Legge n.59 del 15 marzo 1997
ART.21
1.
L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.
Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica
della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni
all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole
e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità
giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli
istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai
fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di
Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i
regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le
norme di cui all' articolo 355 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge.
3. I
requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del
servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati
in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e
alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La
personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte
le funzioni amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio
al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite
iniziative di formazione del personale, da una analisi delle
realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi
perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che
valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La
dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già
in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano
ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato
per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa . Tale
dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo
di scuola.
6.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le
istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8.
L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività
didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali,
il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base
di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9.
L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel
rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa dalla parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze
formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto
disposto dall' articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici
funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per
ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10.
Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano
anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi
sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del
proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere
atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie
di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie
artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi
8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità
proprie di tali istituzioni.
12.
Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13.
Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai
regolamenti stessi. Il governo è delegato ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del Testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, apportando
tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14.
Con decreto del ministro della Pubblica istruzione, di concerto
con il ministro del Tesoro, sono emanate le istruzione dei
bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la
scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma
9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,n.537.
15.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
Entro il 30 novembre 1998 il Governo è delegato a emanare un
decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga
conto della specificità del settore scolastico, valorizzando
l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze
linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità
e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12
e13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b)
razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1,
lettera p);
c)
eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g)
d)
valorizzazione del collegamento con comunità locali a norma
dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e)
attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29;, e successive modificazioni
nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16.
Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'univocità della funzione, ai
capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e
dell'autonomia da parte delle singole istituzione scolastiche. I
contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono
individuati con decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti
criteri:
a)
l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane ,di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in
ordine ai risultati;
b) il
raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la
revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le
modalità previste dall' articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29;
d)
l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati a una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola,
articolato in autonome aeree.
18.
Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma
degli uffici periferici del ministero della Pubblica istruzione è
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni e agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19.
Il ministro della P.I. presenta ogni quattro anni al Parlamento, a
decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel
presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche
al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano
necessarie.
20.
Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al
presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.
20-bis) Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la
regione Val d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento
e certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese,
in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10
dicembre 1997, n.425. Le modalità e i criteri di valutazione delle
prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n.425. |