Entro il 30.6.2005 le istituzioni scolastiche dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla suddetta norma per garantire in maniera adeguata la protezione dei dati personali.
In base a tale norma i dati personali si suddividono in:
I dati di cui ci stiamo occupando sono “dati comuni ed identificativi” e, a differenza di quelli “sensibili e giudiziari” (tutelati), sono necessariamente a disposizione della scuola per il trattamento anche a beneficio degli interessati (scadenze, notifica di provvedimenti, comunicazioni di servizio, ecc…)
E' evidente che ai fini dell'argomento che stiamo trattando (obbligo della scuola a fornire informazione preventiva e successiva alla RSU) sia i nominativi sia le cifre corrisposte al personale a titolo di salario accessorio, sono necessariamente nella disponibilità di trattamento da parte della scuola e non soggetti a tutela. Ne consegue che il loro utilizzo, pubblicazione e consegna alla RSU e alle organizzazioni sindacali, rientra fra i dati necessariamente autorizzati dai soggetti interessati secondo le norme previste dalla legge sulla privacy.
Anzi, è proprio la legge sulla privacy che consente un'utilizzazione mirata dei dati per gli scopi dell'istituto (in questo caso scopo dell'istituto è il perseguimento di buone relazioni sindacali a tutela dei lavoratori e dei soggetti interessati).
Di conseguenza il Dirigente Scolastico, che in base all'art. 6 del Ccnl è tenuto all'informativa alla RSU e al Sindacato circa i nominativi e le cifre corrisposte, trova nella legge sulla privacy anche una tutela personale.
Per completezza d'informazione si rammenta che le norme previste dalla Legge sulla trasparenza, la n. 241/90, in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, così come richiamate anche dall’art. 35 del DM n. 44/01 (regolamento di contabilità), restano pienamente in vigore (vedi art. 59 del codice sulla privacy).