Legge 12 giugno 1990 n.146
(testo coordinato con le
modifiche apportate dalla Legge 83/2000)
Norme
sull’esercizio del diritto d sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge
ART.1.
1. Ai fini della
presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro,
anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione,
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà
ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e
previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di
comunicazione.
2. Allo scopo di
contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al
comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le
procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per
assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e
limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come
indispensabili ai sensi dell'articolo 2:
a)
per quanto concerne la tutela della
vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità;
l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e
nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su
merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti
energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione
della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti
restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed
urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di
detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui
beni culturali;
b)
per quanto concerne la tutela della
libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed
extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e
quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c)
per quanto concerne l'assistenza e la
previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque
quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle
necessità della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi
importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d)
per quanto riguarda l'istruzione:
l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di
assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle
scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento
degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria,
con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione;
e)
per quanto riguarda la libertà di
comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione
radiotelevisiva pubblica.
Art.2
1. Nell'ambito
dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il
diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per
garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un
preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del
presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno
l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la
durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni,
dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve
essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il
servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne
cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui
all'articolo 12
(1).
2. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto
del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2
dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle
esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità
degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli
accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare,
nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le
procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure
possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente
necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in
tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori
interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica
e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra
l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo,
quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi
proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che
incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di
utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi
pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi
collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di
raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le
parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai
sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste
da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che
il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero
ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel
caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e
salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo
sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le
prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente
articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o
dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano
valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto
sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla
pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei
servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i
relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al
presente comma
(2).
3. I soggetti
che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici
essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e
delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma
2.
4. La
Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle
prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i
codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono
comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti
interessate.
5. Al fine di
consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del
servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo
altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire
di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può
essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli
accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis della presente legge possono essere determinati termini
superiori (3).
6. Le
amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui
all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle
forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello
sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso
dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;
debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione
del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo
che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata
una richiesta da parte della Commissione di garanzia o
dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui
all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato,
dopo che é stata data informazione all'utenza ai sensi del
presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti
dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali
comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la
durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel
corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre
tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie
o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire
tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia
richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi
proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di
insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene
valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo
4, comma 4-sexies (4).
7. Le
disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e
di indicazione della durata non si applicano nei casi di
astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di
protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza
dei lavoratori.
(1) Comma così
modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la
Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz.
Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato, tra
l'altro, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non
prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività
giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo
d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale
dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a
individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le
procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza.
(2) Comma così
modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, il
Provv. P.C.M. 14 febbraio 1997, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. In
precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio
1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Serie speciale),
ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma
nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione
collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei
procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un
ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì
gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni
essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali
nell'ipotesi di inosservanza.
(4)
Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 aprile
2000, n. 83.
Art.3
1. Quando lo
sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le
imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa
con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto
al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la
circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il
rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle
popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive
nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni
indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli
utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Art.4
1. I lavoratori
che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei
commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione
delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non
prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni
disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con
esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che
comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni
disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è
versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per
la disoccupazione involontaria (1).
2. Nei confronti
delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o
ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti
ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla
retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione
stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non
inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000
tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime
organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle
trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla
cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti
sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per
la disoccupazione involontaria (2).
3. [I soggetti
che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione
dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi
partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo
12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento
(3).
4. I dirigenti
responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali
rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi
pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi
loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo
stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della
Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente
l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000
a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione,
dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o
sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente
arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le
associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle
prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni
altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi
precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del
lavoro (4).
4-bis. Qualora
le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili,
perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero
o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine
patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative,
la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che
rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile,
tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire
5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene
applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (5).
4-ter. Le
sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo
se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera
di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h) (6).
4-quater. Su
richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti
rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle
autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria
iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di
valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che
proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e
delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi
di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui
agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene
notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare
osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale
termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del
procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se
valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle
cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi
del presente articolo, indicando il termine entro il quale la
delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta
esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di
garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della
delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette
alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del
lavoro competente (7).
4-quinquies.
L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i
dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per
gli effetti di cui al comma 2 (8).
4-sexies. I
dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali
rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato
per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non
applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non
forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui
all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per
ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa
pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto
conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva,
ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per
territorio (9).
(1)
Comma così modificato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83.
(2) Comma così
modificato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la
Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57
(Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato:
l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146,
nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di
ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della
Commissione di cui all'art. 12; in applicazione dell'art. 27, L.
11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 13, lett. c), L.
12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la
segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini
previsti dal comma 2 dell'art. 4.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi,
anche, l'art. 16 della stessa legge.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche,
l'art. 16 della stessa legge.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche,
l'art. 16 della stessa legge.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche,
l'art. 16 della stessa legge.
(7)
Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche,
l'art. 16 della stessa legge.
(8)
Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche,
l'art. 16 della stessa legge.
Art.5
1. Le
amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui
all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la
durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate
secondo la disciplina vigente.
Art.6
1.
<< omissisi >> (1)
(1) Aggiunge due
commi all'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art.7
1. La disciplina
di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si
applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i
diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e nei contratti collettivi di lavoro, che
disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla
presente legge (1).
(1) Comma così
modificato dall'art. 5, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Art.7-bis
1. Le
associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30
luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai
sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura
di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al
solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile,
della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti,
limitatamente ai casi seguenti:
a)
nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando
lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al
di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga
effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere
c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto
degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b)
nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese
che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano
fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo
2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli
utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di
qualità e di efficienza (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 6, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Art. 8
1. Quando
sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato
dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei
servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio
dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione
della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e
urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la
Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri
o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto
o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale,
informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai
comportamenti che determinano la situazione di pericolo,
esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più
breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con
ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza
può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra
data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la
riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da
parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi
aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il
servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento
del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua
segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in
ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare
il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene
conto. L'ordinanza é adottata non meno di quarantotto ore prima
dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in
corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza,
e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i
provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza
viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione
da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti
che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi
siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante
affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza
viene altresì data notizia mediante adeguate forme di
pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o
mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei
provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Art.9
1.
L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro,
professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle
condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 500.000 ad
un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le
associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori
autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non
ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire
50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda
della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o
organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze
dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della
stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro (1).
2. In caso di
inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui
all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi
sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione
dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge
24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta
giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme
percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni
sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato
l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai
sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
(1) Comma così
modificato dall'art. 8, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche,
l'art. 16 della stessa legge.
Art. 10
1. I soggetti
che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i
singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne
abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza
prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni
dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo
a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al
tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del
ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.
2. Se ricorrono
fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le
deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il
provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui
eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 11
1. Sono abrogati
gli articoli 330 e 333 del codice penale.
Art. 12
1. È istituita
una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine
di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. La
Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di
diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con
decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della
consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici
essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si
siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La
Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di
comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria
deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel
limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la
Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo
stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo
stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per
il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I
trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5. Non
possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone
che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in
partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di
datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i
suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di
erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza (1).
3. La
Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un
triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La
Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle
pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle
imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi
pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di
quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e
dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La
Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al
proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da
un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la predetta Commissione (2).
6. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300
milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990
all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire
il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'àmbito della
tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per
le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (3).
(1)
Comma così modificato prima dall'art. 17, comma 13, L. 15 maggio
1997, n. 127 e poi dall'art. 9, L. 11 aprile 2000, n. 83.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 17, comma 12, L. 15 maggio 1997,
n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1998,
n. 442, riportato al n. CC/II.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57
(Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato:
l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146,
nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di
ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della
Commissione di cui all'art. 12; in applicazione dell'art. 27, L.
11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 13, lett. c), L.
12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la
segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini
previsti dal comma 2 dell'art. 4.
Art. 13
1. La
Commissione:
a) valuta, anche
di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e
degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30
luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel
territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro
parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima,
l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai
sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento
dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma
1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di
specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta
sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della
Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si
pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad
apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni,
l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con
propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad
osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al
raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la
Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non
siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al
fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente
lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché
degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le
prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da
non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le
esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi
particolari, devono essere contenute in misura non eccedente
mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e
riguardare quote strettamente necessarie di personale non
superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente
utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo
interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche
e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto
dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese
concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, é
necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi,
questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli
normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta
percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della
Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente
motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire
livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti
all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le
esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri
previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai
fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di
riferimento per la valutazione, da parte della Commissione,
dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le
delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente
lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere (1);
b) esprime il
proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei
contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al
comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di
propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria
iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la
Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della
controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il
concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la
Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese
interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali,
accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali,
e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere
omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto
conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la
comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere
informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per
verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e
se vi sono le condizioni per una composizione della controversia,
e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può
invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato
lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il
tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di
mediazione;d) indica immediatamente ai soggetti interessati
eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso,
alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di
raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli
intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra
prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione
collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti
interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla
legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo
l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva
l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi
pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di
utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da
soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui
proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di
tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala
all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o
astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo
di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in
ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo
8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume
informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di
servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel
termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle
sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati
ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi
proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo
nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese,
e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi
della controversia e sentire le parti interessate, per accertare
le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2,
comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;
può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni
dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei
contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 4;
h) se rileva
comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i
servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della
presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti
collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano
determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso,
invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese
predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi
derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con
la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il
comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o
violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli
accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili,
delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre
misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione,
di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le
cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste
dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo
4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni
disciplinari;
l) assicura
forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere,
con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle
lettere c) d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici
di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le
eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in
mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le
imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le
delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti
collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in
luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai
Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria
iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti
nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali,
valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti
collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese,
alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli
atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle
Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i
mezzi di informazione (2).
(1)
Con Deliberazione 4 maggio 2000 (Gazz. Uff. 25 maggio 2000, n.
120), la commissione di garanzia per l'attuazione della presente
legge ha deliberato in merito all'applicabilità della presente
lettera.
(2) Articolo così
sostituito dall'art. 10, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Art. 14
1. Nell'ipotesi
di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su
clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di
effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2
dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria
iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni
sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta
motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione
o impresa erogatrice del servizio, indìce, sempre che valuti
idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o
le modalità controverse oggetto della consultazione e
particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che
ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati
sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità
di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i
quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario
di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione
interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione e
cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la
segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi
parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per
altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo
l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni
sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure
Individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo
la consultazione stessa (1).
(1)
Comma così modificato dall'art. 11, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Art. 15
1.
<< omissis>> (1).
(6) Sostituisce il
quinto comma dell'art. 11, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata alla
voce Impiegati civili dello Stato.
Art. 16
1. Le clausole
di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in
vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei
mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi
di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 17
[1. Gli accordi
di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo
1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426,
possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata
legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione
dei diritti derivanti dall'applicazione dei princìpi richiamati
nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge] (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 12, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Art. 18
1.
<< omissis>> (1).
2. In deroga
all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23
marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.
(1) Sostituisce i
commi ottavo e nono dell'art. 6, L. 29 marzo 1983, n. 93,
riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Art. 19
1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti
provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere
gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Fino a quando
non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione
collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 2.
Art. 20
1. Resta in ogni
caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto
già previsto in materia dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980,
n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 2 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché dalla
legge 11 luglio 1978, n. 382, e dalla legge 1° aprile 1981, n. 121
(1).
1-bis. Ai fini
della presente legge si considerano piccoli imprenditori i
soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile (2).
(9)
Comma così modificato dall'art. 13, L. 11 aprile 2000, n. 83.
(10)
Comma aggiunto dall'art. 14, L. 11 aprile 2000, n. 83.
Art. 20-bis
1. Contro le
deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni
é ammesso ricorso al giudice del lavoro (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 15, L. 11 aprile 2000, n. 83. |