Più passa il tempo più il personale della scuola scopre sulla propria pelle le iniquità della finanziaria 2006. Il fatto è tanto più grave se si considera che la Moratti nelle sue pubbliche dichiarazioni aveva detto che questa finanziaria non portava tagli per la scuola.
Si scopre così, ad esempio, che a penalizzare il personale della scuola ci sono anche due commi e precisamente il 213 e il 216 che trattano l’argomento delle missioni, dell’indennità di trasferta e del rimborso spese per chi si reca in missione per servizio.
Molte RSU in vista dei prossimi viaggi di istruzione ci hanno rappresentato l’esigenza di avere una informazione puntuale sull’argomento da mettere a disposizione dei colleghi. Anche se l’indennità di missione non è di stretta pertinenza della contrattazione integrativa di istituto, abbiamo predisposto la presente con l’obiettivo di evidenziare le modifiche, tutte peggiorative, apportate dalla finanziaria.
La finanziaria distingue le missioni svolte in Italia (comma 213) da quelle svolte all’estero (comma 214).
In questo caso la risposta è molto semplice: spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’albergo, i pasti e i mezzi di trasporto. Quest’ultimi ora vengono rimborsati senza l’integrazione dell’indennità supplementare (10% su biglietti per trasporti di linea terrestre e marittima e 5% su biglietti aerei). La norma riguarda tutti i dipendenti pubblici (docenti, ata, dirigenti, revisori dei conti, ispettori, ecc) ma nel caso specifico della scuola risulta molto penalizzante per i docenti che accompagnano gli alunni durante i viaggi di istruzione, gli stage, le visite aziendali, ecc.. Il loro impegno in queste occasioni è totalizzante e, se finora (la materia non è contrattualizzata) sul piano economico il riconoscimento è stato minimale, ora dopo la finanziaria non esiste più.
In sintesi: per gli incarichi conferiti il 1 gennaio 2006 (gli incarichi conferiti precedentemente sono fatti salvi) si avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute a mezzo ferrovia, con i mezzi di trasporto marittimo, aereo ed extraurbano di linea, al rimborso dei pasti e al rimborso delle spese di albergo. Per quanto riguarda le spese sostenute per l’uso di mezzi di trasporto noleggiati o del mezzo proprio queste sono rimborsabili solo se preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico. Per l’uso del mezzo proprio compete una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo vigente della benzina, nonché l’eventuale spesa, debitamente documentata, per i pedaggi autostradali. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l’eventuale assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Non sono ammesse a rimborso le spese per trasporti urbani e taxi
Il comma 213 ha soppresso anche l’indennità cosiddetta continuativa di cui all’art. 8 del D.L. n. 320/1945 che finora spettava ai dipendenti con destinazione temporanea dei ruoli centrali ad una sede di servizio diversa da quella normale, per lo svolgimento di funzioni inerenti al nuovo ufficio.
Infine, è stata soppressa anche l’indennità di trasferta prevista dall’art. 5 della legge 836/78 e comprensiva delle spese di trasporto prevista per il titolare dell’ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri dal proprio ufficio. Fattispecie che nel caso della scuola riguarda soltanto in Dirigenti scolastici e i Dsga che assumo la reggenza.
In questo caso la finanziaria ha limitato la possibilità che finora avevano i dirigenti generali di utilizzare la prima classe nel caso di viaggio in aereo. D’ora in poi i dirigenti che si recano all’estero e utilizzano l’aereo potranno chiedere il rimborso del biglietto per la classe economica. Di conseguenza per il personale della scuola nel caso di viaggi all’estero non ci sono state modifiche. Tutte le altre disposizioni sul rimborso delle spese di trasporto, vitto, alloggio e indennità di trasferta sono rimaste confermate.
Le indennità ed i rimborsi spese (comma 212) non possono essere aggiornate all’inflazione nel periodo 2006 – 2007. Questo significa ad esempio che il rimborso dei pasti e dell’alloggio è consentito entro gli importi di spesa già fissati per il 2005.
Roma, 23 febbraio 2006