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Come retribuire le diverse attività aggiuntive dei docenti

Sono una RSU e vorrei porre qualche domanda.
1) Le ore aggiuntive di insegnamento devono essere retribuite necessariamente secondo la tabella 5 del CCNL e cioè a 28,41 euro oppure possono essere retribuite sia con compenso forfetario stabilito solo dalla RSU e dal DS (senza sentire il Collegio ed il Consiglio) sia con compenso di 15,91 euro, come se fossero attività funzionali?
2) Può il contratto d'Istituto non attenersi alla tabella 5 adducendo a giustificazione che è "giusto fare tutti i progetti proposti dai singoli docenti"?
3) Può il collaboratore vicario del DS cumulare il compenso per questa funzione con quello di referente di plesso? C'è qualche norma che lo vieta? Se sì me la potete indicare?
Andiamo con ordine.

1. E’ evidente che una attività d'insegnamento (che presuppone di avere dei ragazzi davanti) è cosa diversa rispetto all'attività funzionale. Inoltre, non sono da confondere le attività d'insegnamento da retribuire con il fondo rispetto a quelle ex art. 70 Ccnl/95, - ad es. ore di supplenza, gruppo sportivo, ecc... - da retribuire con altre risorse.

Detto ciò, l'art. 86 c. 2 lett. b) del contratto è chiarissimo: "tali attività si pagano nella misura stabilita nella tabella 5" allegata al contratto. Punto!

Il Collegio, quando programma "tante attività" deve sapere (e se non lo sa, è meglio che come RSU lo si spieghi) che deve fare i cosiddetti "conti con l'oste", e cioè: con la quota di risorse che la contrattazione ha destinato ai docenti per le attività aggiuntive del POF.

Analoghi conti devono fare sia il DSGA che il DS quando, in attuazione del POF e del contratto di scuola, predispongono il piano delle attività (art. 26 c. 4 del Ccnl/03) con le schede sui costi (per ciascun progetto) da inserire nel programma annuale che poi va approvato dal Consiglio d'Istituto e controllato dai revisori dei conti. Quanto si afferma al comma 1, sempre dell'art. 86 (possibilità di prevedere compensi forfettari), è riferito ad "attività" deliberate nel POF (diverse dall'insegnamento) e quindi in stretta correlazione con quanto poi si dice alla lett. j) comma 2 sempre dell'art. 86.: ad es. i cosiddetti referenti di plesso, di sezione staccata, di laboratorio, di progetto e chi più ne ha più ne metta (oltre alle funzioni strumentali ed oltre alle due collaborazione con il DS). Non si riferisce certo all'attività specifica d'insegnamento aggiuntivo con i ragazzi (es. ex IDEI e/o progetti).

2. Il Consiglio d'Istituto ha la competenza ad approvare il programma annuale (cioè il bilancio preventivo della scuola) ed il successivo consuntivo, ma non è certamente una "autorità salariale" (cioè un soggetto che possa decidere i compensi) perché questa competenza è esclusiva della contrattazione, come previsto dal contratto nazionale, ma anche ai sensi del d.lgs n. 165/01, art. 45 c. 1, laddove si legifera che, non solo il compenso fondamentale dei lavoratori, ma anche quelli accessori sono stabiliti dalla contrattazione.

Quindi, gli OO.CC. non hanno alcuna competenza a decidere su nessuna tipologia di compenso (ovviamente si sta parlando delle risorse del contratto).

3. Rispetto alla questione posta il problema è sempre quello di non fare confusione tra la varie cose che si fanno nella scuola. Il contratto nazionale stabilisce (ed è un vincolo, pena l'illegittimità di comportamenti diversi) che è incompatibile il compenso per l'attività di collaborazione con il DS (per non più di 2 docenti) con il compenso spettante a chi ha un incarico di funzione strumentale (art. 86 c. 2 lett. e).

Non ci sono altre incompatibilità sancite dal contratto nazionale.

Per cui:

l'attività di referente di plesso di cui si parla e attribuita ad un collaboratore del DS, è una funzione strumentale decisa dal Collegio (e non il DS)? Allora il compenso non si può cumulare.

Si tratta invece di una decisione del DS? Allora di fatto rientra sempre in una attività di collaborazione, non si pone il problema di "cumulo di incarichi diversi" ma di pagare in modo "equo" l'insieme delle attività, di competenza del DS, che questi ha deciso di affidare ad un suo collaboratore.

Oppure si tratta di una "attività deliberata nell'ambito del POF"? Allora non può essere il DS ad averla decisa perché il POF lo delibera il Collegio prima e il Consiglio d’Istituto poi. Perciò, in questo caso è una scelta che spetta al Collegio (ivi compreso "ciò che si deve effettivamente fare") e allo stesso si deve rendere conto.

Il compenso forfetario lo decide la contrattazione, così come "i criteri di individuazione delle persone" a cui il DS conferisce l'incarico (vedi art. 6 c. 2 lett. i seconda parte).

Se poi nei fatti l'incarico cade sempre sul collaboratore del DS, ma l'attività è stata decisa in Collegio e la sua individuazione risponde ai criteri definiti nel contratto, allora non vi è alcuna incompatibilità.

Del resto non è nemmeno vietato che un docente prenda un compenso come collaboratore del DS ed un altro perché svolge anche attività funzionali e/o d'insegnamento (ad es. per gli IDEI o per attuare un progetto didattico).

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