INAIL
DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare n. 28 del 23 aprile 2003
Oggetto: Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private.
Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti
contributivi.
Quadro
Normativo
Articoli 1 e 4 del Testo Unico approvato con d.P.R. del 30 giugno
1965, n. 1124.
Premessa
In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle
problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi
occorsi agli insegnanti e agli alunni di scuole pubbliche e
private, si forniscono le seguenti istruzioni.
Insegnanti
a) Requisiti per l'assicurabilità
Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati
all’INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così
come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.
Ed, in particolare:
Ø
se per lo svolgimento della loro attività fanno uso
di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici,
videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se
frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette
macchine;
Ø
se, come dettato dalle ipotesi particolari previste
dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente
adibiti alle seguenti attività:
·
esperienze tecnico-scientifiche
·
esercitazioni pratiche
·
esercitazioni di lavoro.
Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica,
nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si
intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non
occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione
pratica sono state assimilate l'attività di educazione
fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e
quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e
materne.
L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il
risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un
insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene
che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di
indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro
e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette.
Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che
si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente
esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della
giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come
delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992,
comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento
dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche
dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.
Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per
l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza
distinzioni fra attività curricolari ed extra-curricolari,
comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed
integrative del percorso formativo offerto agli studenti.
Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai
fini dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate
attività protette siano svolte dal lavoratore in via non
occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se
non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. INAIL n. 24 del 26
agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere
assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di
macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato,
ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche,
esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di
sostegno.
b) Occasione di lavoro
E' noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale
maggioritario, cui l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr.
lettera dell'8 luglio 1999 recante "criteri per la trattazione
dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla
nozione di rischio generico aggravato"), l'art. 1 del T.U,
individuando le attività protette, definisce i confini della sfera
di applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma non delimita
la tutela degli eventi professionali.
Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta
entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi
collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite
del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque
rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato
dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è
affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno
di ulteriori elementi specificanti.
Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività
per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente
operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento
tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile.
In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri
lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della
tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per
finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio
specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio
infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo.
c) Docente accompagnatore
Per
quanto riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad
accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di
integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che
per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che
il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta
formativa.
d) Aspetti contributivi
Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli
insegnanti delle scuole statali è assicurata mediante la
speciale forma di "gestione per conto" dello Stato,
prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U.
e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985, è da rilevare come il
premio speciale unitario per gli insegnanti delle scuole o
istituti di istruzione non statali è dovuto sia per le
attività di cui all'articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di
cui al successivo comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1.
Alunni e allievi dei corsi
professionali
a) Requisiti per l'assicurabilità
Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività
indicate al punto 28 dell'art. 1 del Testo Unico.
Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi non è stata,
diversamente che per gli insegnanti, finora considerata
assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle
scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo
nell'ambito di applicazione del Testo Unico.
b) Occasione di lavoro
A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare
categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che
sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che
accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle
esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica
disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come
quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la
quale sussiste l'obbligo di legge.
Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di
integrazione della preparazione di indirizzo che sono quelli
"essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze
tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di
istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte ... .
che si prefiggono le visite ... .. in aziende, unità di produzione
o mostre, nonchè la partecipazione a manifestazioni nelle quali
gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche
e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio" (cfr.
circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27
gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991).
Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della
preparazione di indirizzo devono essere ammessi a tutela in quanto
tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento
dell'esercitazione pratica.
* * *
Decorrenza
Le presenti disposizioni sono immediatamente operative e si
applicano, oltre che ai casi futuri e a quelli in istruttoria,
anche ai casi definiti negativamente, purché dietro richiesta
degli interessati e sempre che non si tratti di fattispecie
esaurite in quanto prescritte o definite con sentenza passata in
giudicato.
* * *
Conclusioni
Si informa che, dati i mutamenti intervenuti (legge n. 53 del 28
marzo 2003) nel mondo della scuola, le Direzioni Centrali
competenti hanno già coinvolto i Ministeri interessati per un
esame complessivo della materia allo scopo di addivenire ad una
ridefinizione in senso ulteriormente evolutivo della tutela
assicurativa operante nella scuola, con particolare riguardo agli
alunni delle scuole elementari che fanno uso di computers e
svolgono lezioni di educazione fisica.
Sull'argomento si fa perciò riserva di istruzioni dopo aver
affrontato la questione con i suddetti Ministeri.
Il Direttore Generale f.f.: dott. Pasquale Acconcia |