Il diritto di sciopero dei lavoratori è sancito dall'art.40 della Costituzione.
Nella scuola tale diritto è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni nella legge 146/90, modificata ed integrata dalla legge 83/2000, da tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato (il supplente,quindi, anche con contratto di brevissima durata, può partecipare allo sciopero).
Lo sciopero è un'astensione dal lavoro, non un'assenza, e pertanto produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato giuridico (cfr. C.M. n.190/1979).
Sciopero dei docenti
Non sono previsti contingenti per lo svolgimento del servizio, ma è definito il tetto massimo dei giorni di sciopero in un anno scolastico:
fino a 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni ) per i docenti delle scuole materne ed elementari e fino a 60 ore (equivalenti a 12 giorni) per i docenti degli altri ordini e gradi di sitruzione.
Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve, non superare, per ciascun ordine di scuola, i due giorni consecutivi e tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo non inferiore a 7 giorni.
Gli scioperi brevi
Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, per il personale docente, o di servizio per i capi di istituti e per il personale ATA.
Nell'indizione dello sciopero l'organizzazione sindacale deve specificare se si tratta di sciopero nella prima o nell'ultima ora, non essendo consentita la formula alternativa che consentirebbe di scioperare ad alcuni nella prima e ad altri nell'ultima ora.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi brevi possono essere effettuati solo nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano o nell'ultima ora del turno pomeridiano.
Cinque ore di sciopero breve non continuative equivalgono ad una giornata intera.
La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilità con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione. Ne consegue che per qualsiasi riunione dve essere specificata nella convocazione la durata (dalle ore ........ alle ore....) e non il solo orario di inizio.
Gli scioperi concomitanti con le iscrizioni degli alunni non potranno determinare un differimento oltre il terzo giorno rispetto alla data prevista come terminale per tali operazioni.
Lo scrutinio intermedio (trimestrale o quadrimestrale) non può essere ritardato per più di 5 giorni sulla data prevista per la conclusione.
Lo scrutinio finale per il compimento dell'attività valutativa propedeutica allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione non può determinare lo slittamento del termine previsto dal calendario per l'inizio degli esami, pertanto lo sciopero in tal caso, pur potendosi effettuare, comporta necessariamente la conclusione delle operazioni di scrutinio entro il tempo previsto.
Lo scrutinio finale può essere ritardato, negli altri casi, per non più di 5 giorni sulla data prevista per la conclusione.
Prima di indire lo sciopero, le parti dovranno tentare una conciliazione davanti ad appositi organismi, da istituire presso i Provveditorati per i conflitti a livello locale.
Sciopero del personale ATA
Si può effettuare sempre, assicurando i servizi indispensabili con il contingentamento del personale esonerato, in caso di scioperi durante gli scrutini ed esami. (cfr. Tibunale di Piacenza-ordinanza del 12.6.2000)
Sciopero dei dirigenti scolastici
I dirigenti scolastici possono aderire allo sciopero, ma devono darne comunicazione con congruo anticipo al Provveditore agli Studi e le funzioni essenziali ed urgenti da compiere in tale giorno saranno svolte dal vicario o da uno dei collaboratori o dal docente più anziano in servizio, ovviamente non scioperanti.
Scioperi brevi
Il personale docente può aderire a scioperi indetti per la prima o l'ultima ora di lezione o di attività educativa della scuola; in caso di attività didattiche organizzate su più turni, come nelle scuole dell'infanzia, nel tempo pieno, nel tempo prolungato..., gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.
E' bene ribadire che la prima e l'ultima ora sono riferite all'orario di funzionamento della scuola e non all'orario di servizio per quel giorno del singolo docente.
Gli scioperi brevi del personale Ata si riferiscono alla prima o all'ultima ora di servizio.
Il sindacato che proclama lo sciopero dà comunicazione all'amministrazione scolastica 10 giorni prima (in caso di sciopero di più comparti) o 15 giorni (in caso di sciopero del solo comparto scuola).
L'Amministrazione trasmette alla stampa, alla Radio ed alla Televisione le modalità dello sciopero.
Non appena si ha notizia dello sciopero, sia pure tramite canali di informazione di massa, il dirigente scolastic ne dà comunicazione al personale interessato richiedendo, nel contempo di esprimere le eventuali adesioni. L'espressione della comunicazione di adesione allo sciopero è del tutto volontaria. In pratica il docente/ATA non è tenuto a far conoscere se aderirà o meno allo sciopero, riservandosi di decidere anche un minuto prima dell'inizio dello sciopero stesso.
Il dirigente scolastico, sulla base delle dichiarazioni personali ricevute e sulla base di altri elementi valutativi, fondati anche sulla serie storica di partecipazione ad altri scioperi, definisce la riduzione/la sospensione o l'adattamento del servizio.
Almeno 5 giorni prima dello sciopero, il dirigente scolastico: