Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica
DIREZIONE
CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA
Informativa n. 15 dell’11 marzo
2003
Oggetto:
Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale
collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro
(articolo 35, comma
5, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
1. Premessa
Questo Istituto ha sciolto la
riserva in merito all’accredito figurativo inerente i periodi
orrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità al di
fuori del rapporto di lavoro di cui all’articolo 25, comma 2, del
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. Informativa
Inpdap n. 8 del 28 febbraio 2003 diramata dalla Direzione Centrale
delle Entrate).
Con la presente si intendono
ora illustrare, per quanto di competenza, le modalità applicative
inerenti la facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale
al di fuori del rapporto di lavoro di cui all’articolo 35, comma
5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Periodi
riscattabili e destinatari
2.1 Aspetti normativi
L'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo n. 151 del 2001, dispone che "per i
soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e
corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale,
collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro,
possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni,
con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti
possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di
effettiva attività lavorativa”.
Tale disposizione non pone
più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell’evento
da riconoscere ed estende la copertura previdenziale anche agli
eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, essendo stato abrogato
l’articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 503/1992.
Ciò consente di ammettere a
riscatto i periodi corrispondenti al congedo parentale
verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro,
indipendentemente dalla data in cui si è verificato l’evento, a
condizione che all’atto della domanda il richiedente possa far
valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in
costanza di effettiva attività lavorativa.
Si fa presente che il comma 2
dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 503/1992 prevede che
la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di
assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio “non
è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea”,
indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e ancorché
gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.
Questo Istituto ha ritenuto
opportuno formulare in merito apposito parere al Ministero del
Welfare per verificare l’attuale valenza di tale norma alla luce
delle nuove disposizioni dettate dal già citato articolo 35, comma
5, del Decreto Legislativo 151/2001.
Al fine di determinare il
periodo da ammettere a riscatto occorre individuare il periodo
temporale in cui si colloca la maternità.
Per i periodi corrispondenti
all'astensione facoltativa relativi all’evento maternità avvenuto
tra il 4 gennaio 1951 (data di entrata in vigore della legge n.
860/1950) ed il 17 dicembre 1977 (giorno precedente l’entrata in
vigore della legge n. 903/1977) si potrà ammettere a riscatto,
esclusivamente in favore della madre, un periodo comunque non
eccedente la durata di sei mesi (successivi ai tre di assenza
obbligatoria post-partum) per ciascuna maternità, collocabili
temporalmente entro il primo anno di vita del bambino, nel limite
massimo di cinque anni.
Qualora l’evento maternità si
sia verificato a partire dal 18 dicembre 1977 (data di entrata in
vigore della legge n. 903/1977), il diritto di assentarsi
facoltativamente dal lavoro per sei mesi entro l’anno di vita del
bambino è stato riconosciuto (art. 7, comma 1) anche al padre, ma
solo in alternativa alla madre.
L’articolo 3, comma 2, della
legge n. 53/2000 modifica la durata complessiva dell’astensione
facoltativa, fissando termini più ampi e diverse modalità per la
sua fruizione.
In particolare, per gli
eventi collocati nell’ambito di applicazione della legge n.
53/2000 (dal 28 marzo 2000), è possibile il riscatto dei periodi
corrispondenti all’astensione facoltativa con gli stessi limiti
temporali e nei confronti degli stessi soggetti individuati dalla
predetta norma per le maternità intervenute nel corso di un
rapporto di lavoro. A tale proposito si precisa che la legge n.
53/2000 ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto autonomo
a fruire dell’astensione facoltativa che può essere esercitato
entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo
complessivo non eccedente i dieci mesi.
In tali limiti, il diritto
all'astensione compete alla madre lavoratrice dipendente per un
periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi. Analogo
diritto, esercitabile per un periodo anche frazionato, non
superiore a sei mesi, spetta al padre lavoratore dipendente.
Per il padre lavoratore che
si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non
inferiore a tre mesi e che intenda fruire di un ulteriore periodo
di assenza, il limite di sei mesi viene elevato a sette. In
tale ipotesi il periodo complessivo di astensione dal lavoro dei
genitori è elevato a undici mesi.
Per completezza di
esposizione si rammenta che le nuove disposizioni in materia di
congedo parentale si applicano anche alle lavoratrici madri che,
in vigenza del precedente regime normativo, avevano fruito solo in
parte dell’astensione facoltativa; queste potranno, ora,
beneficiare del periodo residuo a condizione che il minore non
abbia compiuto gli otto anni di età al momento della fruizione del
beneficio.
Nel caso in cui la madre
abbia già goduto interamente dell’astensione facoltativa, i mesi
di congedo residuo potranno essere utilizzati solo dal padre, a
condizione che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età
al momento della fruizione del beneficio.
Si rende opportuno precisare
che qualora, in costanza di rapporto di lavoro, il richiedente
abbia usufruito in parte del periodo di congedo parentale la
facoltà di riscatto può essere esercitata solo per il periodo
differenziale, nei limiti sopra indicati.
2.2 Genitore solo
Qualora vi sia un solo
genitore, il diritto di assentarsi dal lavoro può essere
esercitato per un periodo continuativo o frazionato di dieci mesi
sempre nei primi otto anni di età del bambino.
La situazione di “genitore
solo” è riscontrabile nei casi di morte dell’altro genitore,
di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo del figlio ad un
solo genitore nonché nel caso di non riconoscimento del figlio da
parte di un genitore.
Nell’ipotesi di non
riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente
il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciare apposita
dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla
certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è
quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita
dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da
parte della madre.
La situazione di “ragazza
madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la
condizione di “genitore solo” in quanto deve risultare il
non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente, nel caso di
genitore separato, deve risultare dalla sentenza di separazione
che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori. Il
riconoscimento da parte dell’altro genitore interrompe la
fruizione di maggior periodo di congedo parentale concesso al
genitore inizialmente considerato “solo”; conseguentemente
il maggior periodo di congedo, eventualmente già fruito in tale
qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante
all’altro.
2.3 Adozione e
affidamento dei minori
Il congedo parentale, nei
termini e con le modalità indicate al punto 2.1, spetta anche per
le adozioni e gli affidamenti, ivi compresi le adozioni e gli
affidamenti preadottivi internazionali.
Qualora, all’atto
dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa
tra i sei e i dodici anni, il congedo parentale deve essere fruito
nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Si precisa che in tali
ipotesi la domanda di riscatto dovrà essere corredata da apposita
documentazione. In particolare, in caso di adozione o di
affidamento nazionale, è necessario allegare copia del
provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento
rilasciato dall’Autorità competente da cui risulti la data
dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia; in caso di
adozioni o di affidamenti preadottivi internazionali, il
certificato da cui risulti l’adozione o affidamento da parte del
giudice straniero, l’avvio del procedimento di convalida presso il
giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i
coniugi affidatari o i genitori adottivi.
2.4 Congedo parentale
in caso di parto gemellare o plurigemellare
L’articolo 32 del Decreto
Legislativo n. 151/2001 stabilisce che ciascun genitore ha diritto
al congedo parentale “per ogni bambino” nei suoi primi otto
anni di vita. Di conseguenza, nel caso di parto gemellare o
plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato
di un congedo pari a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per
il padre, nel limite complessivo di dieci o undici mesi per
entrambi i genitori.
Tale disposizione trova
applicazione anche nell’ipotesi di adozioni e affidamenti di
minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia
avvenuto nella stessa data.
.
3. Modalità
applicative
La domanda di riscatto dei
periodi corrispondenti al congedo parentale in assenza di rapporto
di lavoro deve essere presentata nei termini previsti dalle norme
che, in via generale, regolamentano la materia.
In particolare, si conferma
che per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex
Istituti di previdenza la domanda di riscatto deve essere
presentata dall’interessato in costanza del rapporto di impiego
ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della
cessazione definitiva dal servizio; in caso di decesso
dell’iscritto, la domanda deve essere presentata dai superstiti
aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro 90 giorni dalla
data di morte (articolo 7, legge n. 274/1991).
Anche per gli iscritti alla
gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale
delle amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai
limiti di età, la domanda deve essere presentata in costanza di
attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90
giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora l’interessato cessi
per limiti di età, la domanda di riscatto deve essere presentata
almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per
raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal
servizio, pena la decadenza.
In caso di decesso in
servizio del dipendente, l’ufficio competente a liquidare la
pensione interpella gli aventi causa, i quali possono presentare
domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
ricezione dell’invito dell’ufficio (articolo 147, dPR n.
1092/1972).
Le domande di riscatto devono
essere presentate alle Sedi provinciali o territoriali dell’Istituto, ad eccezione
del personale delle Amministrazioni statali per le quali l’Inpdap
non ha ancora assunto le competenze relative alla liquidazione dei
trattamenti pensionistici; in quest’ultimo caso gli interessati
dovranno inoltrare le relative istanze alle amministrazioni di
appartenenza.
L’interessato dovrà
dichiarare, all’atto della domanda, il possesso del requisito dei
5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa, il periodo da ammettere a riscatto in base alle
diverse norme vigenti al verificarsi dell’evento maternità e che
non abbia richiesto, in alcuna gestione previdenziale, il riscatto
del periodo del corso legale di laurea. Nell’ipotesi in cui
l’interessato si sia avvalso di tale facoltà, si procederà al
riscatto del congedo parentale non appena sarà definita la
questione in merito alla cumulabilità con il riscatto del corso
legale di laurea.
Si precisa che per
“contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa”, acquisita nella Cassa
pensione nella quale l’interessato risulta iscritto al momento
della domanda di riscatto, si intende la contribuzione in
relazione ad effettiva attività lavorativa con esclusione quindi
di quella figurativa, volontaria o proveniente da riscatto di
corsi legali di studio o di periodi di interruzione o sospensione
del rapporto di lavoro, presso questo Istituto ovvero presso
l’Assicurazione Generale Obbligatoria o uno dei Fondi di
previdenza sostitutivi o esclusivi della medesima.
Quanto alle modalità di
calcolo dell’onere di riscatto, si applicano i criteri della
riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962
e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i periodi da
riscattare si collochino temporalmente entro il 31 dicembre 1995.
Relativamente ai periodi
collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la
relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema
contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta
data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è
determinato, per espressa previsione di legge (Decreto Legislativo
n. 184/1997), non più in termini di riserva matematica, ma
utilizzando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla
data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione
pensionistica in cui opera il riscatto stesso (cfr. Circolare
Inpdap n. 12 del 24 febbraio 1999).
Il Dirigente Generale:
Dr. Costanzo Gala |