EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRIVILEGIATE

Il 6 maggio scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Circolare n. 45 con la quale fornisce chiarimenti sulle nuove procedure per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata. La circolare, che fa seguito ad una nota informativa dell’INPDAP, per la parte di sua competenza, sullo stesso argomento, rende finalmente operativo, a quasi un anno e mezzo dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il regolamento approvato con D.P.R. 461 del 29 ottobre 2001. Le nuove norme dettate dal regolamento introducono in questi procedimenti significative semplificazioni, sia introducendo distinzioni di competenze tra i vari organismi, sia stabilendo tempi certi per la definizione dei procedimenti stessi. Per apprezzare l’importanza del regolamento e della circolare, basti pensare che alcune di queste pratiche, particolarmente quelle di pensione privilegiata, potevano durare molti anni.

Questi gli aspetti salienti della circolare: 

Causa di servizio ed equo indennizzo 

-     L’organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento è stato individuato nel CSA della provincia di servizio al quale dovranno essere indirizzate le relative domande, da presentare presso le scuole di servizio.

-     Nell’ambito della distinzione delle competenze, alle Commissioni Mediche spetta il riconoscimento dell’infermità o della lesione e delle conseguenze sull’integrità del dipendente, anche in ordine all’eventuale inidoneità al servizio. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio spetta invece al Comitato di verifica, che sostituisce il vecchio Comitato per le pensioni privilegiate.

-      Le due fasi previste dalla precedente normativa vengono unificate, rendendo possibile, nei casi in cui l’equo indennizzo viene richiesto contestualmente al riconoscimento della causa di servizio, l’emissione del provvedimento definitivo a conclusione dell’unica fase.

-     Contro i provvedimenti relativi a queste materie possono essere esperite le procedure per la risoluzione delle controversie individuali di lavoro (arbitrato, conciliazione, giudice del lavoro) 

Pensioni privilegiate 

-      A decorrere dal 2 settembre 2000 la competenza su questa materia è stata trasferita all’INPDAP alle cui sedi provinciali dovranno pertanto essere inoltrate le relative domande. Le domande già presentate al MIUR dal personale cessato dal servizio da tale data saranno trasmesse all’INPDAP dallo stesso Ministero, salvo che la procedura non sia stata già avviata, ad esempio con la richiesta di parere. In tal caso l’iter sarà seguito dal Ministero che trasmetterà gli atti all’INPDAP a conclusione del procedimento per l’emissione del provvedimento finale.

-     Contro i provvedimenti finali è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato di Vigilanza dello stesso INPDAP oppure, senza termini di prescrizione, alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti.

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