Nella serata di giovedì 24 febbraio 2005, è stata sottoscritta al MIUR una nota contenente alcuni chiarimenti (che si allegano) sul contratto mobilità del 14 gennaio 2005 per l’anno scolastico 2005-2006. In particolare si è chiarito che:
1- in relazione all’art. 7 c. 1 punti II e IV e alle tabelle di valutazione (sia dei docenti che degli Ata), il personale che chiede come prima preferenza di rientrare con precedenza nella scuola di precedente titolarità in quanto trasferito a domanda condizionata nel quinquennio e che però ottiene altre preferenze espresse, conserva sia la precedenza a rientrare nella prima scuola negli anni successivi, che il punteggio della continuità didattica (sempre entro il quinquennio), che il punteggio aggiuntivo “una tantum” per gli anni successivi, se maturato. Quindi questo personale che ottiene altre preferenze rispetto alla scuola da cui è stato trasferito a domanda condizionata, è da considerare in queste come “ultimo arrivato” (cioè alla pari di chi è arrivato a domanda volontaria) ai fini della graduatoria interna, ma continua a mantenere il punteggio della normale continuità (entro il quinquennio) qualora continui sempre a chiedere di rientrare, e conserva per gli anni successivi (a differenza di chi ottiene un trasferimento del tutto volontario) il punteggio “una tantum”, se in possesso, a prescindere da cosa chiede l’anno successivo e a prescindere se il quinquennio di diritto al rientro sia terminato o meno;
2- il punteggio aggiuntivo ai docenti per il servizio prestato nelle piccole isole spetta a prescindere dalla loro residenza.
Come Flc-Cgil, insieme a Cisl e Uil scuola, avevamo chiesto che, analogamente a quanto previsto per il personale Ata (vedasi note alla relativa tabella di valutazione), anche al personale docente (ITP o assistente di cattedra) proveniente dagli EE.LL. venisse riconosciuta la valutazione degli anni di servizio effettivo prestato in qualità di docente nelle scuole statali alle dipendenze degli EE.LL. prima del trasferimento allo Stato. Su tale richiesta però, nonostante la disponibilità da parte dell’Amministrazione, non si è raggiunto l’accordo di tutto il tavolo sindacale e quindi non è stato possibile integrare il contratto. Ritenteremo il prossimo anno.
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L’anno 2005 il giorno 24 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.82 del 1/12/2004
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola
PREMESSO
che in sede di verifica sulle problematiche in merito all’applicazione del citato CCNI è stata constatata la necessità di alcuni chiarimenti al contratto stesso,
LE PARTI CONCORDANO
le seguenti integrazioni e precisazioni:
I - In riferimento alle note “5” e “5ter” relative alle Tabelle di valutazione di cui all’Allegato “D” (Personale docente ed educativo) ed alle note “e” e “4” relative alle Tabelle di valutazione di cui all’Allegato “E” (Personale A.T.A.), si precisa che: “Nei riguardi del personale docente, educativo ed ata soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo”.
II - Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza del docente.
Roma, 24 febbraio 2005