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La legge 27 dicembre 1997, 449, al comma 9 dell’art.40 stabilisce che
il pagamento delle retribuzioni del personale nominato dal Dirigente Scolastico su posti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche compete al Ministero del tesoro, mentre negli altri casi le retribuzioni sono garantite dalla singola Istituzione Scolastica .
Segue testo della legge
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255
Art. 40.
(Personale della scuola)
9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
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