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Con la ripresa
dell'anno scolastico in molte scuole si sta riproponendo il
problema dello svolgimento delle funzioni miste da parte dei
collaboratori scolastici. Ci viene segnalato che alcuni Enti
Locali stanno mettendo in discussione gli accordi già realizzati
con le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di dette
funzioni, sostenendo che la norma contenuta al comma 3 dell’art.
35 della legge finanziaria, nonché il profilo di collaboratore
scolastico delineato dal nuovo CCNL del comparto scuola, avrebbero
fatto ricadere l’onere di cui sopra in capo alla istituzione
scolastica e di conseguenza al personale da questa dipendente.
Cerchiamo di
fare il punto della situazione.
L'intesa sulle
funzioni miste è stata siglata il 12.9.2000, tra Anci, Upi, Uncem,
i Sindacati Scuola e il Miur con la finalità di regolare sotto il
profilo economico lo svolgimento da parte del personale scolastico
di tali funzioni ogni qualvolta l'Ente Locale avesse deciso di
garantire il diritto allo studio dell'utenza avvalendosi del
personale dipendente della scuola anziché di propri dipendenti
ecc,
Da quella data
il quadro normativo di riferimento non è mutato , né per effetto
della sottoscrizione del nuovo contratto né in seguito
all'approvazione della legge finanziaria 2003.
Vediamo perché:
le parti in
sede di contrattazione, nel delineare il nuovo profilo di
collaboratore scolastico, non hanno, introdotto oneri alle
istituzioni scolastiche, come quelli del diritto allo studio che
la legge pone a carico degli EE.LL, né può essere invocata da
parte degli EE.LL. la norma contenuta nel comma 3 dell’art. 35
della L. finanziaria sia perché nella stessa non c’è più alcun
riferimento alle funzioni miste, sia perché in base alla norma
contenuta nell’art. 2 del TU 165/01 2. “Eventuali disposizioni
di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo
che la legge disponga espressamente in senso contrario”.
Infatti al
comma 3 dell’art. 35 della Legge finanziaria si legge: “Rientrano
tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la
sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e l’assistenza
agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense
scolastiche” e nella tabella A allegata al contratto, con
riferimento al profilo del collaboratore scolastico si legge: “[..]
i compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli
alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione…di
vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e
l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche
[..]” Il CCNL, quindi, non ha modificato il profilo del
collaboratore i cui compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, già previsti alla data di sottoscrizione
dell’Intesa Anci, Miur e Sindacati Scuola, costituiscono i nodi
essenziali del profilo stesso.
Conseguentemente, come riportato nell'intesa del 12.9.2000. sono
attribuite alle istituzioni scolastiche le seguenti competenze:
Mense
scolastiche:
-
comunicazione
giornaliera numero e tipologia pasti,
-
pulizia
refettorio,
-
ordinaria
vigilanza e assistenza alunni durante consumazione pasto, ove
occorra, in relazione a specifiche esigenze.
-
Assistenza
agli alunni disabili nei limiti di quanto previsto dal CCNL
Spettano agli
EE.LL. le seguenti competenze:
Mense
scolastiche
-
ricevimento
pasti,
-
predisposizione refettorio,
-
preparazione
dei tavoli,
-
scodellamento
e distribuzione pasti,
-
pulizia e
riordino tavoli,
-
lavaggio e
riordino stoviglie,
-
gestione
rifiuti
Attività di pre
e post scuola
Uso delle
attrezzature scolastiche in periodi di interruzione delle attività
didattiche per attività educative, culturali, sociali e civili
Assistenza
specialistica agli alunni disabili all'interno e all'esterno della
istituzione scolastica
Le attività, di
competenza degli Enti locali cioè quelle relative alle mense
scolastiche, al pre e post scuola, all'uso delle attrezzature
scolastiche, all'assistenza specialistica agli alunni
handicappati, così come stabilisce l’Intesa, possono essere svolte
da operatori scolastici sulla base di apposite convenzioni con
oneri finanziari a carico degli Enti Locali.
Non ci pare
pertanto di poter condividere la posizione di quegli Enti Locali
che ritengono di essere stati esentati dall'assicurare alle scuole
i servizi relativi alle mense, all'attività di pre e post scuola e
di assistenza qualificata agli alunni disabili. Infatti le novità
intervenute sul piano contrattuale non sono tali da far ritenere
superati i contenuti dell’Intesa, che ricordiamo è sottoscritta da
più soggetti e pertanto, modificabile, unicamente previo il
consenso di tutte le parti.
A ogni buon
conto, per fare chiarezza sull'argomento, è già stato sollecitato
un incontro all'Anci che si svolgerà l'11.9. |