Legge 11 aprile 2000, n. 83
(in GU 11 aprile 2000, n. 85)
Diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali
Articolo 1.
1. All'articolo 2, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e con l'indicazione
della durata dell'astensione dal lavoro" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che proclamano lo
sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine
di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le
motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La
comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese
che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito
presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui
all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla
Commissione di garanzia di cui all'articolo 12. ".
2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del
servizio ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite le
seguenti: ", nonché alla salvaguardia dell'integrità degli
impianti".
3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n.
93" a: "sentite le organizzazioni degli utenti" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di
servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze
del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993".
4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno
1990, n.146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione
periodica" sono inserite le seguenti: "e devono altresì indicare
intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero
e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad
evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da
soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo
1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in
ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
proclamazione dello sciopero ai sensi dei commi precedenti. Se non
intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti
collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo
preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo
locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di
scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo
il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo
sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le
prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente
articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o
dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano
valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3".
5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93", fino a: "di
cui all'articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da
emanarsi in base agli accordi con la rappresentanza del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis della presente legge".
6. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia
terminata" è inserito il seguente: "Salvo che sia intervenuto un
accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte
della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad
emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea
dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione
all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale
di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia
ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 3-bis".
7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni
e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire
tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia
richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi
proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di
insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene
valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo
4, comma 3-sexies".
Articolo 2.
1. Dopo l'articolo 2 della legge
12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - 1. L'astensione
collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di
rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla
funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è
esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo
articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui
all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o
degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di
codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di
astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali
codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità
di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia,
sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo
13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione.
I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un
termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5
dell'articolo 2, l'indicazione della durata, delle motivazioni
dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello
di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2
dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti
e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4".
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati
adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della
predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 11,
comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria
regolamentazione.
Articolo 3.
1. All'articolo 4, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "primo periodo" sono
soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da "per la durata dell'astensione stessa" fino a "pubblici
dipendenti" sono sostituite dalle seguenti" i permessi sindacali
retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla
retribuzione, ovvero entrambi, e comunque per un ammontare
economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non
superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul
servizio pubblico.
2. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere
escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di
due mesi dalla cessazione del comportamento.".
2- bis - All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n.146, il
comma 3 è soppresso.
3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"3. I dirigenti responsabili delle
amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese
e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o
contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o
dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che
non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui
all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000,
tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale
recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o l'aggravamento
di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti.
Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli
organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti
o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla
protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di
garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma
3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
4. All'articolo 4 della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 3
del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Qualora le sanzioni
previste ai commi 2 e 3 non risultino applicabili, perché le
organizzazione sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno
aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui
al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di
garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per
l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della
consistenza associativa, della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello
sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad
un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate
nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante
la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere d), e), f) ed i).
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate
nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante
la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni
degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998,
n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse
o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il
procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni
sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle
amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle
associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di
astensione collettiva di cui all'articolo 2. L'apertura del
procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni
per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite.
Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria
valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto
conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine
entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che
dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla
Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la
notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario,
la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di
garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi
sindacali per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel
termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione
di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente
articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni
le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire
1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione
amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di
garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione dalla
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro,
competente per territorio".
Articolo 4
Soppresso
Articolo 5.
1. I commi sesto e settimo
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti
dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
Articolo 6.
1. All'articolo 7 della legge 12
giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
Articolo 7.
1. Dopo l'articolo 7 della legge
12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Articolo 7-bis - 1. Le
associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30
luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai
sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura
di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al
solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile,
della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti,
limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili,
quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e
quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettere c), d), e) e h), e da ciò consegua un pregiudizio
al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi
pubblici.
Articolo 8.
1. L'articolo 8 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Articolo 8. - 1. Quando sussista
il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti
della persona costituzionalmente "Articolo 8. - 1. Quando sussista
il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti
della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla
alterazione del funzionamento dei servizi pubblici garantiti di
cui all'articolo 1, comma 2, che potrebbe essere cagionato
dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei
servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio
dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione
della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e
urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la
Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri
o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto
o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale,
informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai
comportamenti che determinano la situazione di pericolo,
esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più
breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con
ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione
collettiva ad altra data, la riduzione della sua durata ovvero
prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano,
dei singoli che vi aderiscono, e delle amministrazioni o imprese
che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di
funzionamento del servizio pubblico compatibili con la
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
di cui all'articolo 1, comma 1. 1. Qualora la Commissione di
garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia
formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con
l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti,
l'autorità competente ne tiene conto, salvo che non sussistano
gravi motivi. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore
prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che non sia
ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni
di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il
quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata,
ai soggetti che promuovono l'azione; alle amministrazioni o alle
imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui
nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché
mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza
viene altresì data notizia mediante adeguate forme di
pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o
mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle
Camere".
Articolo 9.
1. All'articolo 9, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro
subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei
singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli
imprenditori".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire
400.000." sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire
500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei
lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che
non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti
con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire
50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda
della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o
organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze
dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della
stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
Articolo 10.
1. Al comma 2 dell'articolo 12
della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo,
introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione si avvale di
personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale
fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con
propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi
nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio
presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo
conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle Amministrazioni di provenienza, a carico di
queste ultime. Allo stesso personale spetta un'indennità nella
misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici
accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I
trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5".
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, pari a lire 108 per il 2000 e a lire 423
milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 11
1. L'articolo 13 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Articolo 13 - 1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni
dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di
cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed
operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono
esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili,
delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre
misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a
garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di
sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e
qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica
motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle
prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le
parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro
quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la
Commissione, dopo aver verificato, in seguito ad apposite
audizioni da un accordo, adotta con propria delibera la
provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili,
delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre
misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate,
che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma
3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello
stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione
di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o
non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione,
al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente
lettera, deve tener conto delle previsioni degli atti di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché
degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le
prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da
non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le
esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi
particolari, devono essere contenute in misura non eccedente
mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e
riguardare quote strettamente necessarie di personale non
superiore mediamente ad un terzo del personale normalmente
utilizzato per l'erogazione del servizio, nel tempo interessato
dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della
sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di
servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per
le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce
orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere
garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto
non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento.
Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi
particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico
riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di
sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in
modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui
all'articolo1. I medesimi criteri previsti per la individuazione
delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la
valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti
negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla
Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente
trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi o codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e
all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta
congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta
congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre
emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il
servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di
amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le
amministrazioni e imprese interessate, incluse quelle che erogano
servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive
organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una
proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2
dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella
sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può
assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni,
per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione
e se vi sono le condizioni per una composizione della
controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo
nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che
hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione
dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore
tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali
violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata
massima, all'esperimento delle procedure preventive di
raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli
intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra
prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione
collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti
interessati a riformulare la proclamazione in conformità della
legge e degli accordi o codici di autoregolamentazione differendo
l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di
servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino
di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da
soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui
proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di
tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo
sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e
fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e
formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza
di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese
erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a
fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle
delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli
scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, sospensioni e i
rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di
particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime
amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i
termini economici e normativi della controversia e sentire le
parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei
conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che
riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che
deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici
relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per
effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che
erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione
della presente legge o delle procedure previste da accordi o
contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque
possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in
corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le
imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli
obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti
collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma
3-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali
inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla
presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei
codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e
2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del
conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per
quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore
di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle
proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito
di cui alle lettere c) d), e), e h), e può richiedere la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti
gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale
valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni
deliberate dalla Commissione in mancanza di accordi o codici
idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi
hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione,
nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2,
comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi
o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei
conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici
essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai
soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle
imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai
Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la
divulgazione tramite i mezzi di informazione".
Articolo 12.
1. All'articolo 14, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "può indire" sono
sostituite dalla seguente: "indice".
Articolo 13.
Soppresso
Articolo 14.
1. L'articolo 17 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è abrogato.
Articolo 15.
Soppresso
Articolo 16.
1. All'articolo 20, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole:
"quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 38
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e
dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773,".
Articolo 17.
1. All'articolo 20 della legge 12
giugno 1990, n.146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. Ai fini della presente legge si considerano piccoli
imprenditori i soggetti indicati dall'articolo 2083 del codice
civile"
Articolo 18
1. Dopo l'articolo 20 della legge
12 giugno 1990, n.146, è aggiunto il seguente:
"Articolo 21. 1 Contro le
deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni
è ammesso il ricorso al giudice del lavoro.
Articolo 19
1. Le sanzioni previste dagli
articolo 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n.146 non si applicano
alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per
le violazioni di cui al coma 1 sono estinte.
3,. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state
comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse
anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e
grado, sono automaticamente estinti con compensazioni di spese.
4. In nessun caso di fa luogo al rimborso di somme corrisposte per
il pagamento delle sanzioni. |