Non è affatto vero, come hanno detto alla sua fidanzata, che noi della scuola siamo obbligati a prendere i 15 gg. "a partire dal giorno del matrimonio" e proprio perché ciò non è affatto scritto nel contratto. Nel contratto è scritto che il diritto spetta “in occasione del matrimonio”.
Detto ciò non è però nemmeno pensabile di poterne differire la fruizione di 6 mesi, perché non è detto esplicitamente nel contratto, ma solo di un tempo "ragionevole" per ragioni motivate. Ad esempio a partire dalla settimana successiva perché non si è trovato il volo per il viaggio che si vuole fare.
E’ quanto afferma anche l'Aran in risposta ad analogo quesito, sia per quanto riguarda i permessi per matrimonio che per quelli per lutto. Si riporta la nota Aran.
In relazione al quesito in oggetto (NB: permessi per matrimonio e/o lutto) questa Agenzia ritiene che la normativa contrattuale richiamata risulti chiara nel suo significato e palese nella interpretazione letterale e logica.
L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.
Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà anticiparne (nel caso del matrimonio) o differirne (in entrambi i casi) la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento.
Il Presidente, avv. Guido Fantoni