Il personale docente con contratto a tempo pieno o comunque superiore alle 9 ore settimanali ha il dovere di prestare il proprio lavoro in via esclusiva presso l'amministrazione da cui dipende. Fanno eccezione a questa regola gli incarichi istituzionali, le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o a carattere socio-sanitario, le attività costituzionalmente garantite quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero. Le attività extraistituzionali a carattere oneroso sono esercitabili se hanno carattere di saltuarietà ed occasionalità. Qualsiasi tipo di attività, comprese quelle a titolo gratuito, sono esercitabili solo se autorizzate preventivamente dal Dirigente Scolastico.(CM n. 3/97 del 19.2.87 Funzione Pubblica).
Ai docenti è consentito, previa autorizzazione del Dirigente, l'esercizio della libera professione con iscrizione all'albo o agli elenchi speciali previsti per alcune categorie come ad esempio gli psicologi.
Per quanto riguarda la possibilità di tenere seminari si può ricorrere alla prestazione d'opera saltuaria ed occasionale (previa autorizzazione del Ds) dietro rilascio di notula con ritenuta d'acconto. E' ovvio che in questo modo non si può recuperare l'IVA sugli acquisti delle eventuali attrezzature.