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Le ore fino a 6
vacanti devono essere conferite fino al termine dell'attività
didattica 30 giugno, il
Miur nella varie circolari annuali (C.M. 220 del 3/9/2000 comma
11; C.M. n. 82 del 19/7/2002, nota 23/7/03 prot. n. 2067 e
allegata nota 24 luglio 2003; C.M. 65 del 29 luglio 2003) ha
sempre sostenuto che tali ore residuali a livello di singola
scuola non sono di competenza del CSA. Le 6 ore, o
inferiori,devono essere conferite dal dirigente scolastico , dopo
averle offerte al personale in servizio, Se nessun docente della
scuola è interessato le ore devono essere assegnate in base alle
graduatorie di istituto a partire dalla 1ª fascia. La normativa di
riferimento è la legge 27/12/89 n. 417 (D.L. 6/11/1989 n. 357)
art. 8 comma 6. |