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La Formazione del personale della scuola

Normativa: artt. 48, 49, 61, 62, 63,64, 65, 66, 67, 68, 69

La formazione del personale rappresenta uno degli strumenti più importanti per la realizzazione di una scuola dell'autonomia che risponda alle esigenze di qualità della formazione.

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale allo sviluppo delle professionalità.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione scolastica (MIUR, Direzione Regionale, Centro Servizi Amministrativi, Istituzione scolastica) è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, il personale interessato ha diritto al trattamento di missione (se prevista) e al rimborso delle spese di viaggio.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione, dall'Università, dagli IRRE, o da enti accreditati.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ogni anno assegna le risorse per la formazione del personale delle scuole:

  • per il 60 % alle scuole in base al numero complessivo degli addetti. In ogni istituzione scolastica viene fatta una successiva ripartizione il proporzione al personale docente ed Ata;

  • per il 20 % all'amministrazione periferica, in base al numero degli addetti, sempre con una ripartizione in proporzione al personale docente ed Ata;

  • per il 20 % all'amministrazione centrale.            

Gli insegnanti hanno diritto:

  • alla fruizione di 5 giorni, per ogni anno scolastico, per partecipare a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione. Per la sostituzione del personale impegnato nell'attività di formazione si applica la normativa sulle supplenze brevi. Con le stesse modalità, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a partecipare, nei limiti di 5 giorni per ogni anno scolastico, ad attività musicali ed artistiche;

  • alle stesse opportunità, fruizione dei 5 giorni anche quando il personale docente partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione.

Piano annuale della scuola

Le scuole, attraverso l'autonomo finanziamento dell'aggiornamento diventano laboratori di ricerca e di sviluppo professionale. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del piano dell'offerta formativa (POF), considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.

Le singole istituzioni scolastiche possono programmare le iniziative di formazione e di aggiornamento:

  • autonomamente;

  • consorziate con altre scuole in rete;

  • in collaborazione con gli Irre, con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;

  • partecipare alle iniziative promosse dall'amministrazione centrale e periferica.

I soggetti che offrono formazione sono: le Università, i Consorzi universitari, interuniversitari, gli Irre e gli Istituti pubblici di ricerca. Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.