Accesso al fondo per attività aggiuntive nella scuola dell’infanzia
Nella mia scuola è stato siglato il seguente accordo: "Per i progetti in orario curricolare, che prevedono l'impegno di più docenti, verrà utilizzato il criterio della flessibilità dell'orario della contemporaneità (l'ora di contemporaneità anticipata e comunicata all'ufficio di presidenza verrà recuperata il giorno successivo)". Tutto ciò rischia di tradursi nel fatto che noi docenti della scuola dell'infanzia non avremo accesso al fondo d’istituto per le ore eccedenti d'insegnamento, giacché le ore aggiuntive non verrebbero effettuate in orario curricolare per gli alunni. Inoltre, ne risentirebbe, a mio parere, la contemporaneità fra i docenti nel caos di recuperi ed anticipi.
In merito qualche precisazione:
Un lavoratore della scuola ha diritto ad avere un compenso ogni volta che effettua una prestazione (sia essa d'insegnamento che di tipo funzionale) aggiuntiva rispetto a quelli che sono gli obblighi contrattuali (artt. 26 e 27 del Ccnl/03). A tal fine non vi è alcuna differenza se la prestazione, aggiuntiva per il docente, viene effettuata in orario aggiuntivo degli alunni o meno. Se, ad esempio, un collegio docenti delibera un progetto di recupero e/o arricchimento per gruppi di alunni affiancando, in compresenza del docente durante le sue ore di lezione ordinaria, un altro docente che lavora con alcuni alunni in orario che per lui è aggiuntivo (cioè oltre le 25 ore nella scuola dell’infanzia, come oltre le 22 nella primaria o 18 nella secondaria), tale attività va retribuita dal fondo d’istituto come aggiuntiva. Il compenso è quello previsto nelle tabelle allegate al contratto (tab. 5) oppure può essere forfettario e pari a quanto definito in contrattazione.
Nel caso descritto sembra di capire che il problema non sia tanto se retribuire o meno alcune prestazioni, ma come effettuare/utilizzare le ore di contemporaneità nell’ambito delle 25 ore obbligatorie e per quali finalità. Se è così, allora la contrattazione (a nostro parere) c'entra ben poco in quanto non ha competenza sui contenuti dell’orario obbligatorio. Infatti compete al Collegio docenti stabilire come utilizzare le ore di contemporaneità (infanzia o primaria non fa differenza). Tra l'altro, nella primaria, questa è una condizione per non essere impegnati nella sostituzione dei colleghi assenti per meno di 5 giorni, vincolo che non c'è nell'infanzia. In questo caso il contratto di scuola, prendendo atto che il progetto approvato in collegio prevede forme di flessibilità di orario settimanale, potrebbe (opportunamente) definire dei compensi forfettari a questa voce.
Quindi sta a voi docenti dell’infanzia elaborare un progetto didattico da sottoporre a discussione ed approvazione da parte del Collegio, progetto che può anche coinvolgere docenti diversi da quelli della singola sezione e con orario che può svolgersi anche in modo flessibile. In altre parole è il Collegio che si deve occupare di didattica e di questioni tecnico/professionali, visto che ha competenza esclusiva sul "merito" e sui "contenuti" della prestazione docente e delle cose da fare. A maggior ragione se siamo nell'ambito della programmazione dell'attività da svolgere nell'orario ordinario. Il Collegio può benissimo decidere (nell’ambito di questa discussione) che le ore di compresenza servono per ampliare/qualificare il lavoro ordinario, mentre per il recupero si delibera di fare delle ore aggiuntive per i docenti, ma non per i bambini. Quindi, in pratica, si può approvare un progetto per incrementare la quota di ore di compresenza per scopi ben definiti. In questo modo anche nella scuola dell’infanzia si può accedere al salario accessorio per attività aggiuntive d’insegnamento, senza dover necessariamente prolungare l’orario per i bambini.
Alla contrattazione di scuola, se siamo in presenza di attività aggiuntiva che il collegio ha approvato, compete definire la quota di risorse da assegnare (art. 6 lett. h - criteri di ripartizione del fondo), compete definire l’entità di eventuali compensi forfetari in alternativa a quelli orari previsti nella tabella del contratto ed anche i criteri di individuazione dei docenti cui affidare l'incarico (art. 6 lett. i - criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il, fondo d’istituto) al fine di garantire pari opportunità a tutti.