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Facciamo il punto dopo la sottoscrizione del contratto

Indice

 

 

Con la ripresa dell'anno scolastico in molte scuole si sta riproponendo il problema dello svolgimento delle funzioni miste da parte dei collaboratori scolastici. Ci viene segnalato che alcuni Enti Locali stanno mettendo in discussione gli accordi già realizzati con le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di dette funzioni, sostenendo che la norma contenuta al comma 3 dell’art. 35 della legge finanziaria, nonché il profilo di collaboratore scolastico delineato dal nuovo CCNL del comparto scuola, avrebbero fatto ricadere l’onere di cui sopra in capo alla istituzione scolastica e di conseguenza al personale da questa dipendente.

Cerchiamo di fare il punto della situazione.

 L'intesa sulle funzioni miste è stata siglata il 12.9.2000, tra Anci, Upi, Uncem, i Sindacati Scuola e il Miur con la finalità di regolare sotto il profilo economico lo svolgimento da parte del personale scolastico di tali funzioni ogni qualvolta l'Ente Locale avesse deciso di garantire il diritto allo studio dell'utenza avvalendosi del personale dipendente della scuola anziché di propri dipendenti ecc,

Da quella data il quadro normativo di riferimento non è mutato , né per effetto della sottoscrizione del nuovo contratto né in seguito all'approvazione della legge finanziaria 2003.

Vediamo perché:

 le parti in sede di contrattazione, nel delineare il nuovo profilo di collaboratore scolastico, non hanno, introdotto oneri alle istituzioni scolastiche, come quelli del diritto allo studio che la legge pone a carico degli EE.LL, né può essere invocata da parte degli EE.LL. la norma contenuta nel comma 3 dell’art. 35 della L. finanziaria sia perché nella stessa non c’è più alcun riferimento alle funzioni miste, sia perché in base alla norma contenuta nell’art. 2 del TU 165/01 2. “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi  e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”.

Infatti al comma 3 dell’art. 35 della Legge finanziaria si legge: “Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e l’assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche” e nella tabella A allegata al contratto, con riferimento al profilo del collaboratore scolastico si legge: “[..] i compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione…di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche [..]” Il CCNL, quindi, non ha modificato il profilo del collaboratore i cui compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, già previsti alla data di sottoscrizione dell’Intesa Anci, Miur e Sindacati Scuola, costituiscono i nodi essenziali del profilo stesso.

Conseguentemente, come riportato nell'intesa del 12.9.2000. sono attribuite alle istituzioni scolastiche le seguenti competenze:

Mense scolastiche:

  • comunicazione giornaliera numero e tipologia pasti,

  • pulizia refettorio,

  • ordinaria vigilanza e assistenza alunni durante consumazione pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze.

  • Assistenza agli alunni disabili nei limiti di quanto previsto dal CCNL

Spettano agli EE.LL. le seguenti  competenze:

Mense scolastiche

  • ricevimento pasti,

  • predisposizione refettorio,

  • preparazione dei tavoli,

  • scodellamento e distribuzione pasti,

  • pulizia e riordino tavoli,

  • lavaggio e riordino stoviglie,

  • gestione rifiuti

Attività di pre e post scuola

Uso delle attrezzature scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche per attività educative, culturali, sociali e civili

Assistenza specialistica agli alunni disabili all'interno e all'esterno della istituzione scolastica

 

Le attività, di competenza degli Enti locali cioè quelle relative alle mense scolastiche, al pre e post scuola, all'uso delle attrezzature scolastiche, all'assistenza specialistica agli alunni handicappati, così come stabilisce l’Intesa, possono essere svolte da operatori scolastici sulla base di apposite convenzioni con oneri finanziari a carico degli Enti Locali.

Non ci pare pertanto di poter condividere la posizione di quegli Enti Locali che ritengono di essere stati esentati dall'assicurare alle scuole i servizi relativi alle mense, all'attività di pre e post scuola e di assistenza qualificata agli alunni disabili. Infatti le novità intervenute sul piano contrattuale non sono tali da far ritenere superati i contenuti dell’Intesa, che ricordiamo è sottoscritta da più soggetti e pertanto, modificabile, unicamente previo il consenso di tutte le parti.

A ogni buon conto, per fare chiarezza sull'argomento, è già stato sollecitato un incontro  all'Anci che si svolgerà l'11.9.