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Vorrei ricordare che non compete al contratto istituire la figura
del vicario. Questa figura prevista del testo unico d.lgs 297/94
(quindi da un atto legislativo) affiancava/collaborava e
sostituiva, in caso di assenza, il vecchio capo d'istituto
(preside). Oggi il preside non c'è più!! Il nuovo testo unico (d.lgs
165/2001) ha introdotto la Dirigenza Scolastica, ma non ha
previsto una figura che la possa affiancare e sostituire, in caso
di assenza. Quindi oggi il vicario "non esiste più". E non per
contratto, ma per legge. Il precedente contratto, preso atto che
esisteva il vicario per legge, ne ha regolato i compensi (pari a
quello delle F.O. e con diritto alla quota di stipendio e di
indennità in caso di sostituzione a tutti gli effetti - art. 69
ccnl/95 e art. 37 ccni/99). Il nuovo contratto, prendendo atto che
il testo unico d.lgs 165/01 prevede la possibilità che il DS si
avvalga della collaborazione da parte di docenti della scuola per
le sue funzioni organizzative e gestionali, ne ha regolato le
modalità retributive (perché questo compete al contratto) tenendo
conto di un uso equilibrato delle risorse del fondo (che sono
limitate e devono servire anche per altro!!). Quindi massimo 2 e
decide i compensi la contrattazione di scuola. |