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Visite fiscali in occasione di visite specialistiche

E’ prevista la visita fiscale in caso di richiesta di malattia per visita specialistica? Ci risulta che alcuni anni fa in merito si sia pronunciata anche l’Aran.
Premesso che il contratto della scuola (analogamente ad altri contratti nel Pubblico Impiego) non prevede l'istituto del "permesso per visite specialistiche", un lavoratore che ha la necessità di assentarsi per tale ragione, può attivare 3 istituti previsti dal contratto come retribuiti:

1) il permesso breve (art. 16) fino a 18 ore l'anno (o 36 se Ata), per non più di metà dell'orario giornaliero e da recuperare entro 60 gg se richiesto;

2) il permesso retribuito (art. 15) da motivare anche con autocertificazione (o attestato) fino a 3 gg. l'anno (se Ata) + 6 di ferie a teae scopo se docente;

3) l'assenza per malattia (art. 17).

Decide lui quale chiedere.

Un lavoratore è costretto a ricorrere necessariamente alla malattia qualora sia esaurito il monte orario per i permessi brevi o il numero di giorni di permesso retribuito. A meno che non voglia chiedere aspettativa non retribuita.

Quando si chiede il permesso per malattia è facoltà dell'amministrazione disporre il controllo della malattia ai sensi dell'art. 17 c. 12.

La scuola ne fa richiesta all'ASL e questa, nella sua autonomia, decide se e come effettuarlo. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato alla scuola (cosa ovvia se trattasi di visita specialistica) durante le fasce di reperibilità, lo deve "preventivamente" comunicare alla scuola (comma 16), la quale ne deve dare contestuale comunicazione alla stessa ASL qualora richieda la visita di controllo. Il dipendente, al di fuori dell'orario necessario per l'effettuazione della visita specialistica, e preventivamente comunicato (e poi attestato dal certificato rilasciato dall'Istituto che effettua la visita), è tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità.

Detto ciò, appare evidente (anche se non esplicitato nel contratto) che in caso di visita specialistica o di accertamenti diagnostici la scuola non deve richiedere il controllo della malattia, in particolare se gli stessi vengono effettuati presso una struttura ospedaliera o presso la ASL. La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in tal caso, non potrebbe avere lo scopo di convalidare la prognosi, ma solo di confermare l’avvenuta visita o accertamento, cosa ovvia e per la quale è del tutto sufficiente la presentazione dell’attestato da parte del dipendente.

Detto ciò la richiamata nota Aran dice:

"Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia".

Si tratta di una nota che, anche se un po’ datata (1996), non fa altro che confermare quanto detto. Con la sola differenza di non citare il permesso retribuito perché questo solo con il Ccnl/2003 è diventato pienamente esigibile, mentre nel Ccnl/95 (cui la nota Aran del 1996 può riferirsi) vi era molta discrezionalità da parte del DS nel concederlo.

Laddove l'Aran afferma che il dipendente "può fruire del trattamento di malattia", sta a significare semplicemente che è attivabile lo stesso istituto, anche se trattasi di situazione quale una visita specialistica, che è diversa da una malattia vera e propria.

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