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Contratto d’Istituto: attenzione alle clausole



D. E' possibile sostenere che l'intensificazione del lavoro del personale ATA (intendendo per intensificazione il lavoro aggiuntivo prestato – entro l'orario di servizio - per sostituire colleghi assenti o per svolgere compiti non di stretta pertinenza del profilo) possa essere, anziché compensata, tradotta in ore di recupero?
Grazie e cordiali saluti.
Il quesito proposto è piuttosto ricorrente. Spesso nei contratti d'istituto si leggono clausole che scambiano salario in più con il tempo libero del dipendente. Secondo il nostro parere (ne fa cenno anche il nostro manuale del delegato) simili clausole sono illegittime.

L'intensificazione della prestazione lavorativa durante l'orario d'obbligova riconosciuta esclusivamente sul piano salariale. La contrattazione d'Istituto può scegliere come compenso una misura forfetaria o una misura oraria. I riposi compensativi, invece, per essere fruiti devono avere una corrispondenza sul piano numerico delle ore fatte in più rispetto agli obblighi di servizio.

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