In merito alla mobilità dei docenti titolari di strumento musicale e in merito alla mobilità professionale accedere ai posti vacanti sempre di strumento musicale, sembra che le modifiche apportate nel contratto del 14 gennaio 2005 all’art. 6 comma 1 punto b), stiano creando qualche dubbio interpretativo. Per fare chiarezza si riassume il contenuto della norma contrattuale.
Tutti i posti di strumento musicale vacanti in organico di diritto sono disponibili per i trasferimenti di 1° fase (nel comune) e 2° fase (nell’ambito della provincia).
Ai fini della mobilità di 3° fase (trasferimenti da fuori provincia e passaggi) sono utili esclusivamente i posti eccedenti l’accantonamento che va fatto preliminarmente (a conclusione delle operazioni di 2° fase) per un numero di posti pari al numero di docenti eventualmente ancora presenti in prima fascia nella graduatorie permanente di quella provincia.
Sono consentiti i trasferimenti da fuori provincia, fatti salvi gli accantonamenti sopra.
Al contrario non sono consentiti i passaggi di ruolo sui posti di strumento in quanto non ancora definiti i titoli di accesso a regime.
Sono consentiti invece i passaggi di cattedra sui posti di strumento (fermi restando gli accantonamenti sopra) da parte di coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 c. 2 della legge n. 143/04. Quindi solo da parte dei docenti di educazione musicale che hanno prestato almeno 360 gg. di servizio su strumento e solo a condizione che siano anche inseriti in graduatoria permanente di strumento alle condizioni previste per esservi inserito. In pratica la legge, alle condizioni dette, ha di fatto conferito ad alcuni docenti di educazione musicale l’abilitazione all’insegnamento dello strumento utilizzabile per il passaggio di cattedra, se richiesto.
Fatti salvi gli accantonamenti detti sopra, sui posti eccedenti si applicano le norme generali per la ripartizione dei posti e la sequenza normale delle operazioni (all. C).
Roma, 4 febbraio 2005