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Permessi personali o famigliari, non c'è discrezionalità!

Il mio ds ha rifiutato di giustificare il godimento di un permesso per motivi di famiglia (art. 15 ccnl) per assistenza a familiare degente documentata dal sottoscritto attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si specificava il motivo in questione.
Lo stesso ds sostiene di aver il diritto di chiedere idonea certificazione medica. E' così?
Io ritengo, invece che, in qualità di pubblico funzionario, il ds medesimo, ha l'obbligo di accettare l'atto, tranne poi rivalersi "per vie legali" in caso di dichiarazioni mendaci.
Insomma, un ds ha il potere di chiedere di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte da un dipendente ritenendo non sufficiente l'autocertificazione?
Il Dirigente Scolastico sbaglia! Il contratto prevede che a domanda del dipendente "siano attribuiti" 3 giorni di permesso retribuiti l'anno per motivi personali o familiari "documentati anche mediante autocertificazione". Quindi, in base al contratto, l'autocertificazione ha la stessa valenza della documentazione attestante i motivi alla base della richiesta.

Il nuovo contratto 2003, rispetto al precedente del 1999, ha volutamente cambiato 3 dizioni contenute nel precedente: la prima in cui il "sono concessi" viene cambiato con il "sono attribuiti"; la seconda in cui scompare la vecchia dizione che legava la concessione a "particolari" motivi familiari o personali (l'aggettivo "particolari" non c'è più); la terza in cui viene cassato l'avverbio "debitamente" in relazione alla documentazione da esibire. Tutte queste modifiche sono state volutamente (e non casualmente) inserite dalle parti (sindacati e Aran) proprio per rimarcare il diritto pieno per il lavoratore (a condizione solo che documenti o autocertifichi in modo esplicito il motivo) a fruire di tali permessi e per eliminare le precedenti valutazioni "soggettive" in capo al DS, il quale doveva "concedere" (e la concessione di un qualche cosa lascia possibile anche la non concessione) il permesso solo in relazione alla "particolarità" dei motivi (particolarità che sempre lui doveva valutare), i quali dovevano essere "debitamente" documentati (e quindi sempre il DS doveva valutare) da parte del lavoratore. Ora tutto questo non c'è più e quindi non si sono possibili "discrezionalità" esercitabili da parte del DS.

Detto ciò si ravvisano, a nostro parere, tutti gli elementi per contestare ed impugnare la mancata attribuzione.

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