Uno dei due docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, ai sensi dell'art. 25 del D.L.vo n. 165/2001 e dell'art. 31 del C.C.N.L. Scuola 2002-05, può essere destinatario di un esonero o di un semiesonero dall'insegnamento in base ai criteri indicati nei commi da 2 a 5 dell'art. 459.
La legge finanziaria 2004 (L. n. 350 del 24.12.2003) ha modificato i parametri numerici per poter ottenere l'autorizzazione all’esonero o al semi-esonero per il docente collaboratore del dirigente scolastico, riscrivendo completamente I'art. 459 del T.U. n. '297/1994:
L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto, rispetto a quello sopra indicato, quando si tratti di scuola o istituti funzionanti con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.
In sintesi:
scuole dell'infanzia ed elementari:
sede unica --------------------- esonero con almeno 80 classi;
più sedi ------------------------- esonero con almeno 64 classi
scuole medie e istituti comprensivi e scuole secondaria superiore:
sede unica --------------------- esonero con almeno 55 classi
più sedi ------------------------- esonero con almeno 44 classi
sede unica ---------------------7 semi-esonero con almeno 40 classi
più sedi ------------------------ 7 semi esonero con almeno 32 classi.