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Indice |
La Formazione del personale della scuola
Normativa: artt. 48, 49,
61, 62, 63,64, 65, 66, 67, 68, 69
La formazione del
personale rappresenta uno degli strumenti più importanti per la
realizzazione di una scuola dell'autonomia che risponda alle
esigenze di qualità della formazione.
La partecipazione
ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
diritto per il personale in quanto funzionale allo sviluppo delle
professionalità.
Il personale che
partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione
scolastica (MIUR, Direzione Regionale, Centro Servizi
Amministrativi, Istituzione scolastica) è considerato in servizio
a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, il
personale interessato ha diritto al trattamento di missione (se
prevista) e al rimborso delle spese di viaggio.
Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del
Dirigente scolastico, può partecipare ad iniziative di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione, dall'Università,
dagli IRRE, o da enti accreditati.
Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ogni anno
assegna le risorse per la formazione del personale delle scuole:
Gli insegnanti
hanno diritto:
Piano
annuale della scuola
Le scuole,
attraverso l'autonomo finanziamento dell'aggiornamento diventano
laboratori di ricerca e di sviluppo professionale. In ogni
istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal
Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del piano
dell'offerta formativa (POF), considerando anche esigenze ed
opzioni individuali.
Il Piano tiene
conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si può
avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione
centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati
qualificati o accreditati.
Le singole
istituzioni scolastiche possono programmare le iniziative di
formazione e di aggiornamento:
I soggetti che offrono formazione sono: le Università, i Consorzi universitari, interuniversitari, gli Irre e gli Istituti pubblici di ricerca. Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture. |
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