Inail:
Insegnanti casi di infortunio
Una nota dell’Inail del 31
marzo scorso chiarisce i casi in cui i docenti di scuole pubbliche
e private sono assimilati agli altri lavoratori in caso di
infortunio sul luogo di lavoro.
In particolare, i docenti sono
tutelati:
-
quando fanno uso di macchine
elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici,
videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.)
-
se sono adibiti alle
esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche,
esercitazioni di lavoro.
I viaggi di istruzione,
l’educazione fisica e l’attività ludico-motoria di scuole
elementari e dell’infanzia, che sono state assimilate,
rispettivamente, alle esercitazioni di lavoro e alle esercitazioni
pratiche, rientrano nelle attività protette.
Tra le attività tutelate
rientra anche l’insegnamento di sostegno, configurato come
attività teorico-pratica di assistenza: si evidenzia, infatti, che
tale attività comporta un rischio legato non solo alle modalità di
svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni
psicofisiche degli alunni in situazione di handicap affidati al
docente.
La tutela si riferisce alle
sole attività che il docente svolge in via non occasionale, ossia
in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa.
Insegnanti di scuole pubbliche e private.
Criteri
per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
Premessa.
In
riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle
problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi
occorsi agli insegnanti, si forniscono le seguenti istruzioni.
Si fa
presente, peraltro, che dati i mutamenti intervenuti (L. n.59/97,
d.Lgs. n. 59/98) e interveniendi (Ddl Moratti, già approvato dal
Senato) nel mondo della scuola, le Direzioni Centrali competenti
hanno già coinvolto i Ministeri interessati per un esame
complessivo della materia allo scopo di addivenire ad una
ridefinizione in senso evolutivo della tutela assicurativa
operante nella scuola.
Requisiti
per l’assicurabilità.
Gli
insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail
se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come
individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965. Ed, in
particolare:
|
se per
lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine
elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici,
videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se
frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le
suddette macchine; |
|
se, come
dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1
punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle
seguenti attività: |
Si precisa
che con l’espressione esercitazione pratica, nella quale è
insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende
l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale
diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono
state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta
nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella
ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne.
L'esercitazione
di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo
di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente
impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di
integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere
assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel
novero delle attività protette.
Tra le
attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si
configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente
esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della
giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come
delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992,
comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento
dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche
dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.
Si fa
presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera
attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni
fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel
quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso
formativo offerto agli studenti.
Si precisa
inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini
dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate
attività protette siano svolte dal lavoratore in via non
occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se
non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 26
agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere
assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di
macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato,
ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche,
esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di
sostegno.
Occasione
di lavoro
E’ noto che,
secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui
l’Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell’8 luglio
1999 recante “criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul
lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio
generico aggravato”), l’art. 1 del T.U, individuando le attività
protette, definisce i confini della sfera di applicabilità
dell’assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli
eventi professionali.
Infatti,
secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati
nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi
collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite
del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque
rischio – pur se in astratto generico – deve ritenersi aggravato
dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è
affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno
di ulteriori elementi specificanti.
Tale
criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la
quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando,
si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra
lavoratori assicurati difficilmente giustificabile.
In relazione
a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori,
una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono
tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità
lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico
dell’attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio
in itinere), col solo limite del rischio elettivo.
Docente
accompagnatore
Per quanto
riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare
gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione
della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale
insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il
viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta
formativa.
Aspetti
contributivi
Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli
insegnanti delle scuole statali è assicurata mediante la
speciale forma di “ gestione per conto” dello Stato, prevista dal
combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e
regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985, è da rilevare come il
premio speciale unitario per gli insegnanti delle scuole o
istituti di istruzione non statali è dovuto sia per le
attività di cui all’articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di
cui al successivo comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1. |