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Sicurezza:
utilizzo delle risorse di scuola
di Anna Maria Santoro
Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 71 Ccnl)
E'
una figura obbligatoria (art. 2 Dlgs 626/94)
E’
eletta o designata tra i delegati RSU:
Ha
diritto:
-
a 32 ore di
formazione in orario di servizio;
-
all'informazione
su tutte le materie che attengono alla sicurezza sul luogo di
lavoro;
-
alla
consultazione sulla designazione del personale addetto al
servizio di prevenzione e protezione (Rspp,addetti
all'antincendio ecc, nomina del medico competente se previsto
dalla valutazione dei rischi);
-
alla riunione
periodica perlomeno una l'anno;
-
all’accesso ai
documenti in materia di sicurezza ed in particolare a quelli
sulla valutazione dei rischi, sullo stato degli infortuni
all'interno della scuola e a ogni altro documento attinente
l'igiene e la sicurezza.
Ha
l'obbligo di segnalare i rischi al Dirigente.
Si
tratta di una funzione sindacale e quindi non può essere
retribuita.
Il responsabile della sicurezza legge 626/94:
-
è nominato dal
Dirigente;
-
è retribuito con
fondi ordinari della scuola se esterno;
-
deve possedere
idonei titoli previsti dalla legge;
-
è possibile
nominare responsabile per la sicurezza anche personale interno,
a condizione che questo possieda i prescritti requisiti di legge
idonei previsti dalla legge secondo le disposizioni del
Ministero del Lavoro e deve essere in possesso di formazione
specifica);
-
la prestazione
si configura in ogni caso come contratto di collaborazione e
pertanto il compenso si liquida a carico del contributo
ordinario e con le modalità stabilite all'art. 33 comma 2
lettera g del D.I. 44/2001;
-
la Rsu ai sensi
dell'art. 6 lettera d del Ccnl ha diritto di ottenere
l'informativa sui criteri adottati per l'affidamento
dell'incarico come responsabile della sicurezza e copia del
contratto di collaborazione così come stabilito dall'art. 35 del
D.I 44/2001.
Le figure sensibili ai sensi della legge 626/24 sono le seguenti:
-
l’addetto
prevenzione incendi (art. 12, c. 1 b);
-
l’addetti al
Pronto soccorso ( art. 15, c. 2)
Gli addetti:
-
devono essere
rapportati nel numero (1 o più )alle dimensioni
dell’Istituzione, (art. 12, c.2 e art. 15, c. 1).
-
sono designati
dal Ds dopo aver consultato il RLS (art. 8, c. 2 e art. 71 CCNL).
-
hanno il
diritto, che deve essere garantito dal DS, di frequentare
appositi corsi di formazione (art. 12, c. 3 e art. 15, c. 3).
-
sono tenuti allo
svolgimento dei compiti di cui all’art. 4 c. 5 lett.
Cosa prevede la legge 626/94 in materia.
-
Il DS designa
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza.
-
I lavoratori non
possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione ( art. 12, c. 3).
-
Possono essere retribuiti con fondi ordinari o economie di
bilancio non vincolate (art. 83 CCNL) i relativi compensi
possono essere contrattati a carico dei fondi ordinari. Si
tratta comunque di compensi forfetari che servono per
riconoscere le responsabilità delle suddette figure sensibili.
Il DS nella sua
qualità di datore di lavoro è tenuto a norma della legge 626/94 a
formare e informare tutti i lavoratori presenti in istituto e le
figure ad esse equiparabili (ad esempio gli studenti degli
istituti secondari che fanno esercitazioni di laboratorio) sulla
presenza dei rischi nella scuola e sulle modalità di rimozione
degli stessi. In ogni caso il DS è tenuto ad informare il Rls e la
Rsu della presenza in istituto dei lavoratori occupati a vario
titolo (es. dipendenti cooperative, co.co.co) e dei lavoratori
chiamati dall'Ente proprietario degli immobili per tutti i lavori
di manutenzione. |