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L’art. 28 del nuovo contratto conferma la precedente disciplina
contrattuale e legislativa e rinvia ad un’apposita sequenza
contrattuale, da avviare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
CCNL, il riesame e l’omogeneizzazione della materia. Le ore
eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti nella
scuola secondaria continuano ad avere un compenso pari a 1/65
(1/78 aumentato del 20%) della retribuzione iniziale di
appartenenza. Nella scuola dell’infanzia il compenso è pari a 1/90
e nella scuola elementare a 1/87: le modalità di calcolo sono
uguali, ma rapportate al diverso orario obbligatorio di
insegnamento. Poiché già nella disciplina precedente al nuovo
contratto nel calcolo era compresa l’indennità integrativa
speciale (IIS) gli importi non cambiano. Mentre il compenso cambia
per le ore eccedenti prestate per l’intera durata dell’anno
scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello
obbligatorio o in classi collaterali o per la copertura di ore
disponibili per l’intero anno scolastico o nei corsi integrativi
per diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico per
l’intera durata della nomina. Il calcolo del compenso per un
insegnante di scuola secondaria è pari a 1/18 dello stipendio
mensile tabellare dell’interessato e a 1/25 o 1/24 per un
insegnante di scuola dell’infanzia o elementare. In entrambi i
casi prima del nuovo contratto era esclusa del calcolo l’indennità
integrativa speciale (IIS). Ora, a seguito del conglobamento nello
stipendio gabellare della IIS, la cifra corrispondente entra nelle
modalità di calcolo producendo un innalzamento dei compensi pari a
circa 7 euro nella scuola secondaria e a circa 5 euro nella scuola
dell’infanzia ed elementare. Anche la quota pagata a carico del
tesoro per le ore eccedenti prestate nell’attività di
approfondimento degli istituti professionali verrà incrementata
dal conglobamento della IIS e di conseguenza si ridurrà la quota a
carico del fondo di istituto, che deve compensare la differenza
tra la remunerazione dell’ora eccedente e il compenso orario
previsto per le attività di insegnamento aggiuntive a carico del
Fondo di Istituto. Le Attività complementari d’educazione fisica
(ore eccedenti prestate per l’avviamento alla pratica sportiva)
sono anch’esse incrementate in conseguenza del conglobamento della
IIS. La disciplina precedente, confermata dal nuovo contratto,
prevede che il compenso per ogni ora effettivamente svolta, in
eccedenza alle 18 ore settimanali, sia pari a 1/78 dello stipendio
mensile tabellare, maggiorato del 10% o che sia definito in modo
forfetario, secondo quanto definito dal contratto di scuola. Ciò
si rende necessario perché alle scuole sono accreditate risorse
specifiche e definite, in misura pari alle spese complessiva
sostenuta nel decorso anno scolastico. |