In attesa che si regoli per via legislativa la funzione di
sostituzione del dirigente scolastico, il nuovo contratto non
prevede più che questa nuova figura prevista dalla legge, che per
comodità continuiamo a chiamare ancora “vicario”, sia retribuita
con i fondi che finanziavano le funzioni obiettivo.
Resta invece confermata la possibilità che il d.s. si avvalga
della collaborazione di due docenti da lui scelti, la cui
retribuzione viene definita dal contratto d’istituto. Ciò vuol
dire che al “vicario” potrà essere attribuito il compenso per
questa attività solo se si tratta di uno dei due collaboratori.
Quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge la scuola
avrà a disposizione per uno dei docenti collaboratori l’esonero
totale o parziale dall’insegnamento.
Nulla impedisce che il Collegio dei Docenti possa conferire al
vicario anche altri incarichi retribuiti a carico del fondo.
L’importante è che si abbia presente il confine netto che separa
le prerogative del d.s. da quelle del Collegio.
Il primo può scegliere discrezionalmente a quali docenti delegare,
entro i limiti sopra ricordati, l’esercizio di compiti gestionali
ed organizzativi propri del suo profilo; il secondo definisce il
piano dell’offerta formativa ed individua le attività necessarie
e i docenti che devono attuarle. Alla contrattazione di scuola,
infine, il compito di stabilire i compensi accessori.
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