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  Come sono pagate le ore eccedenti dopo il nuovo contratto ?

 

 

L’art. 28 del nuovo contratto conferma la precedente disciplina contrattuale e legislativa e rinvia ad un’apposita sequenza contrattuale, da avviare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, il riesame e l’omogeneizzazione della materia. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti nella scuola secondaria continuano ad avere un compenso pari a 1/65 (1/78 aumentato del 20%) della retribuzione iniziale di appartenenza. Nella scuola dell’infanzia il compenso è pari a 1/90 e nella scuola elementare a 1/87: le modalità di calcolo sono uguali, ma rapportate al diverso orario obbligatorio di insegnamento. Poiché già nella disciplina precedente al nuovo contratto nel calcolo era compresa l’indennità integrativa speciale (IIS) gli importi non cambiano. Mentre il compenso cambia per le ore eccedenti prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali o per la copertura di ore disponibili per l’intero anno scolastico o nei corsi integrativi per diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico per l’intera durata della nomina. Il calcolo del compenso per un insegnante di scuola secondaria è pari a 1/18 dello stipendio mensile tabellare dell’interessato e a 1/25 o 1/24 per un insegnante di scuola dell’infanzia o elementare. In entrambi i casi prima del nuovo contratto era esclusa del calcolo l’indennità integrativa speciale (IIS). Ora, a seguito del conglobamento nello stipendio gabellare della IIS, la cifra corrispondente entra nelle modalità di calcolo producendo un innalzamento dei compensi pari a circa 7 euro nella scuola secondaria e a circa 5 euro nella scuola dell’infanzia ed elementare. Anche la quota pagata a carico del tesoro per le ore eccedenti prestate nell’attività di approfondimento degli istituti professionali verrà incrementata dal conglobamento della IIS e di conseguenza si ridurrà la quota a carico del fondo di istituto, che deve compensare la differenza tra la remunerazione dell’ora eccedente e il compenso orario previsto per le attività di insegnamento aggiuntive a carico del Fondo di Istituto. Le Attività complementari d’educazione fisica (ore eccedenti prestate per l’avviamento alla pratica sportiva) sono anch’esse incrementate in conseguenza del conglobamento della IIS. La disciplina precedente, confermata dal nuovo contratto, prevede che il compenso per ogni ora effettivamente svolta, in eccedenza alle 18 ore settimanali, sia pari a 1/78 dello stipendio mensile tabellare, maggiorato del 10% o che sia definito in modo forfetario, secondo quanto definito dal contratto di scuola. Ciò si rende necessario perché alle scuole sono accreditate risorse specifiche e definite, in misura pari alle spese complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico.

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