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Contratto: positiva posizione dell'ARANPiù volte il MIUR è intervenuto sulle materie contrattuali “interpretando”,invece di applicare, gli articoliin modo difforme dalla volontà delle parti che pure sottoscrivono il contratto. Recentemente ha sottoposto all’ARAN una serie di quesiti che riguardano:
La risposta dell’ ARAN conferma a pieno quanto la CGIL Scuola ha sempre sostenuto su questi punti e risolve positivamentesoprattutto la vicenda delle trattenute, in caso di assenze inferiori a 15 giorni,effettuate sulla PRD e sulla CIA ponendo un punto chiaro rispetto ad una interpretazione del tutto restrittiva delle norme contrattuali che ci hanno visto protagonisti di una lunga fase di vertenze. Infatti l’ARAN chiarisce
testo nota Roma, 17 febbraio 2004 Risposta a nota n.302 dell’11.2.04 Al Direttore Generale per il Personale
OGGETTO: quesiti sull'applicazione del CCNL Scuola 24.07.03 In esito alla nota a margine citata si forniscono qui di seguito i richiesti chiarimenti:
Il Presidente Roma,11 FEBBRAIO 2004 Prot.302 OGGETTO: Quesiti su applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003 relativo al comparto scuola. Come è noto, in data 24 luglio 2003 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola. per ilquadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003. Al riguardo, si fa presente che alcuni Uffici periferici, Istituzioni scolastiche e gli stessi interessati hanno posto quesiti sull'applicazione di alcuni istituti contrattuali e nello stesso tempo le Organizzazioni sindacali della scuola hanno rappresentato l'esigenza che il C.C.N.L. abbia una applicazione univoca e condivisa dei vari articoli, evitando, così, una disparità di attuazione nei confronti del personale. In particolare, si segnalano i seguenti aspetti contrattuali che, a parere di questa Amministrazione, necessitano di ulteriori chiarimenti: 1) La norma di cui all’art.17 comma 8, (trattamento economico spettante in caso di malattia, innovativa rispetto ai precedenti Contratti, decorre dal 24 luglio 2003 (art.1, comma 3, in cui si legge che gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione del Contratto stesso) o dal l° gennaio 2002 (art.1, comma 2, in cui si legge che il Contratto è valido da tale ultima data per la parte economica)? 2) gli articoli 33 e 58 hanno introdotto la possibilità di accettare, rispettivamente da parte del personale docente ed A.T.A., rapporti di lavoro a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno. Si chiede se con tale dicitura si sia voluto intendere che possono essere instaurati i predetti rapporti di lavoro solo sui posti "vacanti" ovvero anche sui posti coperti dal titolare assente per l'intero anno scolastico ancorché l'incarico viene conferito fino al termine delle attività didattiche per il personale docente ed al 30 giungo per il personale A.T.A.. 3) l'art.8, comma 2, prevede che in ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Nel caso in cui vengano indette nello stessO mese assemblee separate per docenti ed A.T.A., ovvero assemblee generali, il limite resta sempre di due assemblee al mese oppure deve intendersi due assemblee in un mese per categoria di personale? Si resta in attesa delle cortesi precisazioni che codesta Agenzia vorrà fornire in merito alle questioni prospettate, sentite anche, eventualmente, le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto. Il Direttore Generale |
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