L'applicazione della legge sulla tutela della privacy
Ci scrive una nostra iscritta, a proposito dell’applicazione della legge sulla tutela della privacy, chiedendoci in sintesi quanto segue:
“sono obbligata ad autorizzare il mio Dirigente Scolastico, che lo ha chiesto a tutto il personale della scuola, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003, quando altri Dirigenti Scolastici di altre scuole non lo hanno fatto?"
Si può anche non dare l’autorizzazione, ma non si risolve il problema e, soprattutto, non si impedisce così al Dirigente Scolastico di fare uso comunque dei dati personali di chi lavora a scuola. Infatti il Garante della privacy, come ha fatto gli anni precedenti, anche quest’anno ha autorizzato i datori di lavoro (e giuridicamente il Dirigente Scolastico lo è) al trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro (Autorizzazione 1/2004 pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 190 il 14 agosto 2004).
Il Dirigente Scolastico, nel chiedere l’autorizzazione, ha mostrato buono scrupolo a ulteriore e consapevole tutela del singolo lavoratore.
il fondo d'istituto non si può pensare di retribuire qualsiasi cosa o di poterle usare in vari modi, perché sono risorse del contratto nazionale vincolate, e quindi utilizzabili solo per quanto previsto dal contratto stesso all'art. 86 comma 2.