Elezioni RSU

votazioni 9 – 10 – 11 dicembre 2003

 
 
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Controllo di legalità del contratto di Scuola

Indice

 

D.  
  E' vero che il contratto di Scuola viene dapprima siglato fra le parti sotto forma di “preintesa”, poi viene sottoposto alla certificazione di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, infine viene sottoscritto definitivamente.
R.

 

 

Non è precisamente così. Per il contratto di scuola non è prevista una “preintesa”, esso è valido dal momento della sua sottoscrizione e non è sottoposto all’emissione di un provvedimento autorizzativo della stipula (C.M 109 dell’11.6.2001). Il controllo di legalità della Ragioneria provinciale a cui il contratto va inviato (Circ. n. 16 Prot. 0025611 del Ministero dell’Economia del 20.3.2003), come anche lo stesso controllo dei Revisori – che ha carattere collaborativo e di consulenza (D.Lvo 430/97 e DPR 38/98) - non impediscono l’efficacia del contratto, ma possono dar luogo solo a eventuali correzioni. Le clausole del contratto di scuola hanno dunque efficacia e  valore dal momento stesso della sua stipula.