EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRIVILEGIATE
Il 6 maggio scorso il Ministero
dell’Istruzione ha emanato la Circolare n. 45 con la quale
fornisce chiarimenti sulle nuove procedure per il riconoscimento
di infermità dipendente da causa di servizio, equo indennizzo e
pensione privilegiata. La circolare, che fa seguito ad una nota
informativa dell’INPDAP, per la parte di sua competenza, sullo
stesso argomento, rende finalmente operativo, a quasi un anno e
mezzo dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il
regolamento approvato con D.P.R. 461 del 29 ottobre 2001. Le nuove
norme dettate dal regolamento introducono in questi procedimenti
significative semplificazioni, sia introducendo distinzioni di
competenze tra i vari organismi, sia stabilendo tempi certi per la
definizione dei procedimenti stessi. Per apprezzare l’importanza
del regolamento e della circolare, basti pensare che alcune di
queste pratiche, particolarmente quelle di pensione privilegiata,
potevano durare molti anni.
Questi gli aspetti salienti della
circolare:
Causa di servizio ed equo
indennizzo
- L’organo competente
all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento è stato
individuato nel CSA della provincia di servizio al quale dovranno
essere indirizzate le relative domande, da presentare presso le
scuole di servizio.
- Nell’ambito della
distinzione delle competenze, alle Commissioni Mediche spetta il
riconoscimento dell’infermità o della lesione e delle conseguenze
sull’integrità del dipendente, anche in ordine all’eventuale
inidoneità al servizio. Il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio spetta invece al Comitato di verifica, che
sostituisce il vecchio Comitato per le pensioni privilegiate.
- Le due fasi previste dalla
precedente normativa vengono unificate, rendendo possibile, nei
casi in cui l’equo indennizzo viene richiesto contestualmente al
riconoscimento della causa di servizio, l’emissione del
provvedimento definitivo a conclusione dell’unica fase.
- Contro i provvedimenti
relativi a queste materie possono essere esperite le procedure per
la risoluzione delle controversie individuali di lavoro
(arbitrato, conciliazione, giudice del lavoro)
Pensioni privilegiate
- A decorrere dal 2
settembre 2000 la competenza su questa materia è stata trasferita
all’INPDAP alle cui sedi provinciali dovranno pertanto essere
inoltrate le relative domande. Le domande già presentate al MIUR
dal personale cessato dal servizio da tale data saranno trasmesse
all’INPDAP dallo stesso Ministero, salvo che la procedura non sia
stata già avviata, ad esempio con la richiesta di parere. In tal
caso l’iter sarà seguito dal Ministero che trasmetterà gli atti
all’INPDAP a conclusione del procedimento per l’emissione del
provvedimento finale.
- Contro i provvedimenti
finali è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato di Vigilanza
dello stesso INPDAP oppure, senza termini di prescrizione, alla
Delegazione Regionale della Corte dei Conti.
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