Torna a RSU Home

Riduzione orario a 35 ore per i lavoratori sui Centri Territoriali Permanenti

Un collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato, su organico CTP, svolge il proprio orario di lavoro, in relazione alle esigenze di funzionamento del CTP, secondo le seguenti modalità organizzative: orario distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.48 alle ore 22, per complessive ore 7.12 giornaliere.A detto collaboratore scolastico si può applicare la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali previsto dall'art. 54 CCNL 24/07/03?
 
L’art. 54 del Ccnl ha previsto per il personale ATA la riduzione dell’orario obbligatorio di servizio da 36 a 35 ore settimanali. Tale riduzione non è automatica in quanto il Contratto Nazionale la demanda alla contrattazione di scuola. Difatti solo in quella sede si può verificare se ricorrono le condizioni per estendere la riduzione a una parte o a tutto il personale della scuola.

Fatte queste premesse, riteniamo utile ribadire la posizione della FLC Cgil.

La riduzione a 35 ore settimanali, si applica indistintamente a tutto il personale che lavora presso:

- gli istituti agrari con le aziende annesse;

- le istituzioni educative;

- le scuole che prolungano il loro orario per almeno tre giorni a settimana per più di 10 ore.

In tutte le altre scuole, invece, la riduzione si applica solo a chi:

- si alterna su turni diversi come ad esempio 7,30 -13,30 per alcuni giorni e 13,30 –19,30 per altri giorni;

- ha orari particolarmente disagiati come ad esempio nel caso dei corsi serali;

- attua l’orario flessibile con i rientri pomeridiani;

- ha un turno molto sfasato rispetto al modello ordinario delle sei ore continuative antimeridiane (ad esempio 7,30/13,30 oppure 8/14). E’ il caso piuttosto frequente di chi lavora dalle 10,30 alle16,30 con notevoli disagi rispetto alla consumazione del pasto e alla gestione del suo tempo libero.

Inoltre, va considerato che l’articolo 50 del Ccnl prevede che la prestazione ordinaria del personale ATA è di norma 6 ore continuative antimeridiane e anche pomeridiane nelle istituzioni scolastiche educative, convitti, istituti professionali e tecnici. Premesso che il “di norma” significa salvo eccezioni e che tali eccezioni vanno regolate in contrattazione è chiaro comunque che l’orario presso i CTP in quanto orario serale (art. 52 lettera C del Ccnl) è comunque fuori dai turni ordinari.

TOPTOPTOP