"L"
come lavoro
a cura dell'Ufficio Handicap della CGIL
A questa voce della
GUIDA si è ritenuto opportuno dedicare uno spazio maggiore
per permettere una illustrazione più dettagliata delle normative
che regolamentano la materia. Di fatto, abbiamo realizzato una
"guida all'interno della guida stessa".
La ragione del nostro
soffermarci sulla voce lavoro deriva dalla radicata convinzione
che, per un disabile, lavorare non significa soltanto acquisire
l'indipendenza economica, ma significa la positiva conclusione di
una battaglia per l'integrazione sociale. O come altri hanno
detto: rappresenta la realizzazione del "Sé" come individuo e il
passaggio da ragazzo ad adulto.
Nel nostro paese la
ricerca di un'occupazione è sempre stata un problema difficile da
risolvere. Molti ricordano i milioni di italiani costretti ad
emigrare per cercare un lavoro, nonostante che la nostra
costituzione, (art. 4), riconosca questo diritto a tutti i
cittadini. Di qui l'esigenza del legislatore di dettare norme che
agevolassero l'ingresso nel mondo del lavoro, a fasce deboli della
popolazione tra cui gli invalidi, ( artt. 3 e 38 della
Costituzione).
Cronologicamente i
primi provvedimenti legislativi vennero emanati, per inserire nel
mondo del lavoro, migliaia di mutilati di guerra provenienti dal
fronte o dai campi di prigionia, al termine della prima guerra
mondiale, in seguito si sono aggiunte le altre categorie, a
seconda della causa invalidante: invalidi del lavoro, invalidi per
servizio, ed infine, invalidi civili.
La legge attualmente
in vigore ( L.68/99), abbandona la logica
burocratico/assistenziale delle precedenti disposizioni,
scegliendo un’impostazione basata sul concetto di collocamento
mirato, (sul principio dell’uomo giusto al posto giusto).
Generalizzando esperienze locali di
inserimento al lavoro di disabili attraverso accordi, (spesso
promossi dal sindacato), che prevedevano periodi di formazione e
stage aziendali finalizzati a all’assunzione definitiva del
lavoratori disabili. Utilizzando, per questo scopo, la legge 56/87
art 17 che ha istituito quello strumento d’inserimento “dolce” al
lavoro che è la convenzione.
Chi può usufruire
del collocamento obbligatorio
Riportiamo qui di
seguito, le categorie tutelate dalla legge 68/99 art. 1
-
Invalidi
militari di guerra
-
Invalidi per
servizio
(appartengono alla categoria tutti quei lavoratori dipendenti
pubblici, compreso i corpi militarizzanti, che per motivo di
lavoro abbiano acquisito una malattia professionale o
infortunio).
-
Invalidi del
lavoro (come detto sopra, ma dipendenti da aziende private)
-
Invalidi civili
(appartengono a questa categoria tutti coloro che, per motivi
diversi da cause di guerra, servizio, lavoro, abbiano perduto
una certa percentuale di capacità lavorativa).
-
Privi della
vista.
Collocamento
disabili
Legge 68/99 – art. 1- AVENTI
DIRITTO
|
Categorie
disabili
|
Soglia di
accesso
|
Ente preposto al
Riconoscimento
|
Note e
leggi di riferimento
|
Invalidi
civili
|
46% |
Aziende Sanitarie Locali
|
D.Leg. 509/88 art.2
|
Invalidi del
lavoro
|
34% |
INAIL |
Dpr 1124/64
|
Persone non udenti (sordomuti) |
_ |
Aziende Sanitarie Locali |
Legge 381/70 e successive
modifiche |
Persone non
vedenti (ciechi civili)
|
Cecità assoluta o residuo visivo
di 1/10 |
Aziende Sanitarie Locali |
Legge 382/70 e successive
modifiche |
Invalidi di guerra, civili di
guerra e invalidi per servizio |
dalla 8a categoria
alla 1a categoria
|
Ministero del
Tesoro
|
T.U. pensioni di guerra Dpr
915/78 e successive modifiche |
Nota :
L’articolo 18 ( norme transitorie)
prevede che, in attesa di una normativa specifica, i datori di
lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l’obbligo di
assumere : vedove e orfani del lavoro, per sevizio, di guerra e i
profughi italiani( questi ultimi riconosciuti ai sensi della legge
763/81); nella misura di una unità nel caso di aziende che
occupano da 51 a 150 dipendenti, l’1% per le restanti ( assunzioni
non sostitutive della quota d’obbligo riservata ai disabili).
Vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata (legge 302/1990).
Motivi di
esclusione dal diritto
Tutti coloro che abbiano perduto ogni
capacità lavorativa (non necessariamente questo fatto coincide
con il grado di invalidità riconosciuto del 100%) ove dal
certificato rilasciato dalle U.S.L. ed ente medico competente
risulti che: ".....per la natura particolare dell'invalidità
possa riuscire di pregiudizio per sé e per gli altri e danno agli
impianti dell'azienda....»
Cosa debbono fare gli aventi diritto?
Per avere diritto ad
un collocamento obbligatorio, l’avente diritto, oltre al
riconoscimento del grado di invalidità, rilasciato dall'Ente
preposto, deve iscriversi agli elenchi speciali presso i servizi
provinciali per l’impiego ( articolo 8 legge 68/99)
N.B.
In base al
decreto legislativo 469/97 le competenze del servizio di
collocamento sono state trasferite alle Provincie
I documenti
necessari sono:
1) Attestato di
invalidità ( in fotocopia !!!. Ricordiamo a questo proposito che
l’attestato di invalidità rilasciato dalle ASL è un documento
unico e l’Ente non concede duplicati) ;
2) Attestato di
disoccupazione (cartellino rosa), che si ottiene iscrivendosi alle
liste dei disoccupati della propria circoscrizione.
ATTENZIONE!!!
Il cartellino deve
essere sempre timbrato una volta entro e non oltre il 30 novembre
dl ciascun anno altrimenti si perde il diritto di iscrizione alle
liste speciali.
3) Stato di famiglia.
4) Modello di domanda
(da ritirarsi presso i servizi provinciale per l’impiego)
5) Attestato del
dell'USL (idoneità al lavoro). Il modulo per richiedere la visita
in base all’art. 1 comma 4 della legge 68/99 viene consegnato,
solitamente, dall’agenzia provinciale per l’impiego) al momento
della richiesta di iscrizione.
Tutti i documenti
sopra elencati possono essere presentati in carta semplice, in
originale o in copia conforme.
I criteri con i quali
viene determinato il punteggio , ai fini della posizione di
graduatoria provinciale , tengono conto del reddito soggettivo
dell'interessato, del numero di persone a carico dell'interessato
e dell'anzianità di iscrizione (salvo disposizioni locali
particolari)
Nota importante :
·
anche i cittadini
extracomunitari che si trovano regolarmente in Italia e sono in
possesso di riconoscimento d’ invalidità rilasciato da un’Ente
italiano, possono usufruire del collocamento obbligatorio e
possono iscriversi all’elenco dei disabili disoccupati sentenza
Corte Costituzionale e circolare Ministero Lavoro 11/99).
·
Ribadiamo!!! Anche gli
invalidi al 100% possono iscriversi ed essere avviati al lavoro in
base alle residue capacità lavorative ( circolare Ministero del
Lavoro prot. N° 6/13966/A del 28/10/69, e circolare ministero
Sanità n° 3 del 11/2/870.
Come avviene materialmente
l’avviamento
L’art. 9 della legge
recita testualmente: I datori di lavoro devono presentare agli
uffici competenti ( agenzie provinciali per l’impiego) la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui
sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili. In caso di
impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta,
l’agenzia per l’impiego avvia lavoratori di qualifiche simili nel
rispetto dell’ordine di graduatoria.
Occorre notare che la
nuova legge ( art.7 commi a,b,c ) regolamenta nel modo seguente le
modalità di avvio al lavoro:
-
assunzione
in aziende con organico compreso fra 15 e 35 dipendenti
nominativa
-
assunzione in
azienda che occupa dai 36 a 50 dipendenti : 50% nominativa e
50% avviamento numerico
-
assunzione in
azienda che occupa oltre 50 dipendenti : 60% nominativa, 40%
avviamento numerico
-
gli invalidi
psichici sono assunti sempre con chiamata nominativa
Occorre precisare
che, nel caso in cui il datore di lavoro stipuli una convenzione (
art.11) con i servizi per l’impiego, che preveda: la copertura in
tempi certi dell’aliquota d’obbligo, le tipologie di figure
professionali, progetti d’inserimento anche attraverso corsi di
formazione professionale e stage aziendali. Il datore di lavoro
acquisisce la facoltà della chiamata nominativa per tutto il
contingente di disabili da assumere. La stessa facoltà gli viene
concessa nel caso intenda assumere disabili particolarmente gravi
attraverso la convenzione prevista dalla legge 56/87 art. 17 e per
i disabili psichici.
Avviamento
d'ufficio (aziende private)
Il servizio
provinciale per l’impiego provvede, in collaborazione con la
commissione provinciale di cui all’art.6, alla compilazione di una
scheda attinente le caratteristiche del disabile: e capacità
lavorativa, e abilità, e competenze e inclinazioni, oltre a
riportare il grado d’invalidità. Inoltre indica le caratteristiche
dei posti di lavoro da assegnare (per favorire l’incontro domanda
e offerta). Gli elenchi così predisposti sono visibili presso i
servizi provinciali per l’impiego in un’unica graduatoria . Sarà
cura dei servizi procedere all’abbinamento tra azienda e disabile
da avviare tenendo conto di quanto indicato nella scheda personale
e le caratteristiche del posto di lavoro da ricoprire.
La legge 68/99 (art.
4) per facilitare i disabili che non deambulano o sono in
difficoltà a raggiungere il posto di lavoro (perché decentrata e
non servita da mezzi pubblici),prevede l’utilizzo del lavoratore
disabile anche attraverso il sistema del telelavoro o con lavoro a
domicilio. In questi casi, deve essere garantita la quantità di
lavoro pari alla giornata lavorativa prevista dal relativo
contratto di lavoro.
Il disabile che riceve il nulla osta (da
parte del servizio provinciale per l’impiego) , deve presentarsi
in azienda per essere sottoposto a un periodo di prova nell’ambito
della mansione per cui è stato avviato e compatibile con il suo
stato invalidante (Cassazione – Sezione Lavoro n° 818 del 6/2 /90
).
Assunzione negli enti pubblici
Assunzione numerica (tramite
assunzione dalle liste dei disoccupati)
L’articolo 7 comma 2
stabilisce che le assunzioni per le qualifiche che non prevedono
il concorso pubblico, (impiegati di concetto), le assunzioni nelle
pubbliche amministrazioni debbono avvenire per chiamata numerica,
con le modalità stabilite dall’art. 36 comma 2 e art. 42 comma 2
del D.L. 29/93 così come modificato dal D.L. 80/99, ad esclusione
della Banca d’Italia, che in base al comma 3 dell’art. 7 ha la
facoltà di assumere anche attraverso selezioni pubblica effettuata
anche a su scala nazionale). Lo stesso D.L. 29/93 e la direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/12/1993 (che ha
disposto gli indirizzi applicativi in materia di assunzioni nelle
pubbliche Amministrazioni, con riferimento al D.L. 29/93),
indicano che una quota pari al 10% delle assunzioni debba essere
riservato ai disabili gravi e psichici (comunque con invalidità
superiore al 67%). Utilizzando anche tirocini formativi di durata
massima di 2 anni attraverso lo strumento della convenzioni di
cui all’art. 17 della legge 56/87 o quello previsto dall’art. 11
della legge 68/99)
Motivo di esclusione dalla chiamata numerica negli Enti Pubblici
·
non
aver assolto l’obbligo scolastico
·
non
risultare idoneo alla mansione da svolgere causa il tipo
d’invalidità
Assunzione negli enti pubblici
tramite concorso
L’articola 7 comma 2 prevede che in
caso di assunzione per concorso di personale nelle
Amministrazioni pubbliche ,……….. i lavoratori disabili iscritti
nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della presente legge (elenco
provinciale disoccupati ndr) hanno diritto alla riserva dei posti
nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei
posti messi a concorso.
Inoltre, per quanto
previsto dall’artico 16 della legge ,
l’Ente che bandisce il concorso deve provvedere a fornire speciali
accorgimenti per permettere la partecipazione ai concorsi dei
disabili al fine rendere paritaria la partecipazione. I disabili
che conseguano l’idoneità possono essere assunti al fine della
copertura della quota d’obbligo
anche se
non versano nello stato di disoccupazione.
In pratica, se il disabile che partecipa al concorso pubblico
consegue l’idoneità,
viene posto tra i vincitori se l’ente che ha emanato il concorso
non ha la copertura della quota d’obbligo riservata ai disabili .
Il dpr 487/’94 completa le disposizioni in materia di assunzioni
del personale negli Enti Pubblici, e in merito al diritto dei
disabili al collocamento obbligatorio (Legge n° 68/99) ha
chiarito che:
RIEPILOGANDO
-
la chiamata numerica riguarda le basse qualifiche (con le
modalità previste dalla Legge n° 56/'87, art. 16 – art. 36 del
d.l. 29/93 e direttiva Presidente del Consiglio del 1/12/1993 in
particolare per il collocamento mirato)
-
per le qualifiche che prevedono il concorso per essere assunti
(Legge n° 68/99), la precedenza dei concorrenti disabili non può
superare il 50% dei posti in palio (DPR n° 487/’94, art. 5,
comma 1);
-
Da segnalare: la legge 127/97 ha stabilito che il limite di età
per partecipare ai concorsi pubblici è quella
pensionabile,
principio ribadito nella circolare 57/99 del Ministero del
Lavoro.
-
I disabili psichici vengono assunti
sempre su richiesta nominativa, e in particolare per questo
segmento molto debole del mercato del lavoro la legge prevede
lo strumento della convenzione (art.11), consistente in un
percorso d’inserimento guidato e mirato. Negli Enti pubblici, e
per quelle mansioni per le quali si accede al lavoro senza
concorso, il D.Lg. 29/93 – art.42 prevede che una quota del 10%
delle scoperture venga riservata ai disabili con oltre i 2/3 di
invalidità. E come recita la direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 1/12 1993, questa quota di assunzioni
può essere effettuata attraverso convenzioni (massimo 2 anni di
durata) che comprendano tirocini formativi e stage aziendali
(proprio come previsto dall’art. 11 della legge 68/99 e
dall’art, 17 della legge 56/87).
RAPPORTI CON IL SERVIZIO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO
Il disabile conserva l'anzianità d'iscrizione nell'elenco del
collocamento mirato,
se l'assunzione non va a buon fine
o per sua rinuncia o perché si è dimostrata l’impossibilità
d'inserimento in azienda (obbligo di assunzione dei disabili già
assolto - diminuzione del personale - assenza pratica di
possibilità d'inserimento).
In tal caso, ha diritto ad un'altra opportunità di lavoro, purché
presenti, al Servizio Provinciale per l’impiego, il suo
certificato di disoccupazione (cartellino rosa), rilasciato dalla
sezione circoscrizionale di appartenenza.
Il disabile può ricorrere presso l'apposito Collegio Medico,
presso l’ASL( come previsto dall’art. 4 della legge 104/92 e
integrato come indicato dal comma 4 dell’art.1 della legge 68/99)
se il datore di lavoro gli assegna una mansione incompatibile con
la propria invalidità.
In caso di decisione favorevole al disabile, l'azienda deve
assegnargli un lavoro compatibile con il suo stato d'invalidità,
anche se di natura psichica (Sentenza n° 50/'90 della Corte
Costituzionale).
Se l'azienda reitera il suo precedente comportamento,
il disabile
può:
-
attivare, presso il Servizio Provinciale per l’Impiego,
la procedura per il tentativo di conciliazione;
-
intraprendere le vie legali.
In ogni caso, consigliamo di farsi tutelare dal Sindacato di
Categoria, o dal Patronato INCA, o dall'Ufficio Legale Provinciale
della CGIL.
Il lavoratore assunto obbligatoriamente è soggetto al periodo di
prova:
se, in tale periodo, si dimette, viene licenziato, o si
dimostra che è impossibile l’inserimento, il Servizio Provinciale
per l’Impiego , reinserisce il disabile nella graduatoria,
attribuendogli l’anzianità d’iscrizione che aveva in precedenza.
SANZIONI ALLE AZIENDE CHE EVADONO
L’OBBLIGO DI ASSUNZIONE
Sanzioni art. 15( legge 68/99)
Mancato o ritardato invio del
prospetto (Denuncia annuale) |
Enti delle sanzioni
|
Aziende private
Enti pubblici economici |
Lit. 1.000.000 oltre 50.000 lire
per ogni
Giorno di ritardo |
Enti pubblici non economici
|
Sanzioni penali ai responsabili
ai sensi della legge 241/90 |
-
trascorsi 60 giorni dall’insorgenza
dell’obbligo di assunzione, scatta una sanzione Lit. 100.000
al giorno per ogni disabile che dovrebbe essere assunto.
-
Organo
competente:
Direzione Provinciale del Lavoro che può essere attivato anche
su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
-
Esclusione dalle
gare d’appalto pubbliche a tutte le aziende non in regola con l’
assunzione di disabili ( art.17 legge 68/99 )
Aziende in crisi
o ristrutturazione
¨
Alle
aziende dichiarate in crisi o che presentino piani di
riorganizzazione produttiva, viene sospeso l’obbligo di assunzione
sino a quando perdura lo stato di crisi o di ristrutturazione( art.3
comma 5)
¨
Nel
caso in cui venga riscontrata uno stato di aggravamento (del
lavoratore disabile), il datore di lavoro può chiedere se il
lavoratore può essere ancora utilizzato in azienda. Qualora
l’aggravamento, però, si riscontri che è causa dall’avvenuta
modifica dell’organizzazione del lavoro , il disabile ha diritto
alla sospensione ( non retribuita) del rapporto di lavoro .
Durante tale periodo può essere impiegato in tirocini formativi
che gli possa permettere di ricoprire la nuova mansione (art. 10
comma 2).
¨
In caso
di licenziamenti collettivi di dipendenti, il numero degli
invalidi licenziati non può essere superiore alle percentuali
previste dalla legge 68/99(ciò vale in particolare per aziende in
crisi o in ristrutturazione, D.L. 17/83 convertito in legge 79/83,
legge 223/91 art. 7).
Analoga percentuale,
conseguentemente, deve essere mantenuta in caso di Cassa
Integrazione Speciale che non preveda rotazione dei lavoratori o
interessi i singoli reparti.
Chi sono le aziende obbligate ad
assumere
Art. 3 ( quota di riserva)
Aziende pubbliche e private |
Quota di riserva
|
Modalità assunzione * (Art.7)
|
Note |
Da 15 a 35
Dipendenti |
n° 1
disabile |
Sempre nominativa
|
Massimo dopo 12 mesi dalla
successiva assunzione
|
Da 36 a
50
Dipendenti |
n° 2
dipendenti |
n° 1 nominativa
n° 1 numerica |
Si supera l’avvio numerico
in caso di convenzione |
Oltre 51 dipendenti
|
7% |
60% nominativa
40% numerica |
Si supera l’avvio numerico in
caso di convenzione |
* per le aziende pubbliche vale
quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 del D.Lg 29/93 e
successive modifiche (concorso per impiegati di concetto, con
diritto di una riserva
del 50% dei posti messi a
concorso) . Selezione numerica, in base alla graduatoria,( art.8)
per gli altri profili
professionali ,anche se assunti attraverso convenzioni di cui
all’art.11,
come indicato dall’art.42 del D:Lg.
29/96 art.42 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1/12/1983
** I partiti politici, i sindacati,
le associazioni senza finalità di lucro hanno sempre il diritto
della chiamata nominativa
*** agli enti
pubblici economici viene applicata la disciplina prevista per le
aziende private (art. 3 comma 6)
Convenzioni (art. 11 )
La legge 68/99 ha introdotto un
nuovo strumento per agevolare l’ingresso al lavoro dei disabili
con particolari difficoltà. La convenzione rappresenta lo
strumento indispensabile per la realizzazione del collocamento
mirato. Dobbiamo sottolineare , inoltre, nel caso in cui intenda
utilizzare tale strumento ha il vantaggio di pianificare
l’ingresso al lavoro dei disabili sino alla copertura d’obbligo,
oltre ad aver diritto alle agevolazioni previste dall’art. 13
della legge medesima
La convenzione deve essere approvata
dalla commissione tripartita provinciale sentito il parere del
comitato tecnico di cui all’art. 6 .
In sintesi la
convenzione
¨
Art. 11 comma 2 –
convenzione di programma . Definisce modalità e tempi per
l’assunzione sino al limite della quota d’obbligo
¨
La facoltà della
chiamata nominativa anche per quota riservata all’avvio numerico
¨
Art. 11 comma 3 la
convenzione può essere stipulata anche da datori di lavoro che non
sono obbligati ad assumere disabili
¨
Per permettere un
inserimento adeguato la convenzione può prevedere periodi di
tirocinio formativo, periodi più ampi di prova ( ricordando che
l’esito negativo della prova non può essere ricondotto al tipo
di menomazione di cui è portatore il disabile), l’assunzione
con contratti a termine
¨
Il diritto alle
agevolazioni e contributi previsti dall’art, 13
Dobbiamo segnalare, infine, che
per permettere l’inserimento al lavoro di disabili con
problematiche gravissime, per cui occorrono tempi di inserimento
particolarmente lunghi, viene dato la possibilità d’inserire
questo lavoratore in ambiente “guidato”. La legge identifica tale
ambiente nelle cooperative sociali ( art. 12).
La prassi è la seguente :
-
Assunzione da parte del datore di
lavoro che garantisce la copertura prevista dalla legge
-
Trasferimento del disabile presso
la cooperativa sociale al fine formativo (massimo 12 mesi
prorogabili per ulteriori 12 mesi)
-
Impegno, da parte del datore di
lavoro che ha assunto il disabile, di affidare commesse di
lavoro a fronte dell’affidamento in cooperativa del disabile da
formare
-
Impegno della cooperativa sociale
di versare i contributi previdenziale per il disabile in
formazione
Importante!!!!
Lo stesso ruolo delle cooperative
sociali può essere svolto anche da un libero professionista
disabile
Agevolazioni
Art. 13
Agevolazioni a favore dei datori di lavoro che assumono disabili
con particolari difficoltà d’inserimento
. invalidi civili con invalidità superiore al 79%
. grandi invalidi del lavoro, di
guerra, per
servizio |
Fiscalizzazione totale per un
massimo di 8 anni dei contributi assicurativi e previdenziali
|
. disabili con riduzioni delle capacità
lavorative compresa tra 67% e il 79%
|
Fiscalizzazione sino a 5 anni dei contributi
Assicurativi e previdenziali
|
. disabili con riduzione delle capacità lavorative superiore
al 50%
|
Rimborso totale o parziale per l’adattamento
del posto di lavoro o per
abbattere le barrire architettoniche sul posto di lavoro, e
per approntare postazioni di telelavoro. |
. disabili psichici
|
Fiscalizzazione totale per un
massimo di 8 anni dei contributi assicurativi e previdenziali |
Attenzione! Il datore di lavoro può accedere alle agevolazioni
solo se le assunzioni di disabili avviene attraverso lo strumento
della convenzione prevista
dall'art.11 della legge.
|