DPR 24 giugno
1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5,
della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio
1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio
1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL
SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1
(Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i
principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità
dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita
attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale.
Art. 2
(Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno
e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare
temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i
docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di
loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di
valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che
lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e
a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro
genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e
alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di
attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla
crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico
di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e
di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e
disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno
della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della
scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e
delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole
favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e
con le loro associazioni.
Art. 3
(Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per
se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4
(Disciplina)
1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche
di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i
criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto
possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o
la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica
di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche
in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5
(Impugnazioni)
1.Per l'irrogazione delle
sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al
comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media,
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide
in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere
vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola
secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal
consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di
elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e
la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
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