Fatte queste premesse, riteniamo utile ribadire la posizione della FLC Cgil.
La riduzione a 35 ore settimanali, si applica indistintamente a tutto il personale che lavora presso:
- gli istituti agrari con le aziende annesse;
- le istituzioni educative;
- le scuole che prolungano il loro orario per almeno tre giorni a settimana per più di 10 ore.
In tutte le altre scuole, invece, la riduzione si applica solo a chi:
- si alterna su turni diversi come ad esempio 7,30 -13,30 per alcuni giorni e 13,30 –19,30 per altri giorni;
- ha orari particolarmente disagiati come ad esempio nel caso dei corsi serali;
- attua l’orario flessibile con i rientri pomeridiani;
- ha un turno molto sfasato rispetto al modello ordinario delle sei ore continuative antimeridiane (ad esempio 7,30/13,30 oppure 8/14). E’ il caso piuttosto frequente di chi lavora dalle 10,30 alle16,30 con notevoli disagi rispetto alla consumazione del pasto e alla gestione del suo tempo libero.
Inoltre, va considerato che l’articolo 50 del Ccnl prevede che la prestazione ordinaria del personale ATA è di norma 6 ore continuative antimeridiane e anche pomeridiane nelle istituzioni scolastiche educative, convitti, istituti professionali e tecnici. Premesso che il “di norma” significa salvo eccezioni e che tali eccezioni vanno regolate in contrattazione è chiaro comunque che l’orario presso i CTP in quanto orario serale (art. 52 lettera C del Ccnl) è comunque fuori dai turni ordinari.