No all’utilizzo del personale in compresenza


Sono RSU in un Istituto Professionale e nella trattativa per il contratto di scuola, in corso in questi giorni, la mia Dirigente Scolastica insiste perché si inserisca nel contratto la modalità di utilizzo in eventuali supplenze del personale in compresenza (sia ITP che docenti teorici). Le altre RSU sono favorevoli a chiudere (il contratto è vantaggioso per altri aspetti), io sono la sola RSU contraria perché ritengo che la cosa non sia possibile.
Hai ragione tu: la cosa non è possibile. Le compresenze nell’Istruzione professionale sono previste dagli ordinamenti del 1993-94. In particolare agli art. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1993 si definiscono gli orari dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici. Per questi ultimi si dispone che tutte le cattedre siano di 18 ore, mentre per i docenti teorici le cattedre possono essere decrescenti da 18 a 16 ore. Per le cattedre inferiori alle 18 ore si precisa che “i docenti con orario inferiore alle 18 ore settimanali devono completare l’orario di servizio nell’area di approfondimento, secondo la programmazione didattica; per le ore non svolte nell’area di approfondimento l’orario di servizio sarà completato a norma dell’art. 14, VI comma del DPR 23.8.1988, n. 399.”

Sono dunque solo queste ultime le ore che possono essere usate per coprire colleghi assenti, le altre non sono disponibili, in quanto costituiscono orario curricolare per l’alunno, indispensabilmente da erogarsi da parte della scuola.

Una scelta differente costituisce assai più che una violazione della norma contrattuale: costituisce una violazione della legge ordinamentale che istituisce l’Istruzione professionale e come tale sarebbe impugnabile a vari livelli della giurisdizione sia ordinaria che amministrativa.
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