La legge sulla privacy e il diritto della RSU all'informazione

Il nostro Dirigente Scolastico è restio a fornire alla RSU tutta una serie di informazioni che abbiamo sempre avuto, ad esempio sulle attività aggiuntive svolte dal personale e relativi compensi percepiti, appellandosi ad una nuova normativa sulla privacy. Potete dirci cosa c’è di nuovo e se questo atteggiamento è legittimo?
Di nuovo in materia c’è il D.Lvo. n. 196/2003 (codice della privacy) sulla tutela dei dati personali, che è un diritto del cittadino e che si esercita ora anche nelle scuole.

Entro il 30.6.2005 le istituzioni scolastiche dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla suddetta norma per garantire in maniera adeguata la protezione dei dati personali.

In base a tale norma i dati personali si suddividono in:

I dati di cui ci stiamo occupando sono “dati comuni ed identificativi” e, a differenza di quelli “sensibili e giudiziari” (tutelati), sono necessariamente a disposizione della scuola per il trattamento anche a beneficio degli interessati (scadenze, notifica di provvedimenti, comunicazioni di servizio, ecc…)

E' evidente che ai fini dell'argomento che stiamo trattando (obbligo della scuola a fornire informazione preventiva e successiva alla RSU) sia i nominativi sia le cifre corrisposte al personale a titolo di salario accessorio, sono necessariamente nella disponibilità di trattamento da parte della scuola e non soggetti a tutela. Ne consegue che il loro utilizzo, pubblicazione e consegna alla RSU e alle organizzazioni sindacali, rientra fra i dati necessariamente autorizzati dai soggetti interessati secondo le norme previste dalla legge sulla privacy.

Anzi, è proprio la legge sulla privacy che consente un'utilizzazione mirata dei dati per gli scopi dell'istituto (in questo caso scopo dell'istituto è il perseguimento di buone relazioni sindacali a tutela dei lavoratori e dei soggetti interessati).

Di conseguenza il Dirigente Scolastico, che in base all'art. 6 del Ccnl è tenuto all'informativa alla RSU e al Sindacato circa i nominativi e le cifre corrisposte, trova nella legge sulla privacy anche una tutela personale.

Per completezza d'informazione si rammenta che le norme previste dalla Legge sulla trasparenza, la n. 241/90, in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, così come richiamate anche dall’art. 35 del DM n. 44/01 (regolamento di contabilità), restano pienamente in vigore (vedi art. 59 del codice sulla privacy).

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