D.P.R. 8 marzo 1999 n.275
Regolamento dell'autonomia scolastica
INDICE
PREMESSA
TITOLO I
CAPO I
Art.1 - Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche
Art.2 - Oggetto
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E SVILUPPO
Art.3 - Piano dell'offerta
formativa
Art.4 - Autonomia didattica
Art.5 - Autonomia organizzativa
Art.6 - Autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo
Art.7 - Reti di scuola
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art.8 - Definizione del
curricolo
Art.9 - Ampliamento dell'offerta
formativa
Art.10-Verifiche e modelli di
certificazione
Art.11- Iniziative finalizzate
all’innovazione
CAPO IV
Disciplina transitoria
Art.12 - Sperimentazione
dell'autonomia
Art.13 Ricerca metodologica
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO I -
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art.14 - Attribuzione di
funzioni alle istituzioni scolastiche
Art.15 Competenze escluse
Art.16- Coordinamento delle
competenze
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO V
ABROGAZIONI
Art.17- Ricognizione delle
disposizioni di legge abrogate.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(in SO
152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186)
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Testo Unico delle leggi
in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297;
Visti i pareri del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, espressi nelle adunanze del
30 settembre e 15 ottobre 1998;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del 17
dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 23 novembre 1998;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del
10 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25/2/1999;
Sulla proposta del Ministro della
Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, della Funzione Pubblica
e per gli Affari Regionali e del Lavoro e della Previdenza
Sociale;
E M A N A
il seguente regolamento
AUTONOMIA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA
CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO
Art. 1
Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
1. Le istituzioni scolastiche
sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla
definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel
rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e
funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138
e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine
interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il
raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità
individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo
culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione
di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo
sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali
del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento detta
la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede
alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta
salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si
applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre
2000.
3. Le istituzioni scolastiche
parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine
di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità,
il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento
relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con
quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate
all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di
cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento
riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i
diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le
attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata
tiene conto della pluralità di tali contesti.
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
Art. 3
Piano dell'offerta formativa
1. Ogni istituzione scolastica
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole
adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta
formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale
a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di
gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta
formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte
generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio
di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei
genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il
Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il
dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti
locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta
formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie
all'atto dell'iscrizione.
Art. 4
Autonomia didattica
1. Le istituzioni scolastiche,
nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di
scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del
sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi
nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del
diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli
alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le
potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia
didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e
attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono
opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del
monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con
l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del
curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari
residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel
rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni
nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in
situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia
didattica possono essere programmati, anche sulla base degli
interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che
coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in
lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio dell'autonomia
didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità
e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le
iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di
interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre
le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto
della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e
l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi
compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di
trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e
l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il
riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici
riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle
istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità
di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio,
di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le
uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo
del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il
riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate.
7. Il riconoscimento reciproco
dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa
certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui
all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando
il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale
ordinamento.
Art. 5
Autonomia organizzativa
1. Le istituzioni scolastiche
adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni
modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale
e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun
tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno
dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario
scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in
relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di
determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni
a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del
curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività
sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione
delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto
per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione
scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere
diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle
eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed
organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Art. 6
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e
curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e
la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione
nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno
della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema
scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti,
fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione
professionale.
2. Se il progetto di ricerca e
innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la
flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni
scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con
le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente
articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo
scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti
reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la
Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali
collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Art. 7
Reti di scuole
1. Le istituzioni scolastiche
possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto
attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità,
ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con
le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività
didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione
e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o
di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole
interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo
scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra
le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno
stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al
trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi,
con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo
responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento
delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i
suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a
disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è
depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti
all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano
parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione
alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni
di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di
scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra
l'altro a:
a) la ricerca didattica e la
sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello
nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di
scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere
definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di
specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di
raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al
comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente
che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con
Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti,
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare
il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi
prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono
promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il
coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su
progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni
sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche
possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per
assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e
beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo.
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
Definizione dei curricoli
1. Il Ministro della Pubblica
Istruzione, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a
norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per
i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del
processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli
comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni
tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a
distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione,
formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche
determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo
obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del
comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro
riservata che comprende le discipline e le attività da esse
liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le
istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità
previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota
nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito
il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato
il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse
finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria
superiore.
4. La determinazione del
curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli
alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire
efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e
delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli
studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di
opzione.
5. Il curricolo della singola
istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione
tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli
Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere
personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte
curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere
conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto
alla conclusione del corso di studi prescelto.
Art. 9
Ampliamento dell'offerta formativa
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate,
realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto
delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle
realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni
iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri
alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli
Enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a
norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e
attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi
formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla
base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche
possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a
livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione
di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli
adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione,
anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e
a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e
per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti
formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente
documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le
istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della
personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una
loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in
favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative
di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art. 10
Verifiche e modelli di certificazione
1. Per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard
di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione
fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino
all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche
sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a
norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma
1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace
raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di
iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione,
supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori
tecnici.
3. Con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le
certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze,
le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili,
compresi quelli relativi alle discipline e alle attività
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Art. 11
Iniziative finalizzate all'innovazione
1. Il Ministro della Pubblica
Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità
dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o
più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove,
eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili
negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito
nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili
innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro
articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i
processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti
di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai
sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
2. I progetti devono avere una
durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi;
quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei
risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi
curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le
procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute
istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione
nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma
1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi
adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità
agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che promuove o
riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo
restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità
ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi
dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
Sperimentazione dell'autonomia
1. Fino alla data di cui
all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano
l'autonomia ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio
1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati
ed ampliati dal Ministro della Pubblica Istruzione con successivi
decreti.
2. Le istituzioni scolastiche
possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività
previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna
disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del
relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed
elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su
base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per
la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo
104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui
all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del
decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui
all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 sono
applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le
istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente
successivo alla loro emanazione.
Art. 13
Ricerca metodologica
1. Fino alla definizione dei
curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali
ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito
le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli
obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8
riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità
fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della Pubblica
Istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed
esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati
accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE
FUNZIONI
Art. 14
Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche
1. A decorrere dal 1° settembre
2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già
di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative
alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni,
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse
e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate,
in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni,
all'Amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle
funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e
a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema
Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme
le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni
scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni
scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla
carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto
della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini
della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei
crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi
educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il
regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene
all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle
modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione
d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità
a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui
all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di
contabilità dello Stato, nel rispetto dei princìpi di
universalità, unicità e veridicità della gestione e
dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le
modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento
contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale
medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci
della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche
riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto
del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità
dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace
servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari
per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche
concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica
formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo
personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente
regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche
sono attribuite competenze in materia di articolazione
territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma
dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le
autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni
attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al
comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di
contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle
istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26,
27, 28 e 29 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque
abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato
l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di
trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli
atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul
reclamo.
Art. 15
Competenze escluse
1. Sono escluse dall'attribuzione
alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di
personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più
ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero
richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della
libertà di insegnamento:
a) la formazione delle
graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti
di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione
del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia
previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e
collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto
previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa
vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
Coordinamento delle competenze
1. Gli organi collegiali della
scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e
composizione.
2. Il dirigente scolastico
esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998,
n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e
la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del
processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo
assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro
dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i
genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e
sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal
personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera
d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
ABROGAZIONI
Art. 17
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 21,
comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con
effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
- articolo 5, commi 9, 10 e 11;
- articolo 26;
- articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 20;
- articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole
"e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9;
- articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;
- articolo 104, commi 2, 3, e 4;
- articoli 105 e 106;
- articolo 119, commi 2 e 3;
- articolo 121;
- articolo 122, commi 2 e 3;
- articolo 123;
- articoli 124, 125 e 126;
- articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
- articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale"
e 6;
- articolo 143, comma 2;
- articoli 144, 165, 166, 167, 168;
- articolo 176, commi 2 e 3;
- articolo 185, commi 1 e 2;
- articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto
decimi in condotta";
- articoli 193/bis e 193/ter;
- articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
- articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- articoli 329 e 330;
- articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di
emanare, entro l'1 settembre 2000 regolamenti che individuino
eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO A
Terminologia impiegata nel regolamento
Accordo di rete:
è l’accordo che le istituzioni scolastiche stipulano per
collegarsi tra di loro. L’accordo, che viene depositato presso le
segreterie delle scuole interessate, individua le finalità del
progetto, nonché le competenze e i poteri dell’organo responsabile
della gestione. L’accordo di rete può prevedere altresì intese con
enti esterni operanti sul territorio
Attività
fondamentali: sono le attività, anche laboratoriali,
individuate a livello nazionale. Esse possono avere
caratteristiche di autonomia o essere collegate con le discipline
fondamentali.
Autovalutazione:
è il processo autoregolativo con cui le scuole misurano i livelli
di competenza, di efficienza e di efficacia raggiunti con
riferimento agli standard di apprendimento e di qualità del
servizio, utilizzando gli indicatori resi noti a livello
nazionale.
Competenza: è
l’intreccio di conoscenze e di abilità e/o capacità, di «sapere» e
di «saper fare».
Credito formativo:
è la competenza certificata raggiunta in una disciplina, in una
attività o in tematiche trasversali, anche fuori del percorso
scolastico. Il credito formativo può essere speso all’interno del
percorso scolastico, nei passaggi da un indirizzo all’altro e nei
percorsi integrati tra i diversi sistemi formativi.
Curricolo: è il
piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore
stabilito a livello nazionale, ogni istituzione scolastica compone
il quadro unitario in cui sono indicate le discipline e le
attività fondamentali definite a livello nazionale, quelle
fondamentali alternative tra loro, quelle integrative, nonché gli
spazi di flessibilità.
Curricoli
differenziati: sono i curricoli che una istituzione scolastica
può attivare variando le opzionalità all’interno delle discipline
e attività alternative e integrative nell’ambito dello stesso
piano di studi. I curricoli differenziati devono essere indicati
nel piano dell’offerta formativa.
Debito formativo:
è la difformità tra la competenza attesa in un momento prefissato
del percorso scolastico e la competenza effettivamente conseguita.
Tempi e procedure per compensare tale difformità sono stabilite
autonomamente dalle istituzioni scolastiche attraverso forme di
differenziazione della didattica.
Disciplina e
attività facoltative: sono quelle che nell’ambito
dell’ampliamento dell’offerta formativa si aggiungono ai curricoli
e la cui frequenza non è obbligatoria per gli alunni.
Discipline e
attività fondamentali alternative: sono le discipline e le
attività indicate a livello nazionale tra cui è possibile una
scelta da parte delle scuole (discipline opzionali ex art. 21
L.59/97).
Discipline e
attività integrative: sono le discipline e le attività che
integrano obbligatoriamente il curricolo. Esse sono scelte
autonomamente dalle istituzioni scolastiche nel rispetto del monte
ore stabilito nazionalmente. Nell’ambito di tali discipline e
attività le istituzioni scolastiche possono proporre una pluralità
di offerte con possibilità di opzione da parte delle famiglie e
degli studenti (discipline aggiuntive ex art. 21 L.59/97).
Discipline
fondamentali: sono le discipline obbligatorie che compongono
un piano di studi. Tra di esse si collocano le discipline tra di
loro alternative.
Flessibilità
temporale: è la possibilità, affidata all’autonoma scelta
delle istituzioni scolastiche, di modificare, secondo una
percentuale indicata a livello nazionale, il monte orario annuale
e/o di ciclo delle discipline e delle attività fondamentali
operando una compensazione attraverso l’incremento o il decremento
delle ore di insegnamento curricolare.
Indicatori: sono
i parametri stabiliti a livello nazionale per la valutazione e
l’autovalutazione degli apprendimenti e della qualità del
servizio. Gli indicatori sono resi noti alle istituzioni
scolastiche.
Laboratori
territoriali: sono sedi deputate ad accogliere, nell’ambito
della rete, le attività di ricerca didattica e sperimentale, di
documentazione e di formazione.
Modulo: è una
parte del percorso formativo, anche articolata in unità
didattiche, che ha una propria autonomia in quanto consente di
raggiungere competenze determinate in una o in più discipline. La
didattica modulare può comportare il superamento del gruppo classe
e una diversa articolazione del lavoro degli insegnanti.
Obiettivo formativo:
è la finalità di un piano di studi. L’aggettivo «formativo»
riassume al suo interno la duplice valenza di «obiettivo di
istruzione» e di «obiettivo di educazione».
Orario obbligatorio
curricolare: è l’orario che comprende le discipline e le
attività fondamentali e integrative.
Organo responsabile
della gestione: è l’organo a cui è affidata, secondo quanto
stabilito dall’accordo di rete, la gestione delle risorse sia
professionali e finanziarie sia del raggiungimento delle finalità.
Percorsi formativi
individualizzati: sono percorsi didattici, integrati nel
percorso formativo generale, progettati per garantire il migliore
successo formativo del singoli alunni. Tali percorsi sono attivati
con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà, anche
transitorie.
Percorsi formativi
integrati: sono quelli che prevedono competenze certificate e
reciprocamente riconosciute raggiunte all’interno del sistema
scolastico, del sistema della formazione professionale e del mondo
del lavoro, anche in accordo con le Regioni e gli Enti locali.
Piano dell’offerta
formativa: è il progetto elaborato dalle singole istituzioni
scolastiche che comprende i curricoli, le eventuali discipline e
attività facoltative, gli eventuali accordi di rete, gli eventuali
percorsi formativi integrati. Esso è altresì comprensivo della
Carta dei servizi.
Piano di studi:
è la struttura comprensiva di discipline e quadro orario –
articolata secondo scansioni temporali predeterminate –
corrispondente ad un grado, tipo o indirizzo di istruzione. Il
piano di studi è definito a livello nazionale. Esso prevede un
quadro orario nel cui ambito sono indicate le discipline e le
attività fondamentali e le discipline e le attività fondamentali
tra loro alternative. Nel piano di studi vengono altresì indicati
lo spazio orario delle discipline e attività integrative e la
percentuale di flessibilità temporale.
Scadenze
significative: sono i momenti stabiliti a livello nazionale
per la verifica del raggiungimento degli standard di apprendimento
e di qualità. Tali scadenze sono dette «significative» in quanto
rapportate a tappe indicative dei processi formativi. Le scadenze
possono o meno coincidere con gli scrutini o gli esami previsti in
ciascun grado, tipo e indirizzo di istruzione.
Scambio temporaneo
di docenti: è lo scambio che può operarsi temporaneamente tra
docenti che dichiarino la propria disponibilità all’interno della
rete e nell’ambito delle finalità di un progetto.
Standard di
apprendimento: è il livello comune – vale a dire la soglia di
accettabilità – dell’insieme di competenze atteso, anche nelle
fasi intremedie, per ogni grado, tipo e indirizzo di istruzione
Standard di qualità:
è il livello comune – vale a dire la soglia di accettabilità –
della funzionalità e dell’efficacia del servizio erogato da una
istituzione scolastica.
Unità di
insegnamento: è il tempo dedicato a una lezione nell’ambito
della flessibilità organizzativa. Esso non coincide
necessariamente con l’unità oraria. Le unità di insegnamento si
iscrivono nei curricoli e sono determinate nel rispetto del CCNL.
Valutazione: è
il giudizio sul livello di competenza raggiunto da ogni alunno,
espresso negli scrutini intermedi e di fine anno. |