In
ordine ai quesiti:
1°
caso - si ha diritto alla retribuzione al 100% per 30 gg. l'anno
(va certificata dal pediatra, cioè da uno specialista ASL e non è
prevista la visita fiscale) fino al 3° anno di vita. Oltre i 30
gg. i periodi di astensione per malattia del figlio non sono
retribuiti.
2°
caso - si ha diritto ai 30 gg retribuiti del terzo anno, ma entro
la data di compimento dello stesso (quindi non oltre il 3/9/2004).
3°
caso – oltre il 3° anno di vita si ha diritto ad astenersi dal
lavoro per malattia del figlio, senza assegni, solo per 5 gg.
l'anno e fino all'8° anno di vita.
Infine è opportuno precisare che, con l'ultimo contratto, in
materia di congedi parentali non c'è più alcuna differenza di
trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e determinato (artt.
12 e 19 c. 14 del ccnl/03). |