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I collaboratori del Dirigente Scolastico

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In attesa che si regoli per via legislativa la funzione di sostituzione del dirigente scolastico, il nuovo contratto non prevede più che questa nuova figura prevista dalla legge, che per comodità continuiamo a chiamare ancora “vicario”, sia retribuita con i fondi che finanziavano le funzioni obiettivo.

Resta invece confermata la possibilità che il d.s. si avvalga della collaborazione di due docenti da lui scelti, la cui retribuzione viene definita dal contratto d’istituto. Ciò vuol dire che al “vicario” potrà essere attribuito il compenso per questa attività solo se si tratta di uno dei due collaboratori.

Quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge la scuola avrà a disposizione per uno dei docenti collaboratori l’esonero totale o parziale dall’insegnamento.

Nulla impedisce che il Collegio dei Docenti possa conferire al vicario anche altri incarichi retribuiti a carico del fondo. L’importante è che si abbia presente il confine netto che separa le prerogative del d.s. da quelle del Collegio.

Il primo può scegliere discrezionalmente a quali docenti delegare, entro i limiti sopra ricordati, l’esercizio di compiti gestionali ed organizzativi propri del suo profilo; il secondo definisce il piano dell’offerta formativa  ed individua le attività necessarie e i docenti che devono attuarle. Alla contrattazione di scuola, infine, il compito di stabilire i compensi accessori.

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