Paragonare la gestione delle funzioni miste ad un progetto mi sembra una notevole forzatura oltre che sul piano concettuale anche sul piano contrattuale. Ne è prova il fatto che i finanziamenti legati allo svolgimento delle funzioni miste vengono gestiti all’interno del programma annuale non come progetto ma con le stesse modalità con cui si gestiscono le spese del personale. Per quanto ci riguarda, quindi, la risposta al suo quesito è negativa.
Le espongo quali sono in proposito le nostre motivazioni. Le modalità di accesso al fondo del personale della scuola sono stabilite in sede di contrattazione integrativa di istituto tenendo presente i vincoli stabiliti dal Ccnl 2003. Tenga presente che a norma dell’art. 40 c. 3 del T.U. 165/2001 il contratto integrativo di scuola non può contenere clausole in contrasto rispetto a quanto stabilito dal Ccnl. Diversamente le clausole del contratto di secondo livello sono nulle e non possono essere applicate.
Nel caso specifico del Dsga le modalità di accesso al fondo d’istituto sono previste:
per la quota variabile dell’indennità di amministrazione (art. 86 lettera i);
per le prestazioni aggiuntive all’orario obbligatorio max 100 ore annue (art. 87 lettera a);
per attività e prestazioni aggiuntive connesse ai progetti finanziati con risorse UE, da Enti pubblici e da soggetti privati (art. 87 lettera b).
Fatta eccezione per il caso in cui la scuola riceve finanziamenti vincolati al pagamento del salario accessorio per il Dsga, come ad esempio la quota variabile dell’indennità di amministrazione (punto n. 1), i restanti compensi spettano al Dsga, al pari del restante personale, solo se il contratto integrativo di istituto ne ha regolato le condizioni di accesso e i relativi compensi.