Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento.
Chiarimenti.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Roma, 17
Febbraio 2004
Circolare
n. 33
Allegati 1
OGGETTO:Congedo
parentale in caso di adozione o di affidamento. Chiarimenti.
SOMMARIO:
L’indennità per
congedo parentale è erogabile, in caso di adozione e affidamento,
indipendentemente dalle condizioni di reddito, fino al compimento
dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato per complessivi 6
mesi.Dopo il compimento dei 6 anni e fino al compimento degli 8
anni, il periodo di congedo parentale è indennizzabile per
complessivi 6 mesi indipendentemente dalle condizioni reddituali
se richiesto entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato, ovvero subordinatamente alle condizioni
reddituali per qualsiasi periodo richiesto dopo 3 anni
dall’ingresso. In caso di bambini che all’atto dell’adozione o
dell’affidamento abbiano un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il
congedo e a relativa indennità sono riconoscibili solo se il
beneficio di cui trattasi sia richiesto per complessivi 6 mesi
entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia
In relazione alla Circolare
n. 8 del 17 gennaio 2003,
paragrafo 7 (congedo parentale in caso di adozione o di
affidamento), si forniscono, a seguito di ulteriore disanima della
problematica, le seguenti indicazioni, alcune delle quali
comportano una parziale modifica delle istruzioni contenute nel
paragrafo stesso.
1) Bambini fino ai 6 anni di età.
In caso di adozione o di affidamento,
l’indennità di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 151/2001 (T.
U. sulla maternità), pari al 30 % della retribuzione, è
riconoscibile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto
medesimo, indipendentemente dalle condizioni di reddito del
richiedente,per un periodo di congedo parentale complessivo di sei
mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età
del bambino adottato o affidato.
Per i periodi eccedenti i sei mesi
(fino ad 11 mesi complessivamente spettanti ai due genitori)
l’indennità è riconoscibile subordinatamente alle condizioni
reddituali. Se il reddito è superiore ai limiti stabiliti, il
richiedente ha diritto al congedo, ma non alla indennità.
2) Bambini tra i 6 e gli 8 anni di
età.
L’art. 36 sopra citato dispone inoltre
che il congedo parentale può essere fruito, in ogni caso,
nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia del minore.
.
Ciò significa che, dopo il
compimento dei 6 anni di età e fino al compimento degli 8 anni,
il congedo è indennizzabile indipendentemente dalle condizioni
reddituali, per un periodo complessivo di sei mesi tra i
due genitori, se richiesto entro i 3 anni dall’ingresso
in famiglia del minore adottato/affidato e, fermo restando il
suddetto limite temporale, subordinatamente alle condizioni
reddituali, se richiesto per periodi eccedenti i sei mesi.
Laddove, invece, il congedo parentale
sia richiesto dopo i 3 anni dall’ingresso in famiglia del
minore, qualsiasi periodo (e cioè, sia che si tratti dei primi 6
mesi che dei periodi eccedenti questi ultimi, vale a dire
ulteriori rispetto a quelli fruiti fino a 6 anni) è
indennizzabile, fermi restando gli altri requisiti,
subordinatamente alle condizioni reddituali, mentre se
il reddito è superiore ai limiti stabiliti, il richiedente ha
diritto al congedo, ma non all’indennità.
3) Bambini tra i 6 e i 12 anni (al
momento dell’adozione o dell’affidamento).
Per quanto riguarda, infine, i
bambini che all’atto dell’adozione o dell’affidamento abbiano
un’età compresa tra i 6 e i 12 anni di età (comma 3 dello
stesso art. 36), il congedo parentale e la relativa indennità
spettano nella sola ipotesi in cui il congedo stesso sia richiesto
entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o
affidato (indipendentemente dalle condizioni reddituali per
complessivi 6 mesi, ovvero subordinatamente alle condizioni
reddituali per periodi eccedenti i 6 mesi). In caso di
richieste successive ai 3 anni dall’ingresso, l’indennità e il
congedo non spettano neppure subordinatamente alle condizioni
reddituali.
4) Modulario.
Si allega “facsimile” del mod. Ast.
Fac., relativo ai soli lavoratori dipendenti, aggiornato secondo
le indicazioni della presente circolare.
Con riguardo alle richieste di congedo
parentale delle lavoratrici autonome, va utilizzato il modello
AST. FAC. LAV. AUT., la cui versione aggiornata sarà al più presto
resa nota alla Sedi mediante l’inserimento in apposita circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Allegato N.1
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