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Le risorse del Fondo per i Direttori dei servizi

L'accesso al fondo del Dsga e di un suo eventuale sostituto, avviene alle seguenti condizioni:

a)     per prestazione aggiuntive oltre l'orario di lavoro fino ad un massimo di 100 ore;

b)     per attività e prestazioni aggiuntive riconducibili a progetti finanziati con risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.

L'utilizzo di tutto il personale in rapporto al Pof e i criteri generali di ripartizione del fondo rientrano tra le materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto (art. 6 del Ccnl). Ciò significa che tutti i dipendenti del comparto scuola, Dsga compresi, accedono  al fondo sulla base di quanto stabilito dal contratto integrativo di scuola.

Ciò che va  chiarito su questo specifico argomento è il fatto che  il Dsga può accedere al fondo di istituto anche oltre le 100 ore per l'intensificazione/aggiuntività delle prestazioni lavorative nel caso di attivazione di progetti finanziati dall'Unione Europea, soggetti privati ed Enti pubblici.

E' evidente che la loro gestione comporta un lavoro in più per il Dsga e per il restante personale che deve trovare un corrispondente riconoscimento sul piano salariale. Ma non sempre è così.

Ciò può dipendere o dal tipo di bando che non consente l'iscrizione di spese a favore del personale Ata oppure dalla mancata indicazione di una specifica voce di spese in fase di predisposizione del piano finanziario. Ad esempio se nella scuola si svolge un progetto per il rilascio della patente informatica europea e il relativo piano finanziario non prevede la retribuzione per il Dsga e per il restante personale Ata si apre un problema che può essere risolto solo destinando una parte del fondo dell’Istituzione per questa finalità. Riepilogando: l'accesso al fondo del Dsga oltre le 100 ore va valutato, durante la contrattazione sulla ripartizione delle risorse, tenendo conto anche dell'attivazione dei progetti indicati alla lettera b), comma 3, dell'art. 87 del Ccnl.