|
In
caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria spetta
anche al padre a condizione che: 1) la madre sia deceduta; 2) il
bimbo sia affidato in via esclusiva al padre; 3) la madre
lavoratrice vi rinunci (sentenza Corte Costituzionale n. 341/91).
Nel terzo caso,se la madre non
svolge alcuna attività lavorativa, il padre ha diritto ai tre mesi
di astensione obbligatoria o, come ritengo, soltanto
all'astensione facoltativa?
|
|
La Circolare Inpdap n. 49 del 27 novembre 2000, che
cita anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 341/91,
prevede che nei casi di adozione l'astensione obbligatoria spetta
al padre alle seguenti condizioni: se la madre è impossibilitata a
fruirne (grave infermità, morte, abbandono del bambino,
affidamento esclusivo del bambino al padre) o se la madre
lavoratrice vi rinuncia.
L'astensione facoltativa, invece,
può essere sempre fruita dal padre in alternativa alla madre senza
che sia necessario il verificarsi di particolari condizioni. |