(dall’A.S. 2003/2004)
Con il
nuovo CCNL 2002/2005 (CCNL 24 luglio 2003) la documentazione di
rito (cittadinanza, diritti politici, casellario giudiziario,
ecc…) non è più richiesta, ritenendosi sufficiente, per
l’adempimento della presentazione di tale documentazione, quanto
sottoscritto dall’interessato all’atto della presentazione della
domanda per l’inserimento nelle varie graduatorie (concorsi,
graduatorie permanenti provinciali e d’istituto). Dichiarazioni
che, essendo state rese in virtù e ai sensi del TU-DPR 28.12.2000
n.445 hanno valore permanente e sostitutivo della relativa
certificazione formale.
Tale
principio trova del resto conferma anche nelle disposizioni del
MIUR emanate con
CM n.65 del 29 luglio 2003, lettera C),
"Indicazioni di carattere comune" (recante disposizioni sulla
liquidazione delle competenze e sulla "contrattualistica").
Il
nuovo CCNL niente dice sull’obbligo di presentazione della
certificazione relativa all’idoneità all’impiego (di
competenze degli organi sanitari, generalmente dell’ASL). A nostro
avviso tale obbligo invece permane, essendo legato alla
contingente situazione dello stato di salute del lavoratore. Del
resto nelle dichiarazioni apposte nelle domande per l’inclusione
nelle varie graduatorie (vedi quanto detto precedentemente), non è
prevista alcuna dichiarazione di tali condizioni, anche perché il
già citato TU del 28.12.2000 esclude dalle dichiarazioni
sostitutive quelle che hanno attinenza con lo stato di salute
dell’interessato (solamente il personale sanitario può rilasciare
certificazioni/attestazioni di carattere medico). Infatti i vari
decreti di ammissione alle graduatorie (bandi) rinviano, per
quanto concerne la fattispecie, al momento dell’eventuale
assunzione.
Quanto
sopra è confermato dalla già citata circolare del MIUR del
29.7.2003, la quale conferma l’obbligo di produrre il
certificato di idoneità all’impiego, dal quale risulti
l’idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego.
In
linea di principio all’atto di ogni nuova assunzione, con
conseguente nuovo contratto (escluse le proroghe e/o le conferme),
il lavoratore dovrebbe "ex novo" ripresentare il certificato in
parola. Il MIUR, con la citata circolare, ritiene però che la
certificazione sanitaria presentata all’atto della prima
assunzione possa valere per tutti gli eventuali successivi nuovi
rapporti di lavoro instaurati nel corso del medesimo anno
scolastico. Lo stesso MIUR, però, con
CM prot. n.3361 del 25
settembre 2003, ad integrazione della citata CM n.65/2003 ed
accogliendo le richieste delle OO.SS., ha stabilito che:
-
I supplenti inclusi
nelle graduatorie permanenti provinciali presentano il
certificato di idoneità all’atto della stipula di 1° contratto,
senza nessun obbligo successivo e tale certificato varrà fino
alla futura eventuale immissione nei ruoli. Pertanto tali
supplenti, se già hanno precedentemente presentato tale
certificato, sono esonerati da ulteriori accertamenti sanitari
(1);
-
I supplenti inclusi
nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia presentano il
certificato di idoneità all’atto della stipula del 1° contratto,
una sola volta nell’arco temporale dei tre anni scolastici di
validità di tali graduatorie (2).
Tale
certificazione è assunta dal Dirigente dell’istituzione scolastica
che stipula il 1° primo contratto. In caso di ulteriori contratti
stipulati con altri dirigenti, i supplenti dovranno produrre una
apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, con la
quale dichiareranno a quale scuola e in quale data hanno già
presentato la certificazione di idoneità all’impiego (3).
Sulla
base anche delle indicazioni fornite dal MIUR con la più volte
citata circolare, non sembra più operante il termine perentorio di
30 giorni, dall’atto dell’assunzione, per la presentazione della
certificazione sanitaria, limitandosi la circolare nel richiedere
l’assolvimento di tale obbligo in non meglio precisati "tempi
brevi", in quanto, ovviamente, dipendenti dai tempi dell’ASL per
effettuare le richieste visite mediche e per gli eventuali esami
diagnostici. A nostro avviso, comunque l’avvio alla visita medica,
presso la competente ASL, deve essere richiesta
dall’Amministrazione scolastica.
Per
quanto concerne la problematica degli oneri economici (tickets),
conseguenti agli accertamenti sanitari, questi precedentemente
erano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come a suo
tempo precisò la Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, prot. n.1394 del 18/2/1998, quindi senza aggravi
economici a carico del lavoratori. Però con il DPR 29/11/2001
(su GU n.33 dell’8/2/2002), sono stati ridefiniti i
"Livelli Essenziali di Assistenza" (LEI) del SSN, da cui risulta
che tali accertamenti sono stati esclusi dall’elenco delle
prestazioni gratuite (allegato 2-A del DPR). Pertanto, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del citato DPR (dal
24 febbraio 2002) i lavoratori sono soggetti ai "tickets"
conseguenti alle spese sanitarie per il rilascio delle
certificazioni di idoneità all’impiego.
- Pertanto valgono tutti i certificati rilasciati dall’a.s.
2000/2001, primo a.s. di validità delle nuove graduatorie
permanenti provinciali. Indipendentemente dalla tipologia dei
contratti, nel senso che il supplente può anche essere stato
nominato non sulla base delle graduatorie provinciali, ma bensì
sulla base di quelle d’istituto, ciò non di meno, se inserito
anche nelle graduatorie provinciali permanenti, non ha più
l’obbligo di presentare la certificazione sanitaria fino a che
non verrà assunto definitivamente.
- Le graduatorie d’istituto di II e III fascia hanno validità
triennale. L’attuale e primo triennio attiene agli aa.ss.
2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 (il prossimo triennio è
riferito al periodo 2004/2007). Pertanto i supplenti, se
unicamente inseriti nelle graduatorie d’istituto di II e III
fascia (vedi nota 1), che hanno già presentato, nel corso di uno
di questi aa.ss. (a decorrere dall’a.s. 2001/2002), la
certificazione in parola, non sono tenuti a ripresentarla
fino al primo contratto che verrà stipulato dall’a.s. 2004/2005
del nuovo triennio (che varrà comunque fino all’a.s.
2006/2007).
- In allegato si esemplifica il
modello di
dichiarazione
.