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Vigilanza a scuola durante l’intervallo

Sono un supplente e vorrei porre all’attenzione il seguente problema su cui le RSU interpellate sono confuse. Mi è chiaro che la ricreazione per me, docente, è orario di servizio e devo quindi "vigilare" sui ragazzi, ma ho sempre creduto che, non avendo il dono dell'ubiquità, io dovessi trascorrere la ricreazione nell'aula della classe dove avevo svolto l'ora antecedente la ricreazione, vigilando sui miei alunni che restavano là. E' evidente che in questo modo non posso vigilare su quelli che si recano fuori, sui quali ho sempre ritenuto che dovesse vigilare il personale ATA. Quest’anno il dirigente scolastico della scuola dove presto servizio ha emanato un ordine di servizio in cui una volta alla settimana impone un turno di sorveglianza a ciascun docente nei corridoi o nel cortile della scuola durante la ricreazione per coadiuvare il personale ATA. Ho inviato una lettera al dirigente in cui dicevo che per eseguire l'ordine di servizio avrei dovuto abbandonare la mia classe e che pertanto declinavo qualsiasi responsabilità da ciò che poteva accadere nella stessa. Lei mi ha risposto cambiandomi il posto di vigilanza e cioè spostandomi nei corridoi del secondo piano dove è situata la mia classe (probabilmente intendendo che dovrei vigilare sia la classe che i corridoi).
In relazione a quanto sopra vorrei porre i seguenti quesiti:
1- E’ legittimo l'operato del dirigente?
2- Se il Dirigente Scolastico mi ordina di stare nei corridoi, cioè fuori dall'aula della mia classe e qualcuno si fa male nell'aula, io sono responsabile?
3- Il Dirigente Scolastico ha la potestà di decidere in quale luogo io debba sorvegliare i miei alunni durante la ricreazione (cortile, aula, corridoi, bar scolastico etc.)?
4- Posso costringere gli alunni a rimanere nell'aula durante la ricreazione?
In materia occorre dire preliminarmente che l'obbligo di vigilanza è a carico della scuola (le famiglie consegnano alunni sani e all'uscita da scuola li rivogliono sani) dato che il diritto all'incolumità fisica, in base al codice civile, è gerarchicamente superiore al diritto alla conoscenza. L'obbligo di vigilanza quindi non è affare solo dei collaboratori scolastici, ma prevalentemente dei docenti. Anche perché le scuole per carenza di collaboratori scolastici sono nell'impossibilità, se non ricorrono ai docenti, di assicurare il prioritario diritto all'incolumità.

Detto ciò, e come lei può bene immaginare, non ci sono regole "nazionali" uguali per tutti, e nemmeno regole di tipo contrattuale, su come ci si debba comportare in generale sulla vigilanza, né durante la cosiddetta attività di "ricreazione" nelle scuole. Ciò non vuol dire che non ci siano regole, ma semplicemente che ciascuna scuola, nella sua autonomia, deve dotarsi di un regolamento specifico che sia i docenti, che i collaboratori scolastici, sono tenuti a rispettare. Per cui consiglierei di chiedere se nella sua scuola c’è e prenderne visione con attenzione.

Quindi le scuole devono dotarsi di un regolamento. Se non si addiviene ad un regolamento che faccia fronte a questa esigenza di corrispondere al diritto all'incolumità, il Dirigente Scolastico deve necessariamente ricorrere ad ordini di servizio che, in quanto tali, devono essere rispettati e poi, se li si ritiene ingiusti o illegittimi, impugnati.

Ovviamente, non è normale che il DS decida di volta in volta cosa si deve fare, magari cambiando più volte durante lo stesso anno scolastico. Così come è evidente che, qualora la materia non fosse ben regolata, il DS rischierebbe di ritrovarsi lui sul banco degli imputati per inadempienza in caso di incidente o infortunio per gli alunni. Molte scuole, ad esempio, hanno stabilito nel loro regolamento interno che gli alunni debbano rimanere tutti in classe, mentre in altre gli alunni debbono stare tutti fuori dall’aula, ma nel corridoio corrispondente alla propria classe. Di conseguenza, in questi casi, è chiara anche la collocazione dei docenti ai fini della vigilanza. Ciò che non sarebbe legittimo è affidare intere classi, o anche gruppi di ragazzi, alla sola vigilanza dei collaboratori scolastici durante tale attività.

Questi, infatti, hanno certamente nel proprio profilo compiti di vigilanza, ma in ausilio al personale docente e non da soli. Per cui se lei come docente rispetta (e fa rispettare ai ragazzi) quanto previsto dal regolamento della scuola ovvero, in assenza di regolamento (e della cui assenza eventualmente risponde il DS), attua quanto richiesto formalmente dal DS, non avrà alcuna responsabilità qualora i ragazzi si dovessero far male. E' infatti umanamente impossibile prevedere e prevenire tutto, anche se presenti nel proprio posto di lavoro. Altra cosa se lei si dovesse allontanare o si assentasse arbitrariamente dal posto previsto per la vigilanza sui ragazzi e nel suo orario di servizio.

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