Personale Precario

Tutto quello che c'è da sapere sul TFS e sul TFR.


L’ indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio (TFS) dal 1.1.1976 spetta all’atto della cessazione dal servizio, qualunque sia la causa, ai dipendenti di ruolo (assunti a tempo indeterminato), con almeno un anno di servizio, anche non continuativo, ed iscrizione al fondo previdenza INPDAP .

Quindi, conservano il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31.12.2000.

E’ ancora in regime di TFS tutto il personale assunto con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici.

Il calcolo dell’indennità di buonuscita ( che ha funzione previdenziale e si calcola sull’ultimo stipendio tabellare), segue il seguente schema:

  • Si sommano i dodicesimi dell’80% dell’ultimo stipendio annuo lordo e il 60% dell’IIS lorda, in ragione degli anni di contribuzione al momento della cessazione dal servizio;

  • L’imponibile viene calcolato sottraendo dalla buonuscita lorda il 26,04% e £ 600.000 per ogni anno di servizio;

  • Su questa differenza avverrà la tassazione Irpef (circa il 22%).

Il pagamento dell’indennità di buonuscita verrà effettuato decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, comunque, la corresponsione entro i successivi tre mesi, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi legali.

Il passaggio dei pubblici dipendenti dal TFS al TFR è diventato obbligatorio per gli assunti dal 31.05.2000 per effetto del dPCM 29.12.1999, modificato dal dPCM 2.3.2001.

Quindi, il personale della scuola con contratto a tempo determinato è obbligatoriamente assoggettato a decorrere dal 31.05.2000 alla disciplina del TFR (il calcolo si effettua moltiplicando la retribuzione annua per il 6,91%).

Riepilogando, sono obbligatoriamente in regime di trattamento di fine rapporto (TFR) :

  1. tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato a partire dal 30/05/2000 o in data successiva;

  2. tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000.

Nel seguente prospetto vediamo in quali casi il personale precario può avere o non avere diritto alla corresponsione del TFR

  • Lavoro continuativo di almeno 15 gg in un mese (anche su diversi contratti, purchè senza interruzione) SI HA DIRITTO AL TFR

  • Malattia e maternità SI HA DIRITTO AL TFR

  • Lavoro continuativo di 14 gg in un mese NESSUN DIRITTO AL TFR

  • Lavoro continuativo di 15 gg, a cavallo di due mesi NESSUN DIRITTO AL TFR

E' importante sapere che se l'orario settimanale è inferiore a quello di cattedra, il TFR verrà corrisposto proporzionalmente.

Allo scadere della supplenza o incarico annuale il TFR va corrisposto d'ufficio e l'amministrazione deve predisporre gli atti (la scuola dovrà compilare il modello tfr/1, scaricabile dal sito www.inpdap.it) per la liquidazione del TFR ed una dichiarazione nella quale il lavoratore attesti di non prestare più servizio presso altra pubblica amministrazione iscritta all’Inpdap ovvero che tra uno e l’altro servizio ci sia stata soluzione di continuità (salvo che la nomina sia rinnovata senza soluzione di continuità con la precedente) poiché in caso contrario allo scadere del quinto anno si ha la prescrizione del diritto.

Se, invece, tra due rapporti di lavoro interviene la soluzione di continuità, si deve sempre procedere alla liquidazione del TFR del primo rapporto.

Riscatto dei servizi e/o periodi preruolo
Per quanto riguarda i servizi pregressi, chi è iscritto al fondo per almeno un anno, anche non continuativo e che sia cessato dal servizio senza aver liquidata la buonuscita, può ricongiungere tale servizio a quello successivo prestato se la nuova iscrizione al fondo previdenziale (per almeno 2 anni continuativi) avviene nell'arco del quinquennio successivo alla data di risoluzione del primo rapporto.

Per i periodi e/o servizi prestati con contratto a tempo determinato nel periodo che inizia il 1° gennaio 1996 ed arriva al 31.05.2000, il personale della scuola potrà riscattarli secondo la normativa prevista per i riscatti ai fini dell'indennità di buonuscita, purché non abbiano dato luogo ad altre forme di trattamento di fine servizio.

Tutto ciò che viene riscattato formerà oggetto di una prestazione calcolata in mesi ed il relativo importo costituirà la quota da accantonare ai fini della futura liquidazione del TFR.

Il personale della scuola, anche in regime di TFR, non in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000 non ha diritto ad alcun tipo di riscatto.

Resta, quindi, la possibilità di riscattare i periodi prestati anteriormente all’entrata in vigore del TFR per i pubblici dipendenti.

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