Non c'è alcuna norma contrattuale o legislativa che impedisce lo
svolgimento di tali riunioni in una sede diversa da quella del
plesso di servizio, anche se, generalmente, la programmazione si
fa nel plesso dove si opera per ragioni funzionali (materiali
didattici, elaborati degli alunni ecc.).
Per la copertura assicurativa è necessario verificare se esistano
o meno le condizioni indicate dalla circolare Inail n. 28 del
23.4.2003 affinché un docente, in caso di incidente in itinere,
possa chiedere il riconoscimento dell'infermità dipendente da
causa di servizio. Se le condizioni ricorrono, il docente ha
diritto al rimborso spese così come previsto dalla CM n. 61 del
12.2.85.
In
ogni caso il docente in questione può chiedere il riconoscimento
della causa di servizio che però non si configura come
assicurazione. |