Personale Precario
Tutto quello che c'è da sapere
sul TFS e sul TFR.
L’ indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio (TFS)
dal 1.1.1976 spetta all’atto della cessazione dal servizio,
qualunque sia la causa, ai dipendenti di ruolo (assunti a tempo
indeterminato), con almeno un anno di servizio, anche non
continuativo, ed iscrizione al fondo previdenza INPDAP .
Quindi,
conservano il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato entro il 31.12.2000.
E’ ancora in
regime di TFS tutto il personale assunto con contratto a tempo
indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai
fini giuridici.
Il calcolo
dell’indennità di buonuscita ( che ha funzione previdenziale e si
calcola sull’ultimo stipendio tabellare), segue il seguente
schema:
-
Si sommano
i dodicesimi dell’80% dell’ultimo stipendio annuo lordo e il 60%
dell’IIS lorda, in ragione degli anni di contribuzione al
momento della cessazione dal servizio;
-
L’imponibile viene calcolato sottraendo dalla buonuscita lorda
il 26,04% e £ 600.000 per ogni anno di servizio;
-
Su questa
differenza avverrà la tassazione Irpef (circa il 22%).
Il pagamento
dell’indennità di buonuscita verrà effettuato decorsi sei mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro e, comunque, la
corresponsione entro i successivi tre mesi, trascorsi i quali sono
dovuti gli interessi legali.
Il passaggio
dei pubblici dipendenti dal TFS al TFR è diventato obbligatorio
per gli assunti dal 31.05.2000 per effetto del dPCM 29.12.1999,
modificato dal dPCM 2.3.2001.
Quindi, il
personale della scuola con contratto a tempo determinato è
obbligatoriamente assoggettato a decorrere dal 31.05.2000 alla
disciplina del TFR (il calcolo si effettua moltiplicando la
retribuzione annua per il 6,91%).
Riepilogando, sono obbligatoriamente in regime di trattamento di
fine rapporto (TFR) :
-
tutti i
dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato a
partire dal 30/05/2000 o in data successiva;
-
tutti i
dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
dopo il 31/12/2000.
Nel seguente
prospetto vediamo in quali casi il personale precario può avere o
non avere diritto alla corresponsione del TFR
-
Lavoro
continuativo di almeno 15 gg in un mese (anche su diversi
contratti, purchè senza interruzione) SI HA DIRITTO AL TFR
-
Malattia e
maternità SI HA DIRITTO AL TFR
-
Lavoro
continuativo di 14 gg in un mese NESSUN DIRITTO AL TFR
-
Lavoro
continuativo di 15 gg, a cavallo di due mesi NESSUN DIRITTO AL
TFR
E'
importante sapere che se l'orario settimanale è inferiore a quello
di cattedra, il TFR verrà corrisposto proporzionalmente.
Allo scadere
della supplenza o incarico annuale il TFR va corrisposto d'ufficio
e l'amministrazione deve predisporre gli atti (la scuola dovrà
compilare il modello tfr/1, scaricabile dal sito www.inpdap.it)
per la liquidazione del TFR ed una dichiarazione nella quale il
lavoratore attesti di non prestare più servizio presso altra
pubblica amministrazione iscritta all’Inpdap ovvero che tra uno e
l’altro servizio ci sia stata soluzione di continuità (salvo che
la nomina sia rinnovata senza soluzione di continuità con la
precedente) poiché in caso contrario allo scadere del quinto anno
si ha la prescrizione del diritto.
Se, invece,
tra due rapporti di lavoro interviene la soluzione di continuità,
si deve sempre procedere alla liquidazione del TFR del primo
rapporto.
Riscatto
dei servizi e/o periodi preruolo
Per quanto riguarda i servizi pregressi, chi è iscritto al fondo
per almeno un anno, anche non continuativo e che sia cessato dal
servizio senza aver liquidata la buonuscita, può ricongiungere
tale servizio a quello successivo prestato se la nuova iscrizione
al fondo previdenziale (per almeno 2 anni continuativi) avviene
nell'arco del quinquennio successivo alla data di risoluzione del
primo rapporto.
Per i
periodi e/o servizi prestati con contratto a tempo determinato nel
periodo che inizia il 1° gennaio 1996 ed arriva al 31.05.2000, il
personale della scuola potrà riscattarli secondo la normativa
prevista per i riscatti ai fini dell'indennità di buonuscita,
purché non abbiano dato luogo ad altre forme di trattamento di
fine servizio.
Tutto ciò
che viene riscattato formerà oggetto di una prestazione calcolata
in mesi ed il relativo importo costituirà la quota da accantonare
ai fini della futura liquidazione del TFR.
Il personale
della scuola, anche in regime di TFR, non in servizio a tempo
determinato alla data del 30/05/2000 non ha diritto ad alcun tipo
di riscatto.
Resta,
quindi, la possibilità di riscattare i periodi prestati
anteriormente all’entrata in vigore del TFR per i pubblici
dipendenti. |