Elezioni RSU votazioni 9 – 10 – 11 dicembre 2003 |
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Indice |
Le risorse del Fondo per i Direttori dei servizi L'accesso al fondo del Dsga e di un suo eventuale sostituto, avviene alle seguenti condizioni:
a)
per prestazione aggiuntive
oltre l'orario di lavoro fino ad un massimo di 100 ore;
b)
per attività e prestazioni
aggiuntive riconducibili a progetti finanziati con risorse
dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.
L'utilizzo di tutto il personale
in rapporto al Pof e i criteri generali di ripartizione del fondo
rientrano tra le materie oggetto di contrattazione integrativa
d'istituto (art. 6 del Ccnl). Ciò significa che tutti i dipendenti
del comparto scuola, Dsga compresi, accedono al fondo sulla base
di quanto stabilito dal contratto integrativo di scuola.
Ciò che va chiarito su questo
specifico argomento è il fatto che il Dsga può accedere al fondo
di istituto anche oltre le 100 ore per l'intensificazione/aggiuntività
delle prestazioni lavorative nel caso di attivazione di progetti
finanziati dall'Unione Europea, soggetti privati ed Enti pubblici.
E' evidente che la loro gestione
comporta un lavoro in più per il Dsga e per il restante personale
che deve trovare un corrispondente riconoscimento sul piano
salariale. Ma non sempre è così.
Ciò può dipendere o dal tipo di bando che non consente l'iscrizione di spese a favore del personale Ata oppure dalla mancata indicazione di una specifica voce di spese in fase di predisposizione del piano finanziario. Ad esempio se nella scuola si svolge un progetto per il rilascio della patente informatica europea e il relativo piano finanziario non prevede la retribuzione per il Dsga e per il restante personale Ata si apre un problema che può essere risolto solo destinando una parte del fondo dell’Istituzione per questa finalità. Riepilogando: l'accesso al fondo del Dsga oltre le 100 ore va valutato, durante la contrattazione sulla ripartizione delle risorse, tenendo conto anche dell'attivazione dei progetti indicati alla lettera b), comma 3, dell'art. 87 del Ccnl. |
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