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Graduatorie interne, mobilità e i 10 punti “una tantum”

Come RSU sono tempestato quotidianamente di domande relative a un quesito che coinvolge la formazione della graduatoria interna e la mobilità:
Chi negli ultimi tre anni ha presentato domanda di trasferimento ma non l'ha avuta accolta ha diritto ai 10 punti "una tantum" ?
Il Contratto e le indicazioni sulle vostre schede fanno insorgere dubbi.
Si richiede risposta urgente considerando la tempistica delle scadenze.
Il dubbio nasce dal fatto che si fa confusione tra la fase di maturazione di tale punteggio (cioè cosa non si deve fare) e cosa accade al lavoratore una volta che tale punteggio è stato acquisito.

Proviamo a fare ordine.

Quali sono le condizioni per maturare il "bonus" dei 10 punti? Occorre non presentare affatto domanda di trasferimento né di passaggio di ruolo o di cattedra, a livello provinciale, per almeno 3 anni consecutivi.

A tale scopo si considera utile un qualsiasi triennio a decorrere dalla mobilità dell'anno 2000-2001 e fino al 2007-2008. Chi presenta domanda e non ottiene il trasferimento o il passaggio, matura la normale continuità didattica, ma non il bonus una tantum dei 10 punti (vedasi nota 5-ter alle tabelle).

Cosa accade invece una volta maturato (alle condizioni dette) tale punteggio? Lo si conserva per tutti gli anni futuri (e quindi anche in tutte le graduatorie interne) fino a quando non ci si trasferisce volontariamente, oppure non si ottiene un passaggio o, ancora, non si ottiene un’assegnazione provvisoria sempre volontaria.

Quindi, presentare domanda non fa maturare il punteggio (anche se non si ottiene nulla) mentre consente di mantenerlo (una volta acquisito) se non ci si trasferisce effettivamente e volontariamente.

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