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Non è precisamente così.
Per il contratto di scuola non è prevista una “preintesa”, esso è
valido dal momento della sua sottoscrizione e non è sottoposto
all’emissione di un provvedimento autorizzativo della stipula (C.M
109 dell’11.6.2001). Il controllo di legalità della Ragioneria
provinciale a cui il contratto va inviato (Circ. n. 16 Prot.
0025611 del Ministero dell’Economia del 20.3.2003), come anche lo
stesso controllo dei Revisori – che ha carattere collaborativo e
di consulenza (D.Lvo 430/97 e DPR 38/98) - non impediscono
l’efficacia del contratto, ma possono dar luogo solo a eventuali
correzioni. Le clausole del contratto di scuola hanno dunque
efficacia e valore dal momento stesso della sua stipula. |