SERVIZI MINIMI
La legge 146/90 prevede che
in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali alcuni
lavoratori (contingente) devono comunque garantire le prestazioni
indispensabili (o servizi minimi).
I servizi indispensabili sono
previsti dal contratto, non sono decisi dal dirigente scolastico.
Sono servizi essenziali solo
alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti
dell’anno (es. scrutini) o
che in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del
bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).
1. Lo
svolgimento di qualsiasi tipo di esame e degli scrutini finali.
Sono obbligati a prestare
servizio un assistente amministrativo per le attività di natura
amministrativa, un assistente tecnico dell’area specifica nei casi
in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori e un
collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali
scolastici.
2. La
vigilanza durante il servizio mensa.
Se per motivi eccezionali il
dirigente scolastico è costretto a mantenere questo servizio,
potrà essere richiesta al massimo la presenza di uno o due
collaboratori scolastici.
3. La
cura del bestiame negli istituti tecnici agrari.
Per questo servizio potrà essere
richiesta la presenza di un assistente tecnico di azienda agraria,
di un collaboratore scolastico tecnico e di un collaboratore
scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici.
4. Il
funzionamento degli impianti di riscaldamento se condotti
direttamente dalla scuola.
In questo caso potrà essere
richiesta la presenza del personale in possesso del patentino di
conduttore di caldaie.
5. 5.La raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, limitata agli
istituti con reparti di lavorazione.
In questo caso potrà essere
richiesta la presenza dell’assistente tecnico di reparto e di un
collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati.
6. Il
pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.
In questo caso potrà essere
richiesta la presenza del responsabile amministrativo, di un
assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico.
7. La
vigilanza nelle ore notturne ed il servizio mensa nei convitti o
educandati.
In questo caso potrà essere
richiesta la presenza di un istitutore, di un cuoco, di un
infermiere e di un collaboratore scolastico. Il servizio mensa
potrà essere sostituito anche con la fornitura di piatti freddi o
preconfezionati. Nessun servizio minimo potrà essere richiesto, se
non è prevista la presenza di alunni convittori o semiconvittori.
L’accordo integrativo
nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare
il contingente di personale ATA ed educativo da prevedere in caso
di sciopero. Un accordo di scuola definisce i criteri specifici
del contingente di scuola.
Durante le recenti assemblee,
molti lavoratori intenzionati a scioperare hanno espresso la loro
preoccupazione circa le intenzioni manifestate da alcuni dirigenti
scolastici che, in occasione dello sciopero, intenderebbero
obbligare al servizio almeno un collaboratore scolastico per
plesso per assicurare la vigilanza sugli ingressi. Questa tendenza
va contrastata con forza da subito in quanto non è in linea con
l’accordo dell’8 ottobre e, nel caso delle scuole con molti
plessi, significherebbe ridurre sensibilmente le adesioni allo
sciopero.
Il dirigente scolastico, in
occasione degli scioperi, deve seguire le procedure previste
dall’art. 2 dell’allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione della
legge 146/90, non potrà prendere decisioni unilaterali senza
averne discusso con le RSU di scuola. Se lo facesse il delegato ne
deve informare il sindacato che può attivare il ricorso al pretore
del lavoro per attività antisindacale.
1. Il dirigente scolastico,
sulla base del numero di adesioni allo sciopero, valuterà se
sospendere in tutto o in parte il servizio, comprese le attività
didattiche, dandone comunicazione alle famiglie.
2. Per assicurare le
prestazioni indispensabili nel caso di adesione totale allo
sciopero, il dirigente scolastico dovrà trovare un accordo con le
RSA di scuola secondo la procedura prevista dall’art.6 del CCNL:
il dirigente scolastico deve informare sui suoi propositi e potrà
concordare con le RSA un’intesa sulle unità e i nominativi di
coloro che dovranno rimanere
in servizio. I lavoratori
“precettati” dovranno essere avvertiti per iscritto almeno cinque
giorni prima dello sciopero.
3. Ricevuta la comunicazione
il lavoratore obbligato al servizio potrà, qualora non l’avesse
già fatto, dichiarare la sua
volontà di aderire allo sciopero e chiedere se possibile la
sostituzione con altre unità.
A C C O R D O I N TE G R ATIV O N A ZIONALE
CONCERNENTE
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI
CONTINGENTI DEL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA
NECESSARI AD
ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI
SCIOPERO
L'anno 1999, il giorno otto, il mese di ottobre, in
Roma, presso il Ministero della pubblica
istruzione, in sede di contrattazione integrativa
nazionale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa nazionale
E
la delegazione sindacale, di cui all’allegato 1,
V I E N E C O N C O R D ATO
Art.1
In attuazione dell’art.2, comma 1, dell’accordo
nazionale del settore della scuola per
l’attuazione della legge 146/90, valutato idoneo
dalla Commissione di Garanzia con
deliberazione 99/284-8.1 (seduta del 22/4/99) e
allegato al CCNL del 26 maggio 1999, le
parti concordano i sotto indicati criteri generali
per la determinazione del contingente di
personale educativo ed ATA necessario ad assicurare
nelle istituzioni scolastiche ed
educative le prestazioni indispensabili in caso di
sciopero.
1. Per garantire le prestazioni indispensabili allo
svolgimento delle attività dirette e
strumentali riguardanti l’effettuazione degli
scrutini e delle valutazioni finali è
indispensabile la presenza delle seguenti figure
professionali: assistente amministrativo
per le attività di natura amministrativa e
collaboratore scolastico per le attività connesse
all’uso dei locali interessati per l’apertura e
chiusura della scuola e per la vigilanza
sull’ingresso principale.
2. Per garantire le prestazioni indispensabili allo
svolgimento delle attività amministrative e
gestionali degli esami finali, con particolare
riferimento a quelli conclusivi dei cicli
d’istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema
scolastico (esami di licenza elementare,
di licenza media, di qualifica professionale e di
licenza d’arte, di abilitazione
all’insegnamento nel grado preparatorio, esami di
stato) è indispensabile la presenza delle
seguenti figure professionali: assistente
amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle
specifiche aree di competenza, collaboratore
scolastico per le attività connesse all’uso dei
locali interessati, per l’apertura e chiusura della
scuola e per la vigilanza sull’ingresso
principale.
3. Per garantire la vigilanza sui minori durante il
servizio di refezione scolastica, ove tale
servizio sia eccezionalmente mantenuto, è
indispensabile la presenza di uno o più
collaboratori scolastici. 4. Per garantire la
vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove
l’interruzione
del loro funzionamento comporti danni alle persone
o alle apparecchiature stesse è
indispensabile la presenza delle seguenti figure
professionali: assistenti tecnici
appartenenti all’area interessata al servizio da
garantire e collaboratori scolastici per le
attività connesse.
5. Per garantire la cura e l’allevamento del
bestiame nelle aziende agrarie annesse agli
istituti tecnici e professionali è indispensabile
la presenza delle seguenti figure
professionali: assistente tecnico, collaboratore
scolastico tecnico addetto all’azienda
agraria, collaboratore scolastico per le attività
connesse. Nelle ipotesi di conduzione diretta
da parte della scuola dell’impianto di
riscaldamento va garantita la presenza del personale
in possesso della specifica abilitazione
professionale.
6. Per garantire la raccolta, l’allontanamento e lo
smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e
radioattivi è indispensabile la presenza
dell’assistente del reparto o del laboratorio e del
collaboratore scolastico per consentire l’accesso
ai locali interessati agli incaricati delle
ditte che eventualmente gestiscono lo smaltimento
dei rifiuti a norma di legge.
7. Per garantire il pagamento degli stipendi al
personale con contratto di lavoro a tempo
determinato nel caso in cui lo svolgimento di
azioni di sciopero coincida con eventuali
termini perentori il cui mancato rispetto comporti
ritardi nella corresponsione degli
emolumenti è indispensabile la presenza delle
seguenti figure professionali: responsabile
amministrativo, assistente amministrativo,
collaboratore scolastico per le attività connesse.
8. Per garantire agli alunni convittori e semi
convittori i servizi indispensabili, nelle
istituzioni educative, con particolare riguardo
alla vigilanza anche nelle ore notturne alla
cucina ed alla mensa è indispensabile la presenza
delle seguenti figure professionali:
educatore, cuoco, infermiere, collaboratore
scolastico. Il servizio di mensa potrà essere
erogato, ove possibile, anche attraverso la
fornitura di pasti freddi o preconfezionati.
Art.2.
Il numero delle unità di personale,appartenenti a
ciascuna delle figure professionali di
cui al precedente art. 1 che, in caso di sciopero,
è tenuto a garantire i servizi minimi, viene
determinato dal Capo di Istituto in base alle
esigenze delle istituzioni scolastiche ed
educative, con le modalità di cui all’art. 6 del
CCNL del 26 maggio 1999.
Art. 3
1. A norma del comma 3 dell'art. 51 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del
presente contratto è sottoposta
all'autorizzazione del Ministro della Pubblica
Istruzione.
2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del
presente contratto sarà inviata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro
ed all'A.RA.N..
3. Il presente contratto la cui validità è
disciplinata dall’art. 2 comma 2 dell’allegato al
CCNL del 26 maggio 1999 del Comparto scuola
sull’attuazione della legge 146/90 diviene
efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a
seguito dell'apposizione del visto, da
parte della Ragioneria Centrale, sul provvedimento
di autorizzazione di cui al comma
precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle
parti contraenti. 4. Con la piena attuazione dell’autonomia
scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai Capi di
Istituto la materia sarà oggetto di contrattazione integrativa
così come esplicitamente previsto dall’art. 6 comma 5. |