elenchi così predisposti sono visibili presso i servizi provinciali per l’impiego in un’unica graduatoria . Sarà cura dei servizi procedere all’abbinamento tra azienda e disabile  da avviare tenendo conto di quanto indicato nella scheda personale e le caratteristiche del posto di lavoro da ricoprire. 

La legge 68/99 (art. 4)  per facilitare i disabili che non deambulano  o sono in difficoltà a raggiungere il posto di lavoro (perché decentrata e non servita da mezzi pubblici),prevede l’utilizzo del lavoratore disabile anche attraverso il sistema del telelavoro o con lavoro a domicilio. In questi casi, deve essere garantita la quantità di lavoro pari alla giornata lavorativa prevista dal relativo contratto di lavoro.

Il disabile che riceve il nulla osta (da parte del servizio provinciale per l’impiego) , deve presentarsi in azienda per essere sottoposto a un periodo di prova nell’ambito della mansione per cui è stato avviato e compatibile con il suo stato invalidante (Cassazione – Sezione Lavoro n° 818 del 6/2 /90 ).

 

 

Assunzione negli enti pubblici

 

Assunzione numerica (tramite assunzione dalle liste dei disoccupati)

 

L’articolo 7 comma 2 stabilisce che le assunzioni per le qualifiche che non prevedono il concorso pubblico, (impiegati di concetto), le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni debbono avvenire per chiamata numerica, con le modalità stabilite dall’art. 36 comma 2 e art. 42 comma 2 del D.L. 29/93 così come modificato dal D.L. 80/99, ad esclusione della Banca d’Italia, che in base al comma 3 dell’art. 7 ha la facoltà di assumere anche attraverso selezioni pubblica effettuata anche a su scala nazionale). Lo stesso D.L. 29/93 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/12/1993 (che ha disposto gli indirizzi applicativi in materia di assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni, con riferimento al D.L. 29/93), indicano che una quota pari al 10% delle assunzioni debba essere riservato ai disabili gravi e psichici (comunque con invalidità superiore al 67%).  Utilizzando anche tirocini formativi di durata massima  di 2 anni attraverso lo strumento della convenzioni di cui all’art. 17 della legge 56/87 o quello previsto dall’art. 11 della legge 68/99)

 

Motivo di esclusione dalla chiamata numerica negli Enti Pubblici

·        non aver assolto l’obbligo scolastico

·        non risultare idoneo alla mansione da svolgere causa il tipo d’invalidità

 

Assunzione negli enti pubblici tramite concorso

L’articola 7 comma 2  prevede che in caso di assunzione per concorso di personale nelle  Amministrazioni pubbliche ,……….. i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della presente legge (elenco provinciale disoccupati  ndr) hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50%  dei posti messi a concorso.

Inoltre, per quanto previsto dall’artico 16  della legge , l’Ente che bandisce il concorso deve provvedere a fornire speciali accorgimenti per permettere la partecipazione ai concorsi dei disabili al fine rendere paritaria la partecipazione. I disabili che conseguano l’idoneità possono essere assunti al fine della copertura della quota d’obbligo anche se non versano nello stato di disoccupazione.

 

In pratica, se il disabile che partecipa al concorso pubblico consegue l’idoneità, viene posto tra i vincitori se l’ente che ha emanato il concorso non ha la copertura della quota d’obbligo riservata ai disabili .

Il dpr  487/’94 completa le disposizioni in materia di assunzioni del personale negli Enti Pubblici, e in merito al diritto dei disabili al collocamento obbligatorio (Legge n° 68/99)  ha chiarito che:

 

      RIEPILOGANDO

  • la chiamata numerica riguarda le basse qualifiche (con le modalità previste dalla Legge n° 56/'87, art. 16 – art. 36 del d.l. 29/93 e direttiva Presidente del Consiglio del 1/12/1993 in particolare per il collocamento mirato)

  • per le qualifiche che prevedono il concorso per essere assunti (Legge n° 68/99), la precedenza dei concorrenti disabili non può superare il 50% dei posti in palio (DPR n° 487/’94, art. 5, comma 1);

  • Da segnalare:  la legge 127/97 ha stabilito che il limite di età per partecipare ai concorsi pubblici è quella pensionabile, principio ribadito nella circolare 57/99 del Ministero del Lavoro.

  • I disabili psichici vengono assunti sempre su richiesta   nominativa, e in particolare per questo segmento molto debole del  mercato del  lavoro  la legge prevede lo strumento della convenzione (art.11), consistente  in un percorso d’inserimento guidato e mirato. Negli Enti pubblici, e per quelle mansioni per le quali si accede al lavoro senza concorso, il D.Lg. 29/93 – art.42 prevede che una quota del 10% delle scoperture venga riservata ai disabili con oltre i 2/3 di invalidità. E come recita la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1/12 1993, questa quota di assunzioni può essere effettuata attraverso convenzioni (massimo 2 anni di durata) che comprendano tirocini formativi e stage aziendali (proprio come previsto dall’art. 11 della legge 68/99 e dall’art, 17 della legge 56/87).   

 

 

RAPPORTI CON IL SERVIZIO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO

 

Il disabile conserva l'anzianità d'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato, se l'assunzione non va a buon fine o per sua rinuncia o perché si è dimostrata l’impossibilità d'inserimento in azienda (obbligo di assunzione dei disabili già assolto - diminuzione del personale - assenza pratica di possibilità d'inserimento).

In tal caso, ha diritto ad un'altra opportunità di lavoro, purché presenti, al Servizio Provinciale per l’impiego, il suo certificato di disoccupazione (cartellino rosa), rilasciato dalla sezione circoscrizionale di appartenenza.

 

Il disabile può ricorrere presso l'apposito Collegio Medico, presso l’ASL( come previsto dall’art. 4 della legge 104/92 e integrato come indicato dal comma 4 dell’art.1 della legge 68/99) se il datore di lavoro gli assegna una mansione incompatibile con la propria invalidità.

In caso di decisione favorevole al disabile, l'azienda deve assegnargli un lavoro compatibile con il suo stato d'invalidità, anche se di natura psichica (Sentenza n° 50/'90 della Corte Costituzionale).

Se l'azienda reitera il suo precedente comportamento, il disabile può:

  • attivare, presso il Servizio Provinciale per l’Impiego,  la procedura per il tentativo di conciliazione;

  • intraprendere le vie legali.

In ogni caso, consigliamo di farsi tutelare dal Sindacato di Categoria, o dal Patronato INCA, o dall'Ufficio Legale Provinciale della CGIL.

 

Il lavoratore assunto obbligatoriamente è soggetto al periodo di prova: se, in tale periodo, si dimette, viene licenziato, o si dimostra che è impossibile l’inserimento, il Servizio  Provinciale per l’Impiego , reinserisce il disabile nella graduatoria, attribuendogli l’anzianità d’iscrizione che aveva in precedenza. 

 

 

             SANZIONI ALLE AZIENDE  CHE EVADONO

                         L’OBBLIGO DI ASSUNZIONE                    

 

                               Sanzioni   art. 15( legge 68/99)

Mancato o ritardato invio del prospetto         (Denuncia annuale)

    

 Enti delle   sanzioni

Aziende private

Enti pubblici economici

Lit. 1.000.000 oltre 50.000 lire per ogni

Giorno di ritardo

Enti pubblici non economici

Sanzioni penali ai responsabili ai sensi della legge 241/90

  • trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione, scatta una sanzione  Lit.    100.000 al giorno per ogni disabile che dovrebbe essere assunto.

  • Organo competente: Direzione Provinciale del Lavoro che può essere attivato anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.

  • Esclusione dalle gare d’appalto pubbliche a tutte le aziende non in regola con l’ assunzione di disabili ( art.17 legge 68/99 )

 

 

                                Aziende in crisi o ristrutturazione

¨      Alle aziende  dichiarate in crisi o che presentino piani di riorganizzazione produttiva, viene sospeso l’obbligo di assunzione sino a quando perdura lo stato di crisi o di ristrutturazione( art.3 comma 5)

¨      Nel caso in cui venga riscontrata uno stato di aggravamento (del lavoratore disabile), il datore di lavoro può chiedere se il lavoratore può essere ancora utilizzato in azienda. Qualora l’aggravamento, però, si riscontri che è causa dall’avvenuta modifica dell’organizzazione del lavoro , il disabile ha diritto alla sospensione ( non retribuita) del rapporto di lavoro . Durante tale periodo può essere impiegato in tirocini formativi che gli possa permettere di ricoprire la nuova mansione  (art. 10 comma 2).

¨      In caso di licenziamenti collettivi di dipendenti, il numero degli invalidi licenziati non può essere superiore alle percentuali previste dalla legge 68/99(ciò vale in particolare per aziende in crisi o in ristrutturazione, D.L. 17/83 convertito in legge 79/83, legge 223/91 art. 7).

Analoga percentuale, conseguentemente, deve essere mantenuta in caso di Cassa Integrazione Speciale che non preveda rotazione dei lavoratori o interessi i singoli reparti.

 

 

                          Chi sono le aziende obbligate ad assumere

 

                                  Art. 3               ( quota di riserva)

 

Aziende pubbliche e private

Quota di riserva

Modalità assunzione * (Art.7)                                                 

                  Note

     Da 15   a  35       

      Dipendenti

      n° 1

    disabile

Sempre nominativa

Massimo dopo 12 mesi dalla

successiva assunzione

     Da 36   a  50  

       Dipendenti

      n° 2

     dipendenti

 n°  1 nominativa

 n°  1 numerica

 Si supera l’avvio numerico

 in caso di convenzione

Oltre  51 dipendenti      

          7%

 60% nominativa

 40% numerica

 Si supera l’avvio numerico in caso di convenzione

 

* per le aziende pubbliche vale quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 del D.Lg 29/93 e    successive modifiche (concorso per impiegati di concetto, con diritto di una riserva

   del 50% dei posti messi a concorso) .  Selezione numerica, in base alla graduatoria,( art.8)

   per  gli altri profili professionali ,anche se assunti attraverso convenzioni di cui all’art.11,

   come indicato dall’art.42 del D:Lg. 29/96 art.42 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/12/1983

 

** I partiti politici, i sindacati, le associazioni senza finalità di lucro hanno sempre il diritto

     della chiamata nominativa

                                                        

*** agli enti pubblici economici viene applicata la disciplina prevista per le aziende private  (art. 3 comma 6)

 

                                         Convenzioni (art. 11 )

 

La legge 68/99 ha introdotto un nuovo strumento per agevolare l’ingresso al lavoro dei disabili con particolari difficoltà. La convenzione rappresenta lo strumento indispensabile per la realizzazione del collocamento mirato. Dobbiamo sottolineare , inoltre, nel caso in cui intenda utilizzare tale strumento  ha il vantaggio di pianificare l’ingresso al lavoro dei disabili sino alla copertura d’obbligo, oltre ad aver diritto alle agevolazioni previste dall’art. 13 della legge medesima

La convenzione deve essere approvata dalla commissione tripartita provinciale sentito il parere del comitato tecnico di cui all’art. 6 .

 

                                          In sintesi la convenzione

¨     Art. 11 comma 2 – convenzione di programma . Definisce modalità e tempi per l’assunzione sino al limite della quota d’obbligo

¨     La facoltà della chiamata nominativa anche per quota riservata all’avvio numerico

¨     Art. 11 comma 3 la convenzione può essere stipulata anche da datori di lavoro che non sono obbligati ad assumere disabili

¨     Per permettere un inserimento adeguato  la convenzione può prevedere periodi di tirocinio formativo, periodi più ampi di prova ( ricordando che l’esito negativo della prova non può essere ricondotto al tipo di menomazione di cui è portatore il disabile), l’assunzione con contratti a termine

¨     Il diritto alle agevolazioni e contributi previsti dall’art, 13

 

Dobbiamo segnalare, infine, che per permettere l’inserimento al lavoro di disabili con problematiche gravissime, per cui occorrono tempi di inserimento particolarmente lunghi, viene dato la possibilità d’inserire  questo lavoratore in ambiente  “guidato”. La legge identifica tale ambiente nelle cooperative sociali ( art. 12).

La prassi è la seguente :

  • Assunzione da parte del datore di lavoro che garantisce la copertura prevista dalla legge

  • Trasferimento del disabile presso la cooperativa sociale al fine formativo (massimo 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi)

  • Impegno, da parte del datore di lavoro che ha assunto il disabile, di affidare commesse di lavoro a fronte dell’affidamento in cooperativa del disabile da formare

  • Impegno della cooperativa sociale di versare i contributi previdenziale per il disabile in formazione

Importante!!!!

Lo stesso ruolo delle cooperative sociali può essere svolto anche da un libero professionista disabile

 

                                      

  Agevolazioni

 

                                                     Art. 13

Agevolazioni a favore dei datori di lavoro che assumono   disabili con particolari difficoltà d’inserimento

 

. invalidi civili con invalidità superiore al 79%

. grandi invalidi del lavoro, di guerra, per

  servizio

Fiscalizzazione totale per un massimo di 8 anni dei contributi assicurativi e previdenziali

. disabili con riduzioni delle capacità 

  lavorative compresa tra 67% e il 79%

Fiscalizzazione sino a 5 anni dei contributi

Assicurativi  e previdenziali

. disabili con riduzione delle capacità lavorative superiore al 50%

Rimborso totale o parziale per l’adattamento

del posto di lavoro o per abbattere le barrire architettoniche sul posto di lavoro, e per approntare postazioni di telelavoro.

.  disabili    psichici

Fiscalizzazione totale per un massimo di 8 anni dei contributi assicurativi e previdenziali

Attenzione! Il datore di lavoro può accedere alle agevolazioni solo se le assunzioni di disabili avviene attraverso lo strumento della convenzione prevista dall'art.11 della legge.

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