Articolo
71, legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Totalizzazione dei periodi
assicurativi”. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 7 febbraio 2003, n. 57.
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Roma, 6
Febbraio 2004
Circolare
n. 23
Allegati 3
OGGETTO: Articolo
71, legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Totalizzazione dei periodi
assicurativi”. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 7 febbraio 2003, n. 57.
SOMMARIO: Totalizzazione
dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, dei trattamenti pensionistici per inabilità e della
pensione ai superstiti. Modalità di accertamento del diritto e di
liquidazione delle pensioni totalizzate.
PREMESSA
L’art. 71, comma 1, della Legge 23
dicembre 2000, n. 388, stabilisce che “Al lavoratore, che non
abbia maturato il diritto a pensione in alcune delle forme
pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite
dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il
conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non
coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali
periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti
minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La
predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato,
ancorchè quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età
pensionabile.”
Il comma 2 della legge in parola
dispone che “nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione
previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e
determina la misura del trattamento a proprio carico, in
proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata
presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i
criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote
delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il
predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto
applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi
periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra
l’anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e
l’anzianità contributiva accreditata a favore dell’interessato nel
complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati
dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un’unica
pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al
trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico
della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il
lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui
al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei
periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla
conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei
periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la gestione
previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi
già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi
legali.”
Il successivo comma 3 dispone che “con
uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti
gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente
articolo.”
Con decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 80 del 5 aprile 2003, ed
entrato in vigore in data 20 aprile 2003 (allegato 1), è stato
emanato il regolamento recante le modalità di attuazione
dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con la presente circolare, condivisa
nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota n. 7/60012/A.G. del 9 gennaio 2004, si
forniscono i chiarimenti necessari per l’applicazione delle
richiamate disposizioni normative.
1. SOGGETTI CUI E’ RICONOSCIUTA LA
FACOLTA’ DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (articolo 1,
commi 1 e 2 del decreto n. 57).
I soggetti iscritti a due o più forme
di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite
dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(allegato 2), e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(allegato 3), che non abbiano maturato, in alcuna delle predette
forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell’iscrizione e
della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le
medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per
la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento
della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per
inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia
liquidabile col sistema retributivo.
Come precisato dal Ministero del
Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004, le disposizioni in
argomento sono operanti nei confronti sia dei lavoratori iscritti
alla gestione separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n.335, sia degli iscritti al Fondo di
previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
A norma dell’art. 71, primo comma
ultimo periodo, della Legge n. 388/2000, e dell’art. 1, comma 2,
del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a
favore dei superstiti degli assicurati, ancorchè questi ultimi
siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.
Restano ferme le disposizioni speciali
vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi (art. 1,
comma 4 d.m.).
A tal riguardo si ricorda che i
titolari di posizione contributiva in più gestioni assicurative
dei lavoratori autonomi e nell’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, possono cumulare tutte le diverse
contribuzioni ai fini del diritto alla pensione, da liquidare
nella gestione dei lavoratori autonomi nella quale l’interessato
ha contribuito da ultimo. (Legge 22 luglio 1966, n. 613 articolo
20. Per quanto riguarda la misura della pensione, in tali casi
trova applicazione l’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n.
233).
Per i titolari di posizione
assicurativa Inps ed Enpals trovano applicazione i criteri di cui
alla circolare n. 713 Prs. – n. 4871 C. e V. – n. 7870 O. – n. 54
I.B. del 16 aprile 1974 avente ad oggetto “Convenzione INPS –
ENPALS per l’attuazione del D.P.R. del 31 dicembre 1971, n.
1420”. A tal riguardo si evidenzia che i contributi versati ed
accreditati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non
sono cumulabili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione
nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti.
Per quanto concerne i titolari di
posizione assicurativa presso l’Inps e l’Inpgi trovano
applicazione le disposizioni della circolare n. 705 Prs. Del 14
marzo 1972, connessi all’applicazione dell’articolo 3 della legge
9 novembre 1955, n. 1122. La disposizione in parola ha lo scopo di
far conseguire il diritto alla pensione, mediante il cumulo dei
periodi di assicurazione generale obbligatoria con quelli di
iscrizione allo speciale trattamento di previdenza, a coloro che,
con i soli contributi versati all’una o all’altra delle due forme
assicurative, non possano maturare i requisiti per la prestazione
autonoma a carico dell’uno o dell’altro trattamento.
2. CONDIZIONI E MODALITA’ DI CUMULO
DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI DELLA “TOTALIZZAZIONE” (articolo
1, comma 3 del decreto n. 57).
E’ consentito il cumulo dei periodi
assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme
pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora
tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i
requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole
gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia
liquidabile col sistema retributivo.
Il diritto a pensione da
totalizzazione presuppone quindi, tra l’altro, che alla data del
31 dicembre 1995 l’interessato possa far valere, almeno in una
delle gestioni interessate, un’anzianità contributiva che dia
luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema
retributivo.
La totalizzazione è ammessa purchè
riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.
La richiesta di restituzione dei
contributi, ove prevista, dall’ordinamento di uno dei Fondi di
iscrizione del lavoratore, se presentata successivamente alla data
di pubblicazione del decreto (5 aprile 2003) preclude il diritto
all’esercizio della facoltà di totalizzazione.
3. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI
ASSICURATIVI (articolo 2, commi 1 e 2 del decreto n. 57).
Le quote di pensione relative alle
posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni
previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia
presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole
anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni
interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei
limiti previsti da ogni singola gestione.
I periodi di iscrizione nelle varie
gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità
temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti
parametri:
sei giorni equivalgono ad una
settimana e viceversa;
ventisei giorni equivalgono ad un mese
e viceversa;
settantotto giorni equivalgono ad un
trimestre e viceversa;
trecentododici giorni equivalgono ad
un anno e viceversa.
Si precisa che tali parametri hanno la
funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi
periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro
non incidenza ai fini del diritto e della misura della
prestazione, come osservato dal Ministero del Lavoro con la
menzionata nota del 9 gennaio 2004.
4. ESERCIZIO DEL DIRITTO (articolo 3,
comma 1).
La totalizzazione dei periodi
assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo
avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma
assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato,
iscritto.
4.1 Incompatibilità della
ricongiunzione dei periodi assicurativi con la domanda di
totalizzazione degli stessi (articolo 3, comma 2).
La domanda di ricongiunzione dei
periodi assicurativi, presentata ai sensi delle leggi 7 febbraio
1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, ove accolta, preclude il
conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione.
4.2 Mancato pagamento integrale delle
rate di ricongiunzione (articolo 3, comma 3).
Per i casi di esercizio della facoltà
di ricongiunzione da parte del lavoratore titolare di più periodi
assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui
domanda sia stata presentata anteriormente al 5 aprile 2003, data
di pubblicazione del decreto n. 57, ed il cui procedimento non sia
stato ancora concluso a seguito del pagamento integrale delle
rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la
restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO A
PENSIONE DI VECCHIAIA (articolo 4 del decreto n. 57).
Domanda presentata all’Inps.
La domanda di totalizzazione ai fini
del diritto a pensione di vecchiaia deve essere presentata all’I.N.P.S.,
quando ricorra la condizione di cui al punto 4), e cioè quando l’Inps
sia l’Ente di ultima iscrizione. La domanda determina l’avvio del
procedimento per il riconoscimento della prestazione.
A tal fine l’Istituto acquisisce da
ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione
la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento della pensione di vecchiaia.
I requisiti prescritti sono:
a) perfezionamento del requisito
dell’età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme
pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto,
attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta
dall’interessato contestualmente alla domanda, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. In sostanza deve risultare perfezionato il
requisito dell’età anagrafica più elevato stabilito nelle gestioni
cui l’interessato sia stato iscritto.
b) sussistenza, per effetto della
sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione
possedute nelle predette forme pensionistiche, dei requisiti di
anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli
ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla
pensione di vecchiaia;
c) sussistenza degli ulteriori
requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti
previdenziali (ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro
dipendente).
A tale proposito si ricorda che,
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7 del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164, gli iscritti al Fondo volo
conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al
raggiungimento dei seguenti requisiti:
- un requisito anagrafico ridotto di
cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime
generale obbligatorio;
- un requisito contributivo e
assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale
obbligatorio, semprechè il lavoratore possa far valere almeno 15
anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 31
della legge 26 luglio 1984, n. 413 stabilisce che i lavoratori
marittimi possono ottenere la pensione di vecchiaia, al compimento
del cinquantacinquesimo anno di età, purchè facciano valere
millequaranta settimane di contribuzione – esclusi i periodi
assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione –
accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa
preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di
effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione
radiotelegrafica di bordo.
La particolare condizione di almeno 15
anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo volo e
quella di 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di
macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo deve essere
integralmente soddisfatta per poter dar luogo alla totalizzazione
dei periodi utili a pensione di vecchiaia.
Il diritto alla totalizzazione si
intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata
presentata la domanda, acquisita la conferma dalle altre gestioni
interessate, della sussistenza dei requisiti per il diritto a
pensione anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di
iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro
trenta giorni.
La pensione di vecchiaia da
totalizzazione non può decorrere anteriormente al 1° febbraio
2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
comunque non anteriormente al mese successivo a quello di domanda.
5.2 Inammissibilità della domanda.
La domanda di pensione di vecchiaia da
totalizzazione presentata da soggetto che non abbia compiuto la
più elevata età di pensionamento richiesta nei Fondi gestiti
dall’INPS cui sia iscritto è dichiarata inammissibile.
In tal caso la domanda non determina
l’avvio del procedimento di cui al precedente punto.
5.3 Domanda da presentare ad altro
Ente (articolo 4).
Nei casi in cui la domanda di pensione
di vecchiaia da totalizzazione deve essere presentata ad altra
gestione, l’Istituto, su richiesta dell’altra gestione, trasmette
la documentazione attestante i periodi assicurativi e contributivi
presso le proprie gestioni, per l’accertamento della sussistenza o
meno dei requisiti, con l’evidenziazione di eventuali coincidenze
temporali di iscrizione.
6. DOMANDA DI PENSIONE AI SUPERSTITI
DA TOTALIZZAZIONE (articolo 3, comma 1 e articolo 2, comma 1).
La domanda di pensione ai superstiti
deve essere presentata dagli aventi causa dell’assicurato all’ente
gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il dante causa è
stato iscritto, ancorchè quest’ ultimo sia deceduto prima del
compimento dell’età pensionabile.
Il diritto alla totalizzazione per la
pensione indiretta si intende perfezionato quando, con la
totalizzazione, sia soddisfatto il requisito contributivo minimo
previsto da una delle gestioni nelle quali il dante causa sia
stato iscritto. Detto criterio è stato ritenuto dal Ministero del
Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004 coerente con quanto
disposto dall’articolo 71, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Il diritto alla totalizzazione dei
periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del trattamento
pensionistico in parola può essere utilmente esercitato per i
decessi verificatisi dal 1° gennaio 2001, data di entrata in
vigore dell’articolo 71 della menzionata legge n. 388 del 2000.
Le pensioni dirette liquidate con la
totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e
nei limiti previsti da ogni singola gestione.
DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA’
(articolo 5).
Il diritto alla pensione di inabilità
assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi
dello stato invalidante.
Ai fini del perfezionamento dei
predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e
contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali
l’assicurato è stato iscritto, purchè tra i periodi stessi non vi
siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.
Al riguardo il Ministero del Lavoro
con la citata nota del 9 gennaio 2004 ha precisato che “i periodi
assicurativi e contributivi con intervalli inferiori ai
ventiquattro mesi devono comunque essere computati ai fini del
perfezionamento dei requisiti, non potendo eventuali interruzioni
superiori a tale limite caducare per intero la pregressa
contribuzione versata.Quanto al sistema di calcolo della pensione
di inabilità totalizzata, ai fini dell’anzianità contributiva
complessivamente considerata, dovranno essere presi in
considerazione tutti i periodi assicurativi maturati dal
lavoratore nelle diverse gestioni, anche se non utili ai fini del
perfezionamento del diritto ed ancorché coincidenti temporalmente”.
8. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE DI VECCHIAIA DA TOTALIZZAZIONE (articolo 6, commi 1, 2 e
3).
Le gestioni interessate, ciascuna per
la parte di propria competenza, determinano il trattamento
pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al
momento della presentazione della domanda.
Ciascuna gestione per determinare la
quota di pensione di propria pertinenza, per le pensioni o quote
di esse da liquidare con il sistema retributivo, compie le
seguenti operazioni:
1) stabilisce l’importo teorico della
pensione cui l’iscritto avrebbe diritto se i periodi di
assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del
cumulo, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e
applica a tale importo il coefficiente di parametrazione dato dal
rapporto tra l’anzianità di propria competenza, posseduta
dall’iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;
2) qualora i periodi assicurativi e
contributivi complessivamente considerati superino il limite
massimo di anzianità attribuibile secondo l'ordinamento della
gestione cui afferisce l’ultimo periodo di assicurazione, prende
in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità
eccedenti.
Ai fini del coefficiente di
parametrazione di cui al punto 1) devono essere prese in
considerazione nell’ambito di ciascuna gestione tutti i periodi
assicurativi legittimamente costituiti in tale gestione, ancorchè
coincidenti temporalmente nelle diverse gestioni.
Gli aumenti a titolo di rivalutazione
automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al
trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle
disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati
alle singole quote secondo il meccanismo di cui al punto 1), con
onere a carico della gestione interessata.
Modalita’ di liquidazione della
pensione indiretta.
Il Ministero del Lavoro ha fatto
presente, con la nota del 9 gennaio 2004, che “la domanda di
pensione indiretta viene liquidata secondo le modalità di
liquidazione della pensione di vecchiaia da totalizzazione”.
9. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE DI INABILITA’ DA TOTALIZZAZIONE (articolo 6, comma 4).
Come precisato dal Ministero del
Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004, la pensione di
inabilità “è determinata dalla gestione nella quale il lavoratore
è iscritto al verificarsi dell’evento, secondo le regole vigenti
in detta gestione e sulla base dell’anzianità contributiva
complessivamente considerata”.
Per la liquidazione della pensione di
inabilità, ai fini della ripartizione dell’onere, si tiene conto
delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle
diverse gestioni e ad esse è imputato l’importo delle rispettive
quote, ragguagliato all’anzianità contributiva nelle stesse
effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio
della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente
attribuita in base all’ordinamento della gestione che liquida la
pensione di inabilità.
10. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
(articolo 7).
La gestione che corrisponde la quota
di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o
misto.è tenuta a farsi carico dell’integrazione al trattamento
minimo prevista dalla disciplina dell’assicurazione generale
obbligatoria e determinata con riferimento all’importo complessivo
delle quote liquidate dalle singole gestioni.
11. PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO
PENSIONISTICO DA TOTALIZZAZIONE (articolo 8).
La gestione tenuta al pagamento della
pensione di vecchiaia o di inabilità da totalizzazione è quella
cui è imputata a suo carico la quota di maggiore importo. Il
Ministero del Lavoro ha altresì precisato che “anche la pensione
indiretta e la pensione di reversibilità sono poste in pagamento
dalla gestione cui è imputata la quota di maggior importo
(articolo 8 del Regolamento).”
Le altre gestioni sono tenute a
corrispondere la propria quota alla gestione tenuta al pagamento,
con valuta anteriore alla data del pagamento.
Quando la quota di maggiore importo è
a carico di altra gestione, l’Inps è responsabile della
liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo
trattamento alla gestione erogatrice.
Ciascuna gestione è responsabile della
liquidazione della propria quota.
La ritardata o omessa corresponsione
della quota alla gestione erogatrice non comporta il ritardato o
mancato pagamento delle quote medesime da parte della stessa
gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti delle altre gestioni per le rispettive quote.
12. PENSIONE TOTALIZZATA
Il Ministero del Lavoro con la più
volte citata nota del 9 gennaio 2004 ha ribadito che “la pensione
totalizzata, una volta liquidata, è un trattamento pensionistico a
tutti gli effetti, al quale si applicano tutti gli istituti di
carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla
disciplina speciale.”
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Allegato 1)
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 7 FEBBRAIO 2003, N. 57 PUBBLICATO
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 5/4/2003 N. 80.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta
criteri per la "totalizzazione dei periodi assicurativi", ai
fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei
trattamenti pensionistici per inabilita' da parte dei lavoratori
iscritti in due o piu' delle forme pensionistiche a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche'
delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i
requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti
dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a
pensione, e demanda ad uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e
delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora
Ministro dell'economia e delle finanze), di stabilire le
modalita' di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli
enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai
predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;
Vista la sentenza della
Corte Costituzionale n. 61 del febbraio/marzo 1999, che
dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2
della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non
prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il
diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni
nelle quali e', o e' stato, iscritto, una alternativa alla
ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento
legislativo l'individuazione delle modalita' di attuazione del
principio della totalizzazione, cui e' insito il carattere della
gratuita'; Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare
applicazione in funzione integrativa sia dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - che, ai commi 1,
2, 3 e 4, introduce il principio generale del cumulo dei
periodi assicurativi per i lavoratori soggetti
esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda
all'autonomia gestionale degli enti privatizzati, gestori delle
forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi
professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi
contributivi posseduti presso altre forme di previdenza
obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione - sia
delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei
periodi assicurativi;
Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli
enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui
ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, 10 febbraio 1996,
n. 103;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti
normativi del 19 novembre 2001;
Ritenuto di accogliere le
osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il predetto
parere;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio, eseguita con atto n. 85995/16/318/13 del
5 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ai soggetti iscritti a due o
piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della stessa, nonche' alle forme pensionistiche
obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme,
il diritto a pensione, e' data facolta' di utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento del requisito
dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi
non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non
sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di
pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione
di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a
condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile
col sistema retributivo.
2. La facolta' di totalizzazione, di
cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati,
ancorche' questi ultimi siano deceduti prima del compimento
dell'eta' pensionabile.
3. La totalizzazione e' ammessa a
condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi
di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi,
ove prevista, presentata successivamente alla data di
pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto
all'esercizio della facolta' di totalizzazione.
4. Restano ferme le disposizioni
speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
Art. 2.
Totalizzazione di periodi assicurativi
1. Le quote di pensione relative
alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni
previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in
materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole
anzianita' contributive, sono poste a carico delle gestioni
interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalita' e
nei limiti previsti da ogni singola gestione.
2. I periodi di iscrizione nelle
varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione,
nell'unita' temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base
dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una
settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un
mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad
un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono
ad un anno e viceversa.
Art. 3.
Esercizio del diritto
l. La totalizzazione dei periodi
assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del
suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma
assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato,
iscritto.
2. La domanda di
ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta, preclude il
conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione
di cui al presente decreto.
3. Per i casi di esercizio della
facolta' di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare
di piu' periodi assicurativi che consentono l'accesso alla
totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata
anteriormente alla data di pubblicazione del presente
decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso,
a seguito del pagamento integrale delle rate, e'
consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la
restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
Art. 4.
Pensione di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di
vecchiaia e' riconosciuto dall'ente presso il quale e'
inoltrata la domanda e al termine del relativo procedimento,
quando:
a) e' perfezionato il
relativo requisito dell'eta' anagrafica secondo gli ordinamenti
di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore
e' stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilita',
con dichiarazione prodotta dall'interessato contestualmente alla
domanda, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) sussistono, per effetto
della sommatoria delle anzianita' di iscrizione e di
contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, i
requisiti di anzianita' di iscrizione e di contribuzione
minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni
interessate;
c) sussistono gli ulteriori
requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti
previdenziali.
2. La sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1, nonche' di quelli di cui al successivo
articolo 5, dovra' comunque essere confermata, come condizione
di procedibilita' della domanda, da ogni singola gestione presso
cui risultino periodi di iscrizione.
3. Il diritto alla totalizzazione si
intende perfezionato quando la gestione presso cui e' stata
presentata la domanda, acquisita la documentazione di cui al
comma 2 e verificata la sussistenza dei requisiti, anche in
riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione,
definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.
Art. 5.
Pensione di inabilita'
1. Il diritto alla pensione di
inabilita' assoluta e permanente e' conseguito in base ai
requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella
forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al
verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del
perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria
dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le
singole gestioni di cui all'articolo 1, purche' tra i periodi
stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.
Art. 6.
Modalita' di liquidazione
1. Le gestioni interessate, ciascuna
per la parte di propria competenza, determinano il trattamento
pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al
momento della presentazione della domanda.
2. Per le pensioni o quote di esse da
liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per
determinare la quota di pensione di propria pertinenza:
a) stabilisce l'importo teorico
della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di
assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del
cumulo di cui all'articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in
base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di
parametrazione dato dal rapporto tra l'anzianita' di propria
competenza, posseduta dall'iscritto, e quella risultante in base
al predetto cumulo;
b) qualora i periodi
assicurativi e contributivi complessivamente considerati
superino il limite massimo di anzianita' attribuibile secondo
l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo di
assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e
decurta le anzianita' eccedenti.
3. Gli aumenti a titolo di
rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con
riferimento al trattamento unico complessivamente considerato,
sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e
sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al
comma 2, lettera a), con onere a carico delle gestioni
interessate.
4. Per la liquidazione della pensione
di inabilita' si tiene conto delle anzianita' contributive
acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse e'
imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianita'
contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed
incrementata, secondo il criterio della proporzione, della
maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base
all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di
inabilita'.
5. Gli enti privatizzati di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di
valutazioni di compatibilita' finanziaria proprie delle singole
gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come
regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con
delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a
conciliare l'impatto economico conseguente alla presente
disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri
finanziari della gestione.
Art. 7.
Integrazione al trattamento minimo
1. La gestione che risulta
interessata all'erogazione della quota di maggiore importo
calcolata secondo il sistema retributivo o misto, e' tenuta a
farsi carico dell'integrazione al trattamento minimo prevista
dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria e
determinata con riferimento all'importo complessivo delle
quote liquidate dalle singole gestioni.
Art. 8.
Pagamento dei trattamenti
1. Il pagamento degli importi
liquidati dalle singole gestioni e' posto a carico della
gestione cui e' imputata la quota di importo maggiore, sulla base
di rapporti tra gli enti interessati, anche con esplicito
riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di
iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.
2. Ciascuna gestione e'
responsabile della liquidazione della propria quota e deve
corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con
valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata o omessa
corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il
ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della
gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 2)
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n.
509
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2), in materia di trasformazione
in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza (3).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno
1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
ART. 1.
Enti privatizzati.
Gli enti di cui all'elenco A allegato
al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal
1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione
dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza
qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che
non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici
di carattere finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza
scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto
privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e
secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo
titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti
enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di
trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da
imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività
previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle
categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati
originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della
iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono
consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con
esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione
degli oneri sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti
adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere
approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti
criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli
organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di
composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali
ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività
istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi collegiali e,
comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale
professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca
un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria
interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la
continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non
inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in
essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento
di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante
accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.
Omissis
Elenco A
ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE
PRIVATE.
Cassa nazionale di previdenza e
assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di previdenza tra dottori
commercialisti.
Cassa nazionale previdenza e
assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e
assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti. Cassa
nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e
assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e
assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e
assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e
assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e
assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e
assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati
delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza
dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani
sanitari italiani (ONAOSI).
Allegato 3)
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996,
n. 103
Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attività autonoma di libera professione.
Art. 1
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
1. Il presente decreto legislativo, in
attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1°
gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che
svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in
appositi albi o elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto
si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie
professionali di cui al comma 1, che esercitano attività
libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano
attività di lavoro dipendente.
Art. 2
Prestazioni. Sistema di calcolo
1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è
attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in
conformità alle norme del presente decreto.
2. Ai fini della determinazione delle
prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla
forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli
organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo,
previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo; e
secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui
all'art. 6, comma 4.
3. Prestazioni pensionistiche di
natura complementare possono essere istituite in favore dei
soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Forme gestorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a
livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od
elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti
dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente
pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di
diritto privato secondo il modello delineato dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergono anche altre
categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;
b) la costituzione di un ente di
categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di
cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato
ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000
iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la
maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario
competente;
c) l'inclusione della categoria
professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme
di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria
professionale similare, per analogia delle prestazioni e del
settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco
allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a
condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica
privata;
d) l'inclusione della categoria nella
forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26,
delle legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle
delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alla categorie
professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al
comma 1, lettera d).
Art. 4
Ente pluricategoriale
1. Con la delibera adottata ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un
proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a
far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore è insediato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci
giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai
delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati
ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2,
ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è
destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a
5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano
finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma
prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e
della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.
3. Le delibere adottate ai sensi degli
articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma3, lettera a), e 7, comma
2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono
trasmesse contestualmente per l'approvazione, entro i successivi
dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta
giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni
successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione
della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed
attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il
regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui
all'art. 6.
4. Nel caso in cui non ricorra il
requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga
l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto
previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle
categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.
Art. 5
Ente gestore di categoria
1. La delibera di costituzione assunta
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un
piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art.
4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi
entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero
del tesoro, entra trenta giorni dal ricevimento degli atti.
2. A seguito dell'approvazione ai
sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo
piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo
statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e
criteri di cui all'art. 6.
3. In caso di mancata approvazione da
parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli
organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione del diniego, alternativamente:
a) per la partecipazione all'ente
gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la
delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo
e di un componente supplente destinato a far parte del comitato
fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere
trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui
all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
b) per l'inclusione nella forma
previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
4. In caso di mancata adozione della
delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie
professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al
decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, de legge 8
agosto 1995, n. 335.
Art. 6
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5
assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre
agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:
a) la determinazione delle modalità di
iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione
dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di
cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per
ogni categoria professionale interessata incrementato, per le
categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di
10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e
comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le
modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno
degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di
indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi
corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente
gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione
inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il
predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria
professionale interessata.
2. Nel caso dell'ente pluricategoriale
di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:
a) l'adozione di un sistema di
evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle
prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere
eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei
delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle
categorie interessate, con funzioni di impulso nei confronti
dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di
conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).
3. I componenti degli organi di cui al
comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere
iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui
all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.
4. Allo statuto deve essere allegato
un regolamento che definisca:
a) le modalità di identificazione dei
soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in
proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o
accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima
applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del
presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di
ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;
c) la fissazione di una misura minima
del contributo annuale.
5. L'atto istitutivo degli enti di cui
agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi
dell'articolo 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente,
del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito
dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue
la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministero del tesoro
6. Con decreti del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, possono essere previste, anche sulla base delle
indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8
agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del
regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità
sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai
nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la
pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai
sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Agli enti di cui agli articoli 4 e
5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano,
per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni e integrazioni, con particolare
riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e
indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in
materia di gestione e di vigilanza.
Art. 7
Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria
1. La delibera adottata ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla
delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di
due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche
statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova
categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un
piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art.
4, comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo
dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza
nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica
gestione separata per la categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di
assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per
l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta
giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
3. In caso di mancata adozione della
delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle
categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione
di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 8
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti
1. Gli enti cui è affidata la tenuta
degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività
libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere
alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei
nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed
identificativi della condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di
cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1,
sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o
ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste
per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi
compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle
misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico
di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli
iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato
lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto
del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla
fattura.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. In attesa dell'espletamento delle
procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli
articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di
gestione dell'ente sono affidata, rispettivamente, al comitato
fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente
all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.
2. Il contributo per l'anno 1996 è
versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di
prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal
comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è
comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito
presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre
1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto
dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio
1997.
3. Nei casi di inclusione ai sensi
delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2,
all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il
relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio
1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi
dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto
organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. |