Essere componente di RSU è incompatibile (art.9 accordo quadro 7
agosto 98) con:
1. qualsiasi
carica in organismi istituzionali
2. cariche
esecutive
in partiti e movimenti politici.
L’incompatibilità è con la carica della RSU e non con la
candidatura alle elezioni.
Si
tratta di una norma di principio che non ha di per sé effetti
diretti. L’applicazione del principio in una precisa elencazione
dei casi di incompatibilità dovrebbe essere prevista o in un
accordo di comparto (che nella scuola non c’è) o nello statuto del
sindacato nella cui lista è stato eletto il componente della RSU
che si ritiene in situazione di incompatibilità.
In
ogni caso a chi spetta rilevare tale situazione? Alla stessa RSU.
Il dirigente scolastico può segnalarlo alla RSU, ma non può
sospendere per questo le trattative. Lo conferma una recente nota
dell’Aran (8
aprile 2004 n. 3072).
Nota che vale soprattutto per il dirigente scolastico, dal momento
che l’Aran è l’agenzia negoziale della parte pubblica.
Quindi è la stessa RSU che deve dare
un’interpretazione all’art.9 citato. Sarebbe meglio farlo prima
che si verifichi un caso di incompatibilità, fissando i criteri
nel proprio regolamento. Ma non sempre ci si pensa.
Ecco quindi alcune piste di interpretazione del caso in questione,
che rientra nella fattispecie 1 di incompatibilità, delle due
indicate dall’art.9 citato.
1. Cosa vuol dire organismi istituzionali?
La definizione è generica. Alcuni vi hanno compreso anche il
consiglio di istituto. Ma la stessa Aran lo ha escluso (nota 22
maggio 2001). Per organismi istituzionali si possono intendere
quelli previsti dalla costituzione, cioè gli organi dello stato o
le autonomie locali. La giunta del comune potrebbe rientrarci.
2. L’incompatibilità può essere
- assoluta:
basta coprire una carica perché scatti l’incompatibilità;
- relativa:
l’incompatibilità si verifica quando sorge un conflitto di
interessi tra carica RSU e l’altra carica.
Nella prima ipotesi sarebbe incompatibile essere
nella RSU e nella giunta. Nella seconda no perché il componente è
nella giunta di un comune di provincia diversa che ha quindi
competenza che può riguardare la scuola a meno che non si tratti
di uno dei comuni del bacino di utenza della scuola.
Mi sembra ragionevole la seconda.
3. E’ la stessa RSU che discute e decide, se
necessario anche a maggioranza. In caso di contestazione,
l’interessato può ricorrere sempre al giudice, ma non, ovviamente,
all’amministrazione. Il dirigente scolastico non può agire in
giudizio, se la RSU non decide o decide in modo che al dirigente
non piace.
Tutti i riferimenti normativi citati si trovano sul sito
www.aranagenzia.it. |